Cass. Civ. Sez. III, 29/10/2025, n. 28643, in tema di ripartizione dell′onere della prova dell′inadempimento di obbligazioni contrattuali, ribadisce che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l′adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell′inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell′onere della prova del fatto estintivo dell′altrui pretesa, costituito dall′avvenuto adempimento.
"Anche nel caso in cui sia dedotto non l′inadempimento dell′obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell′inesattezza dell′adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l′onere di dimostrare l′avvenuto, esatto adempimento ".
Tuttavia,
"Nell′ipotesi in cui il debitore convenuto per l′adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell′eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.sono invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l′altrui inadempimento, ed il creditore agente avrà l′onere di dimostrare il proprio adempimento".
Peraltro, la sentenza in oggetto, nel valutare la portata e l′importanza dell′inadempimento del venditore, precisa che una marcatura CE invalida non consente al bene oggetto del contratto di assolvere la sua funzione economico-sociale, impedendone la circolabilità. Essa non concreta un inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte dal venditore, consistendo, invece, in una violazione dell′accordo, rilevante ai sensi dell′art. 1455 cod. civ., che legittima l′acquirente a sciogliersi dal vincolo contrattuale.
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