22-09-2025

Concorrenza sleale: sussiste anche tra negozi fisici e negozi on-line. Il presupposto è la comunanza di clientela

La violazione delle regole sulla concorrenza è un illecito di pericolo: non è necessario provare anche una effettiva diminuzione del fatturato

Nella interessante decisione di Cass., sez.I, ord. 626 del 10/01/2025 è stato stabilito un principio i cui effetti pratici sul mercato sono (e saranno) del tutto evidenti.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che sussiste rapporto di concorrenza anche tra imprese che commercializzano attraverso diversi canali di distribuzione, ad esempio, l′una, a mezzo di negozi fisici, l′altra, esclusivamente on-line.
Pertanto, la liceità delle pratiche concorrenziali va valutata anche in relazione a differenti modalità di offerta dei prodotti; il parametro da tenere in considerazione è la comunanza di clientela.
Di fatti, sostiene la Corte, che "Poiché presupposto dell′illecito concorrenziale è la comunanza di clientela, che non è data dall′identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall′insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio che sono in grado di soddisfare quel bisogno, vi è rapporto di concorrenza tra imprenditori che si avvalgano, per la commercializzazione degli stessi prodotti, di differenti canali di distribuzione (nella specie: l′offerta in punti di vendita dislocati sul territorio e l′offerta on line)".
Dunque, il presupposto dell′illecito concorrenziale è la comunanza di clientela, che non va individuata nel gruppo omogeneo di individui che condivide la stessa modalità di acquisizione dei prodotti (ad esempio, affidandosi a negozi fisici), bensì nell′insieme di consumatori che condivide il medesimo bisogno di mercato e che si dirige quindi verso tutti quei beni, succedanei, affini o simili, in grado di soddisfarlo, indipendentemente dal modo con cui li acquista, accedendo ad esempio ad offerte in negozi fisici o, invece, a quelle in negozi on-line.

Peraltro, nel decidere i motivi di ricorso loro sottoposti, i giudici di legittimità hanno altresì precisato che "L′illecito concorrenziale di cui all′art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell′idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio" . Sicché, non è necessario allagare e provare anche un calo del proprio fatturato in conseguenza dell′altrui pratica concorrenziale illecita.

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