08-09-2025

Obbligazioni condominiali e principio di parziarietà: il contratto di appalto può prevedere che l′impresa si impegni ad agire contro ciascun condomino inadempiente

Se il contratto stabilisce che l′impresa debba proporre singole azioni giudiziarie verso ciascun condomino inadempiente, il decreto ingiuntivo emesso contro il condominio va revocato

Il Tribunale di Siracusa, sez. II°, sentenza n. 2103 del 16 ottobre 2024, è intervenuto su una interessante vicenda avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore dell′impresa appaltatrice avverso il Condominio, in persona dell′amministratore p.t..

Oggetto del contendere, in particolare, è la interpretazione della seguente clausola del contratto di appalto:
"...le obbligazioni di pagamento relative al prezzo di appalto devono ritenersi a carico dei condomini pro quota, non trovando applicazione il principio dell′obbligazione solidale. Pertanto, qualora uno o più condomini non dovessero provvedere al pagamento della quota dovuta da ciascuno di loro, l′impresa appaltatrice dovrà promuovere eventuali azioni giudiziarie per il recupero del credito, esclusivamente nei confronti del condomino inadempiente...".

Nell′accogliere l′opposizione proposta dal Condominio, il Tribunale rammenta innanzitutto che anche in materia di obbligazioni di pagamento assunte dall′amministratore nell′interesse del condominio nei confronti di terzi, vale il principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 9148/2008, a mente del quale la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni si imputano ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote, trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro e perciò divisibili. I giudici di legittimità hanno precisato che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l′accertamento dell′obbligazione gravante sulla compagine condominiale, testualmente affermandosi nella sentenza della Suprema Corte su richiamata che "conseguita nel processo la condanna dell′amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all′esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno" . Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l′obbligazione del condominio; l′obbligazione viceversa è divisibile pro quota ed è quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all′amministratore, sia rimasto inadempiente.

Il Tribunale di Siracusa, tuttavia, rileva che il caso posto alla sua attenzione abbia peculiarità che non consentono di applicare in toto il principio dei giudici di legittimità, dal momento che le parti del contratto di appalto hanno affrontato il tema facendo una scelta netta ed in parziale deroga a quanto previsto dalla normativa, così come interpretata negli ultimi anni dalla giurisprudenza.
Difatti, con la clausola del contratto di appalto oggetto del contendere, l′appaltatore "ha garantito di non agire in alcun modo nei confronti del condominio, ossia della generalità dei condomini, per il recupero del residuo credito impegnandosi piuttosto ad agire nei soli confronti dei condomini morosi.
L′interpretazione letterale-formale della clausola induce a ritenere che l′espressa esclusione del vincolo di solidarietà sia stata inserita non soltanto per ribadire un principio già acquisito in sede normativa e giurisprudenziale, ma al contrario, in senso rafforzativo e specialistico, per escludere la solidarietà anche in relazione alla fase processuale mirata alla formazione del titolo esecutivo mediante l′accertamento dell′obbligo di pagamento, fase prodromica a quella strettamente esecutiva. Per tali considerazioni, l′azione di condanna al pagamento del corrispettivo dell′appalto non ancora versato doveva essere proposta nei confronti dei singoli condomini morosi"
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Sicchè, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio in persona dell′amministratore p.t. è illegittimo e va senz′altro revocato. La legittimazione passiva è in capo esclusivamente ai singoli condomini morosi, obbligati, ciascuno, secondo la propria quota di competenza.

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