28-02-2026

Il disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia fotostatica comporta l′onere, per la parte che intende avvalersene, di esibire l′originale

La mancata produzione dell′originale determina la inammissibilità della richiesta di verificazione della autenticità delle sottoscrizioni

Il Tribunale di Foggia, sez. II° Civ., con sentenza del 14/10/2025, n. 1728, emessa nell′ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ribadito taluni principi in tema di mediazione obbligatoria disposta in corso di causa e disconoscimento di documento prodotto in copia fotostatica che è sempre utile riproporre.

Il giudizio di merito si conclude con esito negativo per l′opposta creditrice e, quindi, con la revoca del decreto ingiuntivo, dal momento che le difese da essa proposte, aventi il proprio fulcro nell′istanza di verificazione avanzata a seguito del disconoscimento da parte dell′opponente delle firme apposte sul contratto di finanziamento depositato solo in copia fotostatica, sono reputate infondate ed inammissibili.

Il debitore opponente eccepiva peraltro la invalidità della procedura conciliativa, sulla base della circostanza che l′organismo di mediazione adito avesse inviato la comunicazione dell′invito al procuratore costituito nel giudizio di merito e non anche alla parte personalmente. Ebbene, il Tribunale di Foggia osserva che "la comunicazione dell′invito in mediazione non può non fondarsi sul concetto dell′effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedura. Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni relative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare e rendere più economico il servizio prestato".
In tale ottica, appare del tutto ragionevole ritenere che in caso di mediazione obbligatoria disposta o comunque iniziata in pendenza del procedimento legale, la comunicazione dell′invito effettuata dall′Organismo presso il procuratore costituito nel processo sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata chiamata.

L′istanza di verificazione, invece, è dichiarata inammissibile in quanto la parte creditrice non aveva prodotto l′originale del contratto di finanziamento posto a fondamento della ingiunzione, così determinando la impossibilità di procedere alla verificazione delle firme ivi apposte e disconosciute dall′opponente debitore. Peraltro, la società creditrice opposta non aveva dedotto alcuna ragione valida che avesse potuto giustificare il mancato deposito dell′originale. Sul punto, Il Tribunale richiama preliminarmente "la nota regola distributiva dell′onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui".
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che l′opposta non aveva fornito adeguata prova del suo credito, atteso che l′efficacia probatoria del contratto di finanziamento è paralizzata dall′avvenuto disconoscimento delle firme ivi apposte operato dal debitore opponente. Infatti, "il disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia fotostatica comporta l′onere, per la parte che intende avvalersene, di esibire l′originale, necessario per la procedura di verificazione, e l′inadempimento di tale onere ha l′effetto di rendere inammissibile la sua richiesta di verificazione (cfr. ex multis Cass. n. 9202/2004; 9869/2000; 10469/1993; 2911/1997). Infatti, solo sull′originale è possibile effettuare efficacemente la verificazione. Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell′ammissibilità dell′istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia.
Del resto, l′art. 216 c.p.c., al fine di una migliore esplicazione dell′onere probatorio gravante su chi proponga l′istanza di verificazione, prevede che quest′ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l′art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell′istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. È evidente infatti che laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. Le ragioni alla base di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l′ autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l′impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano (come il tratto, la pressione e l′inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell′autenticità). Nel caso di specie, parte opposta non ha in alcun modo né dedotto né provato di non aver potuto produrre l′originale del contratto per cause a sé non imputabili; ciò determina l′impossibilità di avvalersi del documento disconosciuto, fonte costitutiva del suo credito"
. Di qui, l′accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

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