16-03-2026

In tema di cessione di azienda di ristorazione, la inidoneità della canna fumaria costituisce un difetto di qualità essenziale dell′azienda ceduta

La responsabilità del cedente non viene meno per il solo fatto che il cessionario abbia effettuato sopralluoghi nei locali prima del perfezionamento del contratto

Cass. Civ., II° sez., ord. 17-10-2025, n. 27770 ha affermato il principio a mente del quale in tema di cessione di azienda di ristorazione, la mancanza originaria o la radicale inidoneità della canna fumaria o dell′impianto di smaltimento fumi integra un difetto di qualità essenziale dell′azienda ceduta, ove impedisca in concreto l′esercizio dell′attività di preparazione e cottura dei cibi secondo la destinazione economica programmata, ad esempio precludendo il rilascio od il mantenimento delle necessarie autorizzazioni, legittimando la domanda di risoluzione per grave inadempimento del cedente.
Il vizio dell′azienda ceduta non è escluso dalla mera possibilità astratta di accertarlo mediante indagini tecniche approfondite. La responsabilità del cedente per vizi o difetti di qualità essenziali dell′azienda non viene meno per il solo fatto che il cessionario abbia effettuato sopralluoghi nei locali, quando le carenze strutturali non fossero agevolmente percepibili senza specifiche competenze tecniche o documentazione amministrativa che il cedente aveva il dovere di rappresentare.

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