Il testatore affetto da gravi inabilità fisiche, che tuttavia non incidano sulle sue capacità di discernimento, può esprimere le sue ultime volontà dinanzi al notaio anche solo con gesti espressivi del capo o con monosillabi, laddove tali modalità di comunicazione siano coerenti con il suo stato di salute.
Tali sono i principi di Cass. Civ., II° sez. Civ., ord. n. 9534 dell′11/04/2025, emessa nell′ambito di un giudizio vertente sulla nullità di un testamento pubblico in relazione al quale il testatore, affetto da grave inabilità fisica, aveva espresso le sue volontà a mezzo di gesti del capo e monosillabi.
Peraltro, la ordinanza si sofferma anche sui profili formali di cui all′art. 603 c.c., il quale, ai fini della validità del testamento pubblico, richiede un′espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà, la successiva lettura dell′atto alla presenza del testatore e dei testimoni, con menzione nella scheda dell′espletamento delle formalità di legge. Ebbene, l′espletamento di tali operazioni non deve necessariamente avvenire in maniera simultanea e concomitante, atteso che "Non è preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà del de cuius, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni. Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi (Cass. 3552/1971; Cass. 1649/2017; Cass. 2742/1975; Cass. 30221/2023)". Per maggiori approfondimenti, si rinvia all′allegata ordinanza n.9534 dell′11/04/2025, Corte di Cassazione, II° sez. civ.
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