Segnaliamo ai nostri lettori la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione IV civile, 23 febbraio 2026, n. 654, avente ad oggetto una controversia in materia di regolamento di confini, nella quale, tuttavia, il giudice affronta diverse questioni di particolare rilievo sia sul piano sostanziale che su quello processuale, soffermandosi, in particolare, sulla natura dell′azione ex art. 950 c.c., sui presupposti dell′accessione invertita di cui all′art. 938 c.c. e sull′onere probatorio gravante su chi invochi l′acquisto per usucapione.
Era accaduto che due proprietarie di un terreno agricolo convenissero in giudizio i titolari dei fondi confinanti, dopo avere esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione, chiedendo, in via principale, l′accertamento dell′esatta estensione e del confine dei reciproci fondi, nonché la condanna delle parti convenute al rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta; in via accessoria, domandavano altresì l′accertamento dell′assenza di termini o segni di delimitazione tra i fondi e, conseguentemente, la loro apposizione a cura e spese comuni. I convenuti, pur contestando la perizia tecnica depositata da parte attrice, chiedevano a loro volta l′accertamento dell′esatto confine, anche a mezzo di c.t.u.. Nelle more, alcuni di essi incardinavano separato giudizio, poi riunito, chiedendo il riconoscimento dell′acquisto della piena proprietà ex art. 938 c.c. in capo al loro dante causa e, in via subordinata, l′accertamento dell′intervenuta usucapione. Successivamente, le originarie attrici alienavano il bene oggetto di causa ad uno dei convenuti e chiedevano, pertanto, di essere estromesse dal giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
1. SULLA NATURA DELLAZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI Il Tribunale compie anzitutto un breve ma utile richiamo ai principi che governano l′azione di regolamento di confini prevista dall′art. 950 c.c., rilevando che essa presuppone una situazione di incertezza, oggettiva e/o soggettiva, circa il confine tra due fondi. In particolare, tale incertezza è ravvisabile sia nell′ipotesi in cui manchi una demarcazione visibile, sia quando questa, pur esistendo, risulti inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo, anche qualora non sia in atto il possesso promiscuo della zona intermedia. Ne consegue che, ove sussista uno sconfinamento da parte del vicino, l′attore può chiedere anche la restituzione della porzione di fondo occupata, laddove con tale domanda contesti l′effettiva estensione del diritto del proprietario del fondo confinante.
La sentenza ribadisce, inoltre, che lazione de qua ha natura c.d. duplice, poiché l′onere della prova incombe su entrambe le parti: ciascuna di esse è infatti tenuta a dimostrare l′estensione del proprio fondo, onde consentire al giudice di determinare la linea di demarcazione con il fondo del vicino. Pertanto, il giudice non può arrestare la propria indagine all′esame dei titoli di una sola parte, ma deve prendere in considerazione anche quelli dell′altra e procedere, quindi, all′esame dei luoghi per verificare la corrispondenza del confine a quello risultante dall′esame comparativo dei titoli; solo ove i titoli non contengano elementi idonei alla determinazione del confine, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova, attenendosi, in mancanza di ulteriori elementi, anche alle mappe catastali.
2. SULLACCORDO INTERVENUTO IN CORSO DI CAUSA IN ORDINE ALLA LINEA DI CONFINE Nella fattispecie, tuttavia, il Tribunale rileva che, relativamente alla linea di confine tra la particella oggetto di causa e le proprietà dei convenuti, era intervenuto in corso di giudizio un accordo sostanziale tra le originarie attrici, il convenuto acquirente del bene ed altri convenuti, con conseguente venir meno della necessità di procedere ad un autonomo accertamento sul punto. In particolare, pur in assenza di una formale transazione sottoscritta da tutte le parti, i convenuti inizialmente dissenzienti avevano incaricato un tecnico di redigere una perizia, i cui esiti erano poi stati condivisi anche nelle memorie conclusionali dalle altre parti, sì da determinare una sostanziale convergenza sulla linea di confine individuata nel rilievo tecnico.
Secondo il Tribunale, poiché lazione ex art. 950 c.c. mira essenzialmente a rimuovere lo stato di incertezza, l′accettazione della linea di confine individuata dal tecnico soddisfa pienamente l′interesse delle parti alla certezza dei rapporti di vicinato e può, pertanto, essere recepita nella decisione. Ne consegue che il giudice prende atto dell′accordo sostanziale raggiunto in corso di causa e dichiara che il confine tra i fondi è quello individuato nella relazione tecnica depositata in atti.
3. SULLESTROMISSIONE DELLE ORIGINARIE ATTRICI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO CONTROVERSO La pronuncia affronta poi il profilo processuale concernente l′alienazione, da parte delle originarie attrici, del bene oggetto di causa in favore di uno dei convenuti. Sul punto, il Tribunale rileva che tale circostanza, documentalmente provata, integra un′ipotesi di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso ai sensi dell′art. 111 c.p.c.; pertanto, preso atto della concorde richiesta delle parti e considerato il venir meno dell′interesse ad agire in capo alle originarie proprietarie, dispone l′estromissione di queste ultime dal giudizio, il quale prosegue tra il successore nel diritto e le restanti parti processuali.
4. SULLA DOMANDA DI ACCESSIONE INVERTITA EX ART. 938 C.C. Particolare interesse riveste il capo della sentenza con cui il Tribunale rigetta la domanda di accessione invertita proposta nel giudizio riunito. Il giudice ricorda a tal proposito che l′art. 938 c.c., prevede, in deroga al principio generale della superficies solo cedit, che
"se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l′autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell′edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni".
In buona sostanza l′istituto della accessione invertita presuppone la coesistenza di una pluralità di condizioni, e segnatamente: che il vicino abbia costruito un edificio occupando in parte il fondo contiguo, sì che la costruzione venga ad insistere a cavallo tra due fondi; che la porzione realizzata sul terreno altrui non sia funzionalmente autonoma; che il costruttore sia in buona fede; e che il proprietario del fondo illegittimamente occupato non abbia fatto opposizione entro tre mesi dall′inizio della costruzione. Basta, quindi, il difetto anche di uno solo di tali presupposti perché l′accessione invertita non possa operare.
Nel caso che occupa, i convenuti-attori si erano limitati a formulare la domanda, omettendo però di fornire qualunque supporto probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma. Il Tribunale evidenzia, in particolare, la mancanza di allegazioni e prove in ordine all′inizio dell′attività edificatoria, al titolo edilizio, alla destinazione d′uso, all′estensione e al tipo di fabbricato, nonché, soprattutto, alla buona fede del costruttore.
Ed è proprio sotto tale ultimo profilo che la sentenza si segnala in modo particolare, rilevando che la buona fede, in materia di accessione invertita, non è presunta, ma deve essere positivamente provata; "
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell′uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l′esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall′inizio anche solo dubitare della legittimità dell′occupazione del suolo del vicino" (Cassazione n.25348/2021).
5. SULLA DOMANDA SUBORDINATA DI USUCAPIONE
Parimenti infondata viene ritenuta la domanda subordinata di usucapione. Il Tribunale rammenta che l′usucapione, ai sensi dell′art. 1158 c.c., costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale fondato sul possesso protratto per il tempo stabilito dalla legge e che grava integralmente su chi agisce per il relativo accertamento l′onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della pretesa, ivi compresa la durata del possesso. È, pertanto, necessaria una prova rigorosa dell′esistenza di un possesso protrattosi per oltre vent′anni, pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed accompagnato dall′animus domini, vale a dire dalla volontà di comportarsi come titolare del diritto reale.
La pronuncia precisa, inserendosi nel solco tracciato dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità, che tale onere probatorio diviene ancor più rigoroso nel caso in cui tra possessore e proprietario sussistano vincoli di stretta parentela. In simili ipotesi, infatti, ben può accadere che il godimento del bene altrui si protragga a lungo per mera tolleranza, senza che ciò sia sufficiente ad integrare un possesso utile ai fini dell′usucapione. Ne consegue che chi invochi l′acquisto a titolo originario in un simile contesto deve superare la presunzione di tolleranza mediante prova particolarmente rigorosa di un possesso esclusivo, manifesto e dominicale.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale osserva che i convenuti-attori non avevano fornito alcuna adeguata dimostrazione né dell′inizio del possesso, né della sua durata ventennale, né del suo carattere pacifico, indisturbato e pubblico. Inoltre, non risultavano allegati documenti utili, né era stata articolata una istruttoria idonea a supportare la domanda usucupativa, rimasta fermamente contestata dalle controparti. Anche tale domanda viene, pertanto, rigettata.
6. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN SINTESI Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l′estromissione delle originarie attrici per sopravvenuta carenza di interesse, prende atto dell′accordo raggiunto in corso di causa in merito alla linea di confine tra i fondi e dichiara che il confine è quello individuato nella relazione tecnica depositata in atti; rigetta, invece, la domanda di accessione invertita e la subordinata di usucapione proposte nel giudizio riunito, in ragione del radicale difetto di prova circa i relativi fatti costitutivi.
La sentenza in commento merita, pertanto, particolare attenzione perché ribadisce che l′azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. ha natura duplice e presuppone una cooperazione probatoria di entrambe le parti; chiarisce, inoltre, che l′accessione invertita costituisce istituto eccezionale, di stretta interpretazione, che richiede la rigorosa dimostrazione della buona fede del costruttore e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge; conferma, infine, che l′usucapione non può essere riconosciuta in presenza di allegazioni generiche o di prova insufficiente, tanto più quando il rapporto tra le parti sia connotato da vincoli familiari tali da rendere particolarmente forte la presunzione di tolleranza.
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