02-07-2026

La presenza di un immobile abusivo nell′asse ereditario impedisce la divisione giudiziale dell′intero compendio in assenza di tempestiva domanda di divisione parziale

Il coerede che chieda l′indennizzo per il godimento esclusivo del bene comune deve provare di avere esercitato lo ius prohibendi e di essere stato concretamente escluso dal pari uso del bene

É interessante leggere la sentenza del Tribunale di Larino, 20 marzo 2026, n. 90, la quale decide una controversia in materia di scioglimento della comunione ereditaria giudiziale, soffermandosi, in particolare, sugli effetti che la presenza di un immobile affetto da irregolarità urbanistico-edilizie produce sulla proponibilità della domanda di divisione.
La pronunzia in commento appare rilevante per aver ribadito, da un lato, che, in assenza di una tempestiva istanza di divisione parziale, l′inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione si estende anche alle ulteriori pretese strettamente connesse alla divisione dell′asse, e, dall′altro, quali siano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento di una indennità per il godimento esclusivo del bene comune da parte di uno dei coeredi.
Nel caso di specie, una coerede conveniva in giudizio la sorella chiedendo, previo accertamento del compendio relitto e delle rispettive quote di spettanza, lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria relativamente ai beni caduti nelle successioni dei comuni genitori, comprensivi di fabbricati, terreni, buoni postali fruttiferi, rapporti bancari e titoli di investimento. L′attrice domandava, inoltre, la restituzione di somme che assumeva essere state indebitamente sottratte alla massa ereditaria dalla convenuta, l′accertamento dell′avvenuto godimento esclusivo di un locale garage facente parte dell′asse e la conseguente condanna della medesima al pagamento di una indennità, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall′asserito impedimento frapposto alla libera disponibilità delle somme giacenti su libretti e buoni cointestati. La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava le domande avversarie, deduceva di avere sostenuto numerose spese in relazione ai beni ereditari e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso pro quota di tali esborsi.

1. SULLA DOMANDA DI DIVISIONE EREDITARIA GIUDIZIALE

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria, rilevando che nel compendio relitto è compreso un immobile affetto da irregolarità urbanistico-edilizie e catastali che impediscono il valido scioglimento della comunione sull′intero asse, in difetto di una tempestiva domanda di divisione parziale con esclusione del bene irregolare.
A tal fine, il giudice valorizza gli esiti della consulenza tecnica d′ufficio, dalla quale era emerso che l′immobile sito in Santa Croce di Magliano presentava una porzione ampliata con elevata probabilità in epoca successiva al 1971, non risultando rinvenibili né licenze edilizie, né titoli in sanatoria, né pratiche urbanistiche o catastali idonee a giustificarne la legittimità. In particolare, la consulente aveva evidenziato che una parte del fabbricato non trovava riscontro né nella planimetria storica catastale del 1952 né nel progetto di sopraelevazione approvato nel 1971, con conseguente emersione di una non conformità urbanistica ed edilizia, oltre che catastale, della porzione interessata.
Muovendo da tali risultanze, il Tribunale richiama il noto insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui anche gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie aventi ad oggetto edifici o porzioni di edifici sono soggetti alla comminatoria della nullità urbanistica, sicché la regolarità edilizia del fabbricato costituisce una vera e propria condizione dell′azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica (cfr. Cass. n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016; Cass., sez. un., n. 8230/2019). Il giudice precisa, altresì, che la conformità catastale rappresenta un ulteriore requisito essenziale, finalizzato a garantire certezza allatto di trasferimento o di scioglimento della comunione. Ne consegue che allorquando tra i beni costituenti l′asse ereditario vi siano edifici abusivi, "ogni coerede ha diritto, ai sensi dell′art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l′intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti" (Cass., Sez. un., n. 25021/2019).
Nel caso concreto, invece, nonostante il rilievo della consulente tecnica fosse già emerso nel corso del giudizio e nonostante il giudice avesse invitato le parti a prendere posizione anche sotto il profilo della eventuale sanabilità dell′abuso, nessuna delle contendenti aveva tempestivamente formulato una domanda di divisione parziale. Solo nelle note di precisazione delle conclusioni l′attrice aveva chiesto, in via subordinata, di procedere allo scioglimento parziale della comunione, ma tale richiesta è stata ritenuta tardiva e, quindi, inammissibile.
Il Tribunale esclude, inoltre, che la difficoltà possa essere superata mediante il deposito di una dichiarazione sostitutiva attestante l′anteriorità della costruzione al 1° settembre 1967, atteso che, proprio sulla base degli accertamenti peritali svolti, la porzione irregolare è stata ricondotta ad un periodo successivo all′anno 1971. Parimenti, il giudice precisa che non è consentito utilizzare il processo divisorio per consentire alle parti di avviare in corso di causa i procedimenti amministrativi di sanatoria, in quanto la regolarità urbanistica e catastale costituisce un presupposto del valido esperimento della domanda e non un risultato raggiungibile all′interno del giudizio.

2. SULLE DOMANDE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFERENTI AL LIBRETTO, AL CONTO E AI TITOLI CADUTI IN SUCCESSIONE

Il Tribunale dichiara inammissibili anche le domande formulate dall′attrice con riferimento alla restituzione delle somme che la convenuta avrebbe prelevato o trattenuto in relazione al conto corrente intestato alla de cuius, al libretto di deposito cointestato e agli ulteriori rapporti di natura bancaria e finanziaria compresi nell′asse.
Secondo il giudice, tali pretese non possono essere esaminate autonomamente, in quanto concernono poste attive della massa ereditaria e si inseriscono, dunque, nella più ampia domanda di divisione giudiziale del compendio relitto. Una volta dichiarata inammissibile la domanda di divisione dell′intero asse, in assenza di una valida istanza di scioglimento parziale, anche le domande concernenti la restituzione e la regolazione interna delle somme ereditarie non possono trovare ingresso nel presente giudizio.
La pronuncia inoltre chiarisce che le pretese restitutorie inerenti alle somme giacenti su libretti, conti e titoli facenti parte del patrimonio ereditario non sempre possono essere isolate dal thema dividendum, laddove siano state proposte quali componenti della complessiva operazione di ricostruzione, accertamento e scioglimento della comunione ereditaria.

3. SULLA DOMANDA DI INDENNIZZO PER IL GODIMENTO ESCLUSIVO DEL GARAGE

La domanda proposta dall′attrice per ottenere un indennizzo in relazione al godimento esclusivo, da parte della convenuta, del locale garage compreso nell′asse ereditario viene dichiarata inammissibile per le medesime ragioni già esposte, stante il collegamento con la divisione ereditaria non utilmente proponibile nella forma dedotta.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene opportuno esaminare comunque il profilo anche nel merito, pervenendo ad una ulteriore valutazione di infondatezza della pretesa. Sul punto, il giudice rammenta che il godimento esclusivo del bene comune da parte di uno dei partecipanti non è, di per sé, illecito, purché esso si mantenga nei limiti di cui all′art. 1102 c.c., vale a dire senza alterare la destinazione della cosa e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Difatti, "l′utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari nei limiti di cui all′art. 1102 c.c. non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l′occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l′intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso. Invero, non sarebbe ipotizzabile il riconoscimento di una indennità per il solo fatto dell′occupazione dell′intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non superi i limiti ex art. 1102 c.c., in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune" (cfr.Cass. civ., sez. II, n. 24647 del 03/12/2010; Cass. civ., sez. II, n. 2423 del 09/02/2015; Cass. civ., sez. II, n. 18548 del 08/06/2022).
In particolare, "un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell′ambito dell′esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene" (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10734 del 04/05/2018).
Ne consegue che il coerede che assuma di essere stato illegittimamente privato del pari godimento del bene comune e domandi il pagamento dei frutti civili o di una indennità sostitutiva deve provare di avere esercitato lo ius prohibendi, cioè di avere manifestato la volontà di utilizzare il bene o di avere chiesto la cessazione della condotta impeditiva posta in essere dall′altro condividente. Solo in presenza di una esclusione concreta e dimostrata dal pari godimento, infatti, l′utilizzazione esclusiva della cosa comune può trasformarsi da esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario ad uso illegittimo del bene, fonte di responsabilità e di obbligo indennitario.
Nel caso di specie, l′attrice non aveva fornito alcuna prova di avere diffidato la convenuta a liberare il garage, né di avere richiesto la corresponsione dei frutti, né di essere stata in concreto estromessa dall′uso del bene per effetto di una condotta incompatibile con il pari diritto di comproprietà. In assenza di tale prova, il possesso e l′amministrazione del garage da parte della convenuta sono stati ricondotti all′ambito del legittimo esercizio dei poteri spettanti al condividente, con conseguente infondatezza della domanda indennitaria.

4. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CONVENUTA

Anche la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, volta ad ottenere il rimborso pro quota delle spese che la stessa assumeva di avere sostenuto in relazione ai beni ricompresi nel compendio ereditario, viene dichiarata inammissibile.
Il Tribunale rileva, infatti, che anche tale domanda si colloca all′interno della complessiva operazione di ricostruzione, amministrazione e ripartizione della massa ereditaria, sicché, una volta dichiarata inammissibile la domanda principale di divisione giudiziale per le ragioni sopra illustrate, non può trovare ingresso nemmeno la correlata domanda di rimborso tra coeredi, in difetto di una tempestiva richiesta di divisione parziale.

5. SULLA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C.

Il Tribunale rigetta, infine, la domanda proposta ai sensi dell′art. 96 c.p.c.. L′attrice aveva chiesto la condanna della controparte per responsabilità aggravata, ma il giudice rileva l′assenza, nel caso concreto, di quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini della configurabilità della lite temeraria.
La sentenza rammenta, inoltre, che la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone comunque la specifica allegazione e prova del danno concretamente subito, patrimoniale o non patrimoniale, ulteriore e diverso rispetto al mero costo della difesa tecnica, che trova invece ristoro nelle ordinarie regole sulla rifusione delle spese di lite.
Nel caso di specie, l′attrice si era limitata ad allegare genericamente di avere subito un pregiudizio, senza indicarne in maniera puntuale la consistenza, i lineamenti fattuali e gli elementi idonei a consentirne la liquidazione. Da ciò il rigetto della relativa domanda.

6. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria, ivi compresa quella relativa al rimborso delle somme prelevate o fatte proprie dalla convenuta, dichiara inammissibile e comunque infondata la domanda di indennizzo per il godimento esclusivo del garage, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute dalla convenuta e rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., disponendo la ripartizione in misura paritaria delle spese di CTU e compensando integralmente le residue spese processuali tra le parti.

7.I PRINCIPI DI DIRITTO

Si traggono dunque da Tribunale di Larino, 20/03/2026, n. 90, i seguenti principi di diritto:
Gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative ad edifici, o loro parti, "sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell′entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell′opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).

"La regolarità edilizia del fabbricato costituisce una condizione dell′azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell′ambito della loro autonomia negoziale e anche la conformità catastale di cui all′art. 29, comma 1 bis, L. n. 52 del 1985 rappresenta un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, essendo, i requisiti richiesti dall′art. 29 di tale Legge, essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento o dell′atto di scioglimento della comunione" (cfr. Cass. n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016; Cass., sez. un., n. 8230/2019).

"Allorquando tra i beni costituenti l′asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell′art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l′intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti" (Cass., Sez. un., n. 25021/2019).

"L′utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari nei limiti di cui all′art. 1102 c.c. non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l′occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l′intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso. Invero, non sarebbe ipotizzabile il riconoscimento di una "indennità" per il solo fatto dell′occupazione dell′intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non superi i limiti ex art. 1102 c.c., in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune" (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 24647 del 03/12/2010; Cass. civ., sez. II, n. 2423 del 09/02/2015; Cass. civ., sez. II, n. 18548 del 08/06/2022).

"Un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell′ambito dell′esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene" (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10734 del 04/05/2018).

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