29-04-2025

Se il contratto di appalto di servizi continuativi o periodici è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi ad nutum dando preavviso all′altra parte. Non è dovuto indennizzo

Se il contratto è a tempo determinato, il committente può recedervi ad nutum purché tenga indenne l′appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno

1. IL PRINCIPIO


In tema di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime del recesso muta in relazione alla natura, determinata o indeterminata, della durata del contratto, nel senso che, ove l′appalto sia a tempo determinato e sia scaduto il termine stabilito, trova applicazione l′art. 1671 c.c., che prevede il recesso unilaterale e ad nutum del committente, mentre, ove la durata del contratto non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere in tempo utile, a norma dell′art. 1569 c.c..; è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. II, con la ordinanza del 11/03/2025, n.6487.

2. IL CASO


Il principio è stato affermato in relazione ad una fattispecie giudiziale avente ad oggetto la legittimità del recesso esercitato dal committente da un contratto di affidamento del servizio di guardiana notturna di un parcheggio.
In primo grado, il Tribunale dichiarava l′inefficacia del recesso esercitato dal committente, condannando la società al pagamento del corrispettivo dovuto. In particolare, osservava il Tribunale che la missiva tramite cui veniva comunicata la volontà di recedere dal contratto, datata 11/02/2015 e pervenuta al destinatario in data 25/02/2015 e con efficacia a far data dal 28/02/2015, contemplava un termine incongruo di preavviso concesso all′appaltatore, in palese violazione di quanto disposto dall′art.1569 c.c., applicabile anche al contratto di appalto in virtù del rinvio disposto dall′art.1677 c.c..
Impugnata la decisione, la Corte di Appello riformava in toto la sentenza resa in primo grado, dichiarando pertanto la legittimità del recesso esercitato dal committente; tuttavia, essendone incongruo il termine indicato, ne differiva l′efficacia ad una data successiva. La Corte, in buona sostanza, riteneva che il giudice di prime cure, una volta rilevata la incongruità del termine indicato dal committente, non doveva ritenere inefficace il recesso bensì posticiparne gli effetti in osservanza di un congruo preavviso, che nel caso di specie è stato giudicato essere di giorni 60 a decorrere dalla ricezione della missiva da parte dell′appaltatore. Pertanto, il contratto era da considerarsi risolto a far data dal 26/04/2015; consequenzialmente, l′appaltatore aveva diritto a ricevere solo il compenso relativo ai mesi di marzo ed aprile 2015.
Ciò posto, il committente impugnava la sentenza della Corte di Appello innanzi alla Corte di Cassazione.

3. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

3.1. LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE APPLICABILI


I giudici di legittimità ritengono che la fattispecie in esame sia stata inquadrata correttamente dalla Corte di Appello.
Ai sensi dell′art.1677 c.c., nel caso in cui l′appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si applicano, qualora compatibili, le norme relative all′appalto nonché quelle relative al contratto di somministrazione. Ebbene, in tema di somministrazione, l′art.1569 c.c. stabilisce che se il contratto di somministrazione è privo di un termine di durata, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto, dando, però, all′altra parte un congruo termine di preavviso, equivalente a quello pattuito o quello stabilito dagli usi o, in mancanza, commisurato alla natura della prestazione.
In merito all′applicazione delle su richiamate norme al contratto di appalto la dottrina si è spesso divisa: ad avviso di alcuni autori, il recesso unilaterale dall′appalto di servizi sarebbe, in ogni caso, regolato dall′art.1671 c.c., sicché può avvenire ad nutum senza alcuna necessità di preavviso; secondo un diverso orientamento, invece, detta fattispecie sarebbe regolata dagli artt.1569 e 1373 c.c., sicché la parte che intenda esercitare tale diritto potestativo deve sempre darne congruo preavviso.
La giurisprudenza di legittimità, invece, aderisce ad un orientamento per così dire intermedio, cui la ordinanza qui commentata dà evidentemente continuità:" la norma applicabile è individuata in relazione alla durata determinata od indeterminata dell′appalto di servizi continuativi o periodici: A) trova applicazione l′art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l′appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d′appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell′art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 18/11/1933)".
D′altronde, anche il recesso contemplato dall′art.1569 c.c. è ad nutum, sebbene debba essere preceduto da un preavviso alle altre parti corrispondente a quello indicato dal contratto o dagli usi o, in mancanza, determinato in relazione alla natura della prestazione.; non è stabilito un indennizzo ai fini del suo corretto e valido esercizio.
Tale conclusione, peraltro, è stata dalla giurisprudenza estesa anche al contratto d′opera a tempo indeterminato: l′appaltatore può quindi recedere liberamente previo congruo preavviso ( Cass. Sez. II, Sentenza n. 3530 del 21/05/1983).

3.2. I CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI CONTINUATIVI O PERIODICI A TEMPO DETERMINATO


Relativamente all′appalto di servizi a tempo determinato, "la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l′appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diverso diritto potestativo di recesso ad nutum exart. 1671 c.c.; recesso che, dunque, costituisce esercizio di un diritto potestativo e che, come tale, non richiede la ricorrenza di una giusta causa e può essere esercitato per qualsiasi ragione, ponendosi in relazione all′esigenza di evitare che il medesimo committente resti vincolato pure quando sia venuto meno il suo interesse alla prestazione dei servizi appaltati .Quindi, il rinnovo automatico del contratto in mancanza di disdetta influisce solo sulla durata del rapporto ma non priva il committente della facoltà di recedere ai sensi dell′art.1671 c.c..anche in corso di esecuzione, con l′obbligo di indennizzo verso l′appaltatore (Cass. Sez. II, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. II, Ordinanza n. 15335 del 31/05/2024)". In effetti, la giurisprudenza è sempre stata costante nel ritenere applicabile all′appalto continuativo di servizi di durata determinata l′art.1671 c.c., onde evitare che il committente resti vincolato al contratto anche quando sia venuta meno la fiducia verso l′appaltatore o non abbia più interesse ai servizi da lui forniti, "con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l′obbligo del recedente di tenere indenne l′appaltatore dei servizi prestati fino alla data del recesso, nonché delle spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento ".

3.3.I CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI CONTINUATIVI O PERIODICI A TEMPO INDETERMINATO


Relativamente, invece, al contratto di appalto continuativo di servizi a tempo indeterminato, la parte che intenda recedere dal contratto deve necessariamente avvisare l′altra nel termine previsto dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo in relazione alla natura della prestazione; peraltro, alcun indennizzo è dovuto all′appaltatore, poiché la mancanza di un termine di durata del contratto non rende calcolabile il mancato guadagno. La ratio iuris sottesa alla necessità del preavviso è conferire alle parti un lasso di tempo adeguato per orientarsi nel mercato e trovare, eventualmente, soluzioni alternative.
"Conclusione, questa, conforme al principio immanente al sistema della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato: in forza di tale principio, nei contratti a tempo indeterminato è consentito alle parti lo scioglimento del rapporto, normalmente con preavviso, così dandosi forma al c.d. recesso "conformativo" o "determinativo". Per un verso, è dunque assicurato lo scioglimento del rapporto di durata indeterminata, così scongiurando l′invalidità che altrimenti discenderebbe dalla perpetuità del vincolo, e - per altro verso - ne sono plasmate le modalità di esercizio, imponendo comunque un termine di preavviso".

4. L′APPLICAZIONE DEI PRINCIPI AL CASO CONCRETO


Ciò premesso, il Collegio si sofferma, poi, sulla fattispecie oggetto del ricorso, ovvero sulle conseguenze che discendono dall′esercizio, nell′appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto di recesso senza conferire, in via preventiva, un congruo termine di preavviso all′altra parte. Ebbene, il termine congruo di preavviso non rappresenta un elemento costitutivo del diritto di recesso bensì attiene al modus tramite cui esso viene esercitato; di conseguenza, qualora sia inesistente o inadeguato, l′efficacia del recesso è differita alla scadenza di un termine di preavviso congruo. Nella fattispecie in esame, pertanto, deve ritenersi valido il diritto di recesso esercitato dalla società Alfa, ma gli effetti si produrranno solo alla scadenza di un termine da reputarsi congruo (individuato dalla Corte di Appello in 60 giorni a decorrere dalla ricezione della raccomandata a.r.).

5. I PRINCIPI DI DIRITTO


In virtù di tanto, si traggono da Cass. Civ., sez. II, ord. 11/03/2025, n. 6487 i seguenti principi di diritto:
"Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex art. 1569 c.c., salvo il potere del giudice di stabilire, in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia".
"In tema di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime del recesso muta in relazione alla natura, determinata o indeterminata, della durata del contratto, nel senso che, ove l′appalto sia a tempo determinato e sia scaduto il termine stabilito, trova applicazione l′art. 1671 c.c., che prevede il recesso unilaterale e ad nutum del committente, mentre, ove la durata del contratto non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere in tempo utile, a norma dell′art. 1569 c.c. .

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