É interessante proporre i principi di diritto di Cass. Civ., sez. I, 17-09-2025, n. 25495, in tema di cessazione della unione civile e riconoscimento del diritto alla percezione dell′assegno divorzile.
É bene ricordare innanzitutto che l′unione civile, quale
"specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, benché rappresenti un istituto diverso dall′archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell′evoluzione sociale e dei costumi.
La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile di manifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizione tra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre scelte altruistiche, atteso che è possibile l′inserimento di soggetti deboli dei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani".
Ebbene, l′unione civile disegnata dal nostro legislatore consente dunque di
"formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva; è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come l′assegno di mantenimento; ad essa si applica però -per espressa disposizione di legge- il comma 6 dell′art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio".
Pertanto, l′unione civile condivide con l′istituto del matrimonio i principi dettati dal legislatore e sviluppati dalla giurisprudenza in tema di assegno divorzile.
Nella richiamata decisione, la Corte di Cassazione ribadisce che
"Nell′ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l′assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.
Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell′assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell′altra parte.
Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell′avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l′assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell′altra parte".
Sicché, è del tutto coerente col discorso sopra condotto il principio a mente del quale
"Ai fini del riconoscimento dell′assegno successivo allo scioglimento dell′unione civile, la durata rilevante del rapporto comprende anche la convivenza di fatto preesistente, purché si accerti la continuità della relazione e la sua incidenza sulle scelte di vita e sul patrimonio comune. Si opera quindi una complessiva ponderazione dell′intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità. In tal senso, assume rilievo la circostanza per cui la sola perdita di chance lavorativa non legittima l′assegno".
Infine, precisa la corte che
"Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un′unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all′entrata in vigore della L. n. 76 del 2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell′art. 8 della CEDU, oltre che in un′ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell′introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati".
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