L′albergatore è responsabile non solo delle cose che gli sono specificamente affidate per essere custodite, ma anche del deterioramento, distruzione e sottrazione di quelle semplicemente portate in albergo dal cliente. Pertanto, la responsabilità dell′albergatore prescinde dalla consegna materiale dei beni ed i suoi obblighi di custodia si estendono anche a ciò di cui il cliente mantiene il possesso, essendo collegati al solo fatto dell′introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell′impresa, per il tempo in cui dispone dell′alloggio.
D′altra parte, l′albergatore non può rifiutare di custodire gli oggetti che il cliente gli consegni, tranne che si tratti di beni pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell′albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. Dall′altro lato, non vi è alcun obbligo del cliente di consegnare i propri oggetti, effetti e beni all′albergatore.
La consegna o meno di beni od oggetti all′albergatore incide sulla misura del risarcimento cui il cliente ha diritto:
a) in caso di mancata consegna, l′albergatore è tenuto al risarcimento del danno per la distruzione, sottrazione o deterioramento della cosa nei limiti del suo valore, sino all′equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell′alloggio per giornata (art. 1785 c.c.);
b) in caso di consegna, invece, la sua responsabilità è illimitata.
L′art. 1785 prevede altresì cause di esonero della responsabilità; ciò accade allorquando il deterioramento, sottrazione o distruzione della cosa è dovuta:
"1) al cliente, alle persone che l′accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa".
In ogni caso, e quindi indipendentemente dal fatto che il cliente gli abbia consegnato oggetti da custodire specificamente, l′albergatore non può invocare alcuna limitazione di responsabilità se il deterioramento, distruzione o sottrazione della cosa del cliente è dipesa da colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
L′ordinanza n. 4132 del 14/02/2024 della III° sez. Civ. della Corte di Cassazione rappresenta un compendio di principi saldi e costanti in materia di responsabilità dell′albergatore.
Il provvedimento conferma le decisioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto responsabile l′albergatore di una struttura ricettiva per il furto di una pelliccia che l′ospite aveva appeso all′attaccapanni presente nella hall dell′albergo, ma distante dal banco della reception, situata all′ingresso del corridoio che conduceva alla toilette.
Nessun pregio è stato conferito alle eccezioni dell′albergatore in merito all′esonero della responsabilità ai sensi del comma 1 della art. 1785 c.c., fondate sulle circostanze che, da un lato, la pelliccia non era stata specificamente consegnata, dall′altro, che la cliente aveva violato elementari regole di prudenza, lasciando incustodito il suo bene in un luogo distante dalla reception.
Ebbene, la ordinanza della Corte di Cassazione rileva la correttezza della decisione del Tribunale, che ha dato rilievo al fatto che l′albergatore risponde non solo delle cose che gli sono state consegnate, bensì anche di quelle semplicemente portate in albergo.
Non sussistendo un dovere di consegna da parte del cliente, nel caso in esame "i giudici del merito hanno riconosciuto la colpa dell′albergatore per il fatto di avere predisposto una rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, collocata in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale dell′albergo, non ricorre nella specie l′esonero di responsabilità dell′albergatore, previsto invece dall′art. 1785 cod. civ.nei casi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti al cliente, alle persone che l′accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, ovvero dipendano da forza maggiore o dalla natura della cosa (cfr.Cass. 22/02/1994, n. 1684)".
Di seguito il principio che si trae da Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 4132, del 14/02/2024:
" Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell′albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell′albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell′introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell′alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all′attaccapanni della hall dell′albergo, ravvisando la colpa dell′albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale)".
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