Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 14/02/2025, n. 84, emessa nell′ambito di una controversia riguardante le spese accessorie, di uso e manutenzione, da sostenersi con riguardo alla casa coniugale assegnata, in sede di separazione personale, al coniuge non di essa proprietario, ha dato applicazione ad un principio da ultimo ribadito da Cass, civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/05/2018, n. 10927, a mente del quale
"L′assegnazione della casa coniugale esonera l′assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti dei proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell′immobile assegnato, sicché la gratuità dell′assegnazione dell′abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all′uso dell′abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l′utilizzazione e manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell′abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario".
Del resto, sul tema si era già espressa la Suprema Corte, con la decisione n. 18475/2005, secondo cui
"In tema di separazione personale, l′assegnazione della casa coniugale esonera l′assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell′immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l′abitazione di proprietà dell′altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all′uso dell′abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell′abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l′onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario".
I dettagli della vicenda giudiziaria nel file allegato.
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