16-09-2025

In tema di separazione personale, le spese sostenute dal coniuge, anche in via esclusiva, per l′acquisto della casa coniugale sono irripetibili

É irrilevante che, in sede di atto pubblico, l′immobile sia stato intestato a quello tra i coniugi che nulla abbia materialmente pagato

Il Tribunale di Catania, sez.III, con la sentenza del 24 febbraio 2025, emessa nell′ambito di una controversia di separazione personale tra coniugi, ha dato una incisiva e particolarmente rilevante applicazione di principi più volti ribaditi dalla Corte di Cassazione.
Rammentando infatti quanto da ultimo deciso in Cass., ord. n.5385 del 21.02.2023, secondo cui sono irripetibili tutte quelle attribuzioni, eccessive o non, che siano state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune e dunque sorrette da giusta causa, il Tribunale di Catania ha ritenuto non fondata la domanda di restituzione avanzata dal marito nei confronti della moglie delle attribuzioni patrimoniali elargite per acquistare l′immobile adibito a casa coniugale. Quelle spese, di fatti, "devono considerarsi oggetto dell′obbligo, vigente in capo a entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni ed alla vita familiare, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo".
Del resto, l′obbligo di contribuire ai bisogni familiari ex art. 143 c.c. può essere diversamente ripartito con un accordo tra i coniugi, il quale può avere forma scritta o meno, o può finanche derivare da comportamento concludente.
Non è imperativo che entrambi concorrano in egual misura.

Alla luce di tanto, la circostanza che l′immobile sia stato intestato esclusivamente all′altro coniuge, che il mutuo sia stato pagato interamente dal marito, che sussista una evidente sproporzione dei contributi di ciascuno, non rilevano al fine della qualificazione giuridica di tali attribuzioni patrimoniali, le quali, pertanto, devono considerarsi irripetibili, in quanto riconducibili presuntivamente allo scopo di realizzare un progetto di vita comune.
Peraltro, "a nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l′attribuzione giustificata nel momento in cui viene posta in essere - dall′adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare".
Il marito, dunque, avrebbe dovuto provare che le attribuzioni effettuate in favore della moglie per l′acquisto della casa coniugale avevano una causa giustificativa diversa da quella presunta ex art. 143 c.c. (ad esempio, prestito).

D′altronde, anche la ulteriore domanda da lui proposta in merito alla proprietà della casa coniugale non ha trovato accoglimento.
Rileva il giudice del Tribunale di Catania che "Sebbene il pagamento del mutuo sia stato interamente oggetto di esborso da parte del A. A. ciò non può mutare l′intestazione formale dell′immobile, il quale risulta acquistato esclusivamente dalla parte resistente, come risulta dal rogito notarile. La stessa Cassazione ricorda, infatti, sul punto che proprietario dell′immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all′altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni)".

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