Con sentenza del 16/07/2020, C-249/2019 la Corte di Giustizia della Unione Europea ha deciso una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sulla interpretazione dell′articolo 10 del Regolamento UE 20 dicembre 2010 n.1259/2010, il quale disciplina i criteri di selezione della legge applicabile ai procedimenti di divorzio e separazione personale che presentano elementi di estraneità, ovverosia che coinvolgono, in linea di principio, ordinamenti di più Stati membri. In particolare, la questione affrontata dalla Corte sorgeva nell′ambito di un procedimento giudiziale di divorzio instaurato da due coniugi di nazionalità rumena stabilmente residenti in Italia innanzi al Judectoria Iai (Tribunale di primo grado di Iai) il quale poi declinava la propria competenza a favore del Judectoria Sectorului 5 Bucureti (Tribunale di primo grado del quinto distretto di Bucarest). Ebbene, nello sviluppare le proprie argomentazioni, la Corte Europea delinea il quadro normativo a tal uopo rilevante, evidenziando, in primis che pacifica appare la questione inerente alla giurisdizione, radicata in capo al giudice della Romania ex art. 3, par.1, lett. b) del Reg. UE 2201/2003 sulla base della cittadinanza dei due coniugi. Quanto alla legge applicabile alla procedura, la sentenza della Corte precisa che la disciplina di riferimento, id est il Reg. UE 1259/2010, pone, in relazione a quanto pertiene al caso in esame, i relativi criteri agli artt. 5,8 ,10, 12 e 13 il cui contenuto di seguito si trascrive per motivi di comodità espositiva. Orbene, la prima di tali disposizioni, titolata "Scelta della legge applicabile dalle parti ", dispone quanto segue: "1.I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a)la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell′accordo; o b)la legge dello Stato dell′ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell′accordo; o c)la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell′accordo; o d)la legge del foro. 2.Fatto salvo il paragrafo 3, l′accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l′autorità giurisdizionale. 3.Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all′autorità giurisdizionale. In tal caso, quest′ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro". L′articolo 8 del regolamento di cui trattasi, rubricato "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti", così prevede: "In mancanza di una scelta ai sensi dell′articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a)della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l′autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b)dell′ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l′autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l′autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c)di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l′autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d)in cui è adita l′autorità giurisdizionale". L′articolo 10 del medesimo regolamento, dal titolo "Applicazione della legge del foro ", è del seguente tenore: "Qualora la legge applicabile ai sensi dell′articolo 5 o dell′articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all′uno o all′altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro". L′articolo 12 del regolamento n.1259/2010, intitolato "Ordine pubblico" , enuncia quanto segue: "L′applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l′ordine pubblico del foro". Infine, ai sensi dell′articolo 13, intitolato "Divergenze fra le legislazioni nazionali": "Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell′applicazione del regolamento stesso". Ciò premesso, la sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea qui commentata riassume preliminarmente le vicende processuali che hanno condotto innanzi al giudice comunitario la procedura di divorzio intrapresa dai coniugi in Romania. A tal riguardo, rileva la Corte che il giudice di primo grado Rumeno individuava - correttamente - nel diritto Italiano la disciplina applicabile al caso di specie atteso che, in mancanza della scelta operata dai coniugi (stabilmente residenti in territorio Italiano) ex art. 5 Reg. UE 1259/2010, veniva in rilievo il successivo art. 8, lett. a), il quale prevede che il divorzio e la separazione personale dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato della loro residenza abituale nel momento in cui è adita l′autorità giudiziaria. Tuttavia, nell′applicare il diritto Italiano, il Tribunale di primo grado ha considerato che, secondo il diritto Italiano, una domanda di divorzio presentata in circostanze come quelle di cui al procedimento principale avrebbe potuto essere proposta solo qualora un′autorità giurisdizionale avesse previamente omologato o pronunciato la separazione personale dei coniugi e fossero trascorsi almeno tre anni tra la data di tale separazione e quella di proposizione al giudice della domanda di divorzio.Non essendo stata provata l′esistenza di un provvedimento giudiziale che omologasse o pronunciasse tale separazione, e in mancanza di una procedura di separazione personale nel diritto rumeno, detto giudice ha dichiarato che la procedura di cui trattasi doveva svolgersi dinanzi alle autorità giurisdizionali italiane, con conseguente inammissibilità di ogni domanda proposta a tal fine dinanzi a quelle rumene. Uno dei due coniugi impugnava la resa decisione innanzi al Tribunalul Bucureti, giudice del rinvio innanzi alla Corte di Giustizia, sostenendo che, nel caso in esame doveva trovare applicazione la disciplina sul divorzio prevista dal diritto Rumeno e ciò sulla scorta del criterio indicato dall′art. 10 del Reg. UE 1259/2010, trasposto nell′art. 2600 del cod. civ. Rumeno. Infatti, l′ordinamento Italiano, predisponendo condizioni restrittive in ordine alla proposizione della domanda di divorzio andava considerato, per analogia, alla stessa stregua di un ordinamento che non preveda il divorzio e quindi incompatibile anche per ragioni di ordine pubblico con la legge Rumena. In tale contesto, il Tribunalul Bucureti (Tribunale superiore di Bucarest) riteneva opportuno sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l′espressione: la legge applicabile ai sensi dell′articolo 5 o dell′articolo 8 non prevede il divorzio; (che figura all′articolo 10 del regolamento n.1259/2010) sia da interpretare in modo restrittivo e letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio, previo al divorzio, relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti". In buona sostanza, la questione interpretativa rimessa alla Corte atteneva al se una legge restrittiva in materia di divorzio, che ad esempio imponga, come quella Italiana, un previo periodo di separazione quale condizione della pronunzia di scioglimento del vincolo coniugale, possa essere equiparata ad una legge che non preveda affatto il divorzio. A tal riguardo, la Corte di Giustizia della Unione Europea, riassunta nei termini sovra esposti la vicenda processuale, premettendo che il procedimento principale, come correttamente rilevato dai giudici Rumeni, debba essere disciplinato dal diritto Italiano, osserva che, sebbene la legge Rumena, a differenza di quella Italiana, non preveda condizioni e/o procedure preliminari ai fini del corretto esperimento dell′azione di divorzio, l′art. 10 del reg. Ue 1259/2010, nella parte rimessa alla sua attenzione, vada interpretato restrittivamente, ovvero secondo il suo significato letterale. Tale assunto si impone non solo in virtù del dato testuale dell′art. 10, ma altresì per ragioni di ordine sistematico e teleologico, atteso che una sua interpretazione estensiva sarebbe contraria agli scopi del regolamento n.1259/2010, il quale mira a istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti, a garantire la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali internazionali e quindi ad agevolare la libera circolazione delle persone nell′Unione europea, nonché a impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell′altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. In effetti, una interpretazione estensiva della disposizione in esame richiederebbe un esame caso per caso delle condizioni in cui un divorzio può essere pronunciato conformemente alla legge applicabile, in forza delle disposizioni di detto regolamento, nonché una valutazione soggettiva della misura in cui tali condizioni possono essere considerate più restrittive di quelle previste dalla legge del foro, il che contrasterebbe con, o quanto meno comprometterebbe, in pratica, la realizzazione degli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità perseguiti dal medesimo regolamento. In altri termini, la Corte sottolinea che qualunque interpretazione dell′art. 10 difforme dal dato testuale favorirebbe in maniera evidente situazioni di forum shopping, con coniugi che si rincorrerebbero l′un l′altro per incardinare il procedimento di divorzio nello Stato Membro la cui normativa sia ad essi più favorevole. Ciò statuito in ordine all′interpretazione del suddetto art. 10, la Corte di Giustizia, avendo altresì la funzione di fornire ogni utile indicazione in ordine alla corretta applicazione delle norme al fine di concretamente dirimere le controversie instaurate innanzi ai giudici nazionali, affronta altresì il problema giuridico che ha impedito al giudice Rumeno di decidere la controversia portata al suo esame. Si ricorda in effetti che il Tribunale di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda di divorzio attesa l′impossibilità di dare effettiva applicazione al diritto Italiano, il quale subordina la decisione sul divorzio alla previa omologazione o pronunzia della separazione personale dei coniugi. Pertanto, considerato che l′ordinamento Rumeno non ha disposizioni che prevedano la separazione personale, l′esame nel merito della domanda di divorzio sarebbe stato precluso, pregiudicando gli scopi del regolamento Europeo. Tuttavia, la sentenza della Corte di Giustizia qui commentata ritiene che, pure se, contrariamente al diritto Italiano, il diritto Rumeno non contiene disposizioni procedurali relative alla separazione personale, i giudici Rumeni competenti sono tenuti a pronunciarsi su tale domanda. Quindi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice competente ritiene che la legge straniera applicabile in forza delle disposizioni del regolamento n.1259/2010 consenta di chiedere un divorzio solo a condizione che esso sia stato preceduto da una separazione personale della durata di tre anni, mentre la legge del foro non prevede norme procedurali in materia di separazione personale, tale giudice, pur non potendo pronunciare egli stesso una tale separazione, deve tuttavia verificare che le condizioni sostanziali previste dalla legge straniera siano soddisfatte e accertarle nell′ambito del procedimento di divorzio di cui è investito. Pertanto, in tema di separazioni e divorzi con elementi di estraneità disciplinati da una legge diversa da quella del foro, è sempre il giudice avente giurisdizione a norma del reg. Ue 2201/2003 a dover verificare ed ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali previste dalla legge straniera applicabile al caso sottoposto al suo esame, anche laddove il diritto interno non contempli le medesime condizioni. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da:
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