Al fine di tutelare il superiore interesse del minore, deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, ovvero garantire la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, affinché possa instaurare solide relazioni affettive con entrambi, i quali, dal canto loro, hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. É quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con la ordinanza del 08/04/2019, n.9764, richiamando, a tal fine, i principi sanciti a tutela dei minori dalla Corte Europea dei diritti dell′uomo, soffermandosi, in modo particolare, sul caso Solarino c. Italia. La vicenda traeva origine da un provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emesso all′esito di una procedura di separazione, che vedeva contrapposti due coniugi con figlia minore a carico; ebbene, l′adito Tribunale disponeva l′affido congiunto della minore, con collocamento presso la madre, stabilendo, altresì, che il padre potesse vederla e tenerla con sé a fine settimana alterni, ovvero ogni quindici giorni. Il padre della minore proponeva avverso il provvedimento reclamo ex art.739 c.p.c. presso la Corte di Appello di Messina, la quale si limitava a ridurre l′importo dell′assegno mensile di mantenimento, senza tuttavia mutare, nonostante le censure sollevate a tal uopo, le modalità di visita del padre, il quale, consequenzialmente, ricorreva in Cassazione sul presupposto che le modalità di visita previste fossero troppo restrittive, non essendo contemplata alcuna permanenza infrasettimanale della figlia presso di lui. In buona sostanza, il ricorrente genitore si doleva del provvedimento giurisdizionale nella parte in cui non prescriveva periodi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, sì da consentire, nella stabilita congrua assiduità dei rapporti, anche, l′esercizio della comune responsabilità genitoriale. Ebbene, la Corte di Cassazione sottolineava, in primis, che l′interesse del minore ha sempre carattere prevalente rispetto ai diritti e alle libertà dei genitori, che possono essere legittimamente limitati in presenza di validi motivi attraverso provvedimenti restrittivi o contenitivi. Tuttavia, osservava la Cassazione, vi devono essere valide ragioni per limitare siffatti diritti, poiché la normalità deve essere rappresentata dalla bigenitorialità, ovvero la costante presenza nella vita del minore di entrambi i genitori, affinché possa costruire solide relazioni affettive con ciascuno di loro; ciò discende, tra l′altro, dai principi sanciti in materia dalla Corte di Strasburgo, la quale, sebbene, da un lato, riconosce che vada garantita alle autorità giudiziarie nazionali ampia libertà di scelta in materia di affidamento, dall′altro ricorda come le cosiddette restrizioni supplementari, - tali intendendo quelle apportate dalle autorita′ al diritto di visita dei genitori - vadano rigorosamente controllate, giacché rischiano di minare il rapporto del minore con uno od entrambi i genitori. In virtù di tali presupposti, la Corte di Strasburgo, in più circostanze, invitava gli Stati ad adottare ogni misura possibile finalizzata a garantire l′instaurarsi di solidi legami tra genitori e figli, poiché "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 5 58, CEDU 2002) e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall′articolo 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia (GC), n. 25702/94, 5 151, CEDU 2001 VII) (par. 55 Corte EDU, 23/02/2017). A tal fine, non è sufficiente che gli Stati garantiscano semplicemente che il genitore possa incontrare i figli o contattarli, dovendo, invece, adottare tutte le misure preparatorie che consentano il conseguimento di questo risultato, misure che, tra l′altro, devono essere adottate in tempi brevi, atteso che il trascorrere del tempo può danneggiare il rapporto tra genitori e figli. Sulla scorta di quanto innanzi, la Corte di Cassazione censurava l′operato della Corte di Appello di Messina, la quale, sebbene affermasse che la minore "abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, ma cio′ in maniera del tutto graduale", confermava, senza alcuna spiegazione, i provvedimenti impugnati, ignorando le censure mosse dal padre; in altre parole, i giudici di appello avrebbero dovuto fornire valide argomentazioni onde escludere quello che dovrebbe essere la regola, ovvero la bigenitorialità, e spiegare con congrua motivazione le ragioni che li hanno indotti a ritenere non opportuno che il padre frequentasse anche nei giorni infrasettimanali la figlia, o comunque rilevare quegli aspetti della figura paterna che lo renderebbero indegno o quantomeno incapace di occuparsi della figlia. Osservava, infine, la Corte che i giudici di appello avrebbero dovuto tenere in considerazione anche la condotta palesemente ostruzionistica della madre, che nelle more dei vari giudizi ha sempre cercato di minare il rapporto padre-figlia, poiché tra i requisiti di idoneità genitoriale rientra anche la capacità di preservare il rapporto del minore con l′altro genitore. In virtù di tali premesse, si trae, pertanto, la seguente massima: pur dovendosi riconoscere all′autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all′art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell′Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell′interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell′assistenza, educazione ed istruzione della prole. Conseguentemente, in caso di affidamento congiunto dei figli minori, la bigenitorialità deve essere garantita, non potendo essere compressa dal giudice senza una adeguata motivazione. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da:
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