Con la ordinanza n. 32682 del 2024, la Corte di Cassazione affronta il delicato tema della revocazione della donazione per ingratitudine verso il donante ai sensi dell′art. 801 c.c., con particolare riferimento all′ipotesi in cui il comportamento del donatario abbia concretizzato una ingiuria grave al decoro e alla dignità della persona che ha compiuto in suo favore l′atto di liberalità.
IL FATTO
Nella fattispecie, era accaduto che Tizia, appena due giorni dopo aver ricevuto in donazione dal compagno Mevio l′appartamento in cui convivevano stabilmente da anni, lo aveva invitato a trasferirsi altrove perché reputava terminata la relazione affettiva, essendo legata sentimentalmente ad altra persona. Ebbene, circa un mese dopo l′allontanamento di Mevio, Tizia aveva in pubblica piazza ostentato e mostrato il nuovo compagno Flavio, con cui peraltro aveva già da anni instaurato una relazione clandestina, aggettivando con espressioni di dubbio gusto il periodo di convivenza con Mevio. A tanto aggiungasi che nello stesso tempo aveva iniziato a convivere con Flavio proprio nell′appartamento che Mevio le aveva donato per suggellare il suo impegno sentimentale.
A fronte di tanto, leso nell′onore e nel decoro, Mevio impugnava la donazione chiedendone la revocazione ai sensi dell′art. 801 c.c. per aver la donataria Tizia perpetrato ingiuria grave nei suoi confronti.
In primo grado, la sua domanda veniva rigettata; in appello, la sentenza del Tribunale era invece completamente riformata, pertanto, le sue doglianze avverso l′atto di donazione trovavano totale accoglimento.
Tizia impugnava la decisione della Corte di Appello innanzi alla Corte di Cassazione, la quale con la ordinanza n. 32682 del 16/12/2024, conferma la bontà del ragionamento e delle conclusioni cui pervenivano i giudici di secondo grado.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione evidenzia in particolare che la convivenza di fatto, "sebbene non corredata dai doveri ed obblighi tipici del vincolo matrimoniale, pone in ogni caso degli obblighi morali e sociali....I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del compagno" . Ciò, peraltro, assume un valore ancor più rafforzato laddove tra le parti sia intervenuto un atto di donazione di non modico valore, il quale, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbe permeare il rapporto tra donante e donatario da un senso e da un atteggiamento di rispetto e riconoscenza.
Alla luce di tanto, il comportamento di Tizia, che ha reso palese e pubblico il proprio sentimento di disistima delle qualità morali di Mevio, lo ha invitato ad abbandonare l′immobile donato appena due giorni dopo l′atto ed ha iniziato dopo poco più di un mese dal suo allontanamento una nuova convivenza nello stesso appartamento, integra gli estremi della ingiuria grave al decoro e all′onore del donante tale da motivare la revocazione per ingratitudine dell′atto di donazione.
É interessante evidenziare che sia la Corte d′Appello che a maggior ragione i giudici di legittimità sostengono che l′ingiuria grave si sia concretizzata non nell′instaurazione della relazione clandestina con Flavio, condotta, questa, pienamente lecita, ma dal complessivo comportamento di Tizia nei confronti di Mevio in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario.
Leggesi in particolare nella ordinanza della Corte di Cassazione: La Corte d′Appello "Non si è quindi soffermata sulla sola liceità o meno della relazione successivamente intrapresa dalla convenuta, ma al fine di riscontrare una condotta successiva alla donazione idonea a concretare la grave ingiuria richiesta dall′art. 801 c.c., ha valorizzato la relazione intrapresa, sottolineando come la lesione della dignità del donante scaturiva dal fatto che la stessa, sebbene anteriore alla donazione, gli era stata taciuta e, sebbene il motivo della donazione fosse quello di rassicurare la Ca.Ma. circa la solidità del rapporto affettivo che avrebbe accomunato le parti, che a distanza di pochi giorni la Ca.Ma. (che aveva nella sostanza sollecitato la donazione, pur avendo già instaurato la relazione con un terzo) aveva troncato il rapporto di convivenza, invitando in pratica il Co.Gi. a trovare una nuova abitazione, salvo poi, a distanza di poco più di un mese rendere manifesta la nuova relazione, coabitando con il nuovo compagno proprio in quella casa, che nell′intento originario del controricorrente era destinata ad essere l′ambiente nel quale coltivare il progetto di vita comune dei conviventi. Non è quindi la nuova relazione in sé ad essere stata reputata offensiva della dignità del Co.Gi., ma le modalità con le quali la stessa è stata resa palese, sebbene già intrapresa in epoca anteriore alla donazione, ed essendo stata poi esternata con modalità evidentemente irriguardose nei confronti dell′ex compagno" .
I PRINCIPI DI DIRITTO
In conclusione, si traggono da Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 32682 del 16/12/2024 i seguenti principi di diritto: "In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la liceità della condotta del convivente more uxorio donatario, che intraprenda una nuova relazione, non esime il giudice da una valutazione complessiva del suo comportamento onde apprezzare, per l′accertamento dell′ingiuria grave, le modalità con cui tale nuova relazione sia stata portata alla luce, considerando altresì le ulteriori condotte da cui possa desumersi un contegno irrispettoso verso il donante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la grave ingiuria nel comportamento della donataria che, già prima della donazione, aveva taciuto al convivente donante la nuova relazione e aveva troncato il rapporto pochi giorni dopo l′atto, invitandolo a trovare una nuova abitazione, per iniziare a convivere con il nuovo compagno, proprio nell′immobile a lei donato, a distanza di poco più di un mese)".
"In tema di revocabilità di una donazione per ingratitudine, nel rapporto tra coniugi o conviventi di fatto, l′ingiuria grave richiesta exart. 801 c.c., si realizza quando il donatario assuma un comportamento non riconoscente nei confronti del donante, rendendolo palese anche a terzi e mostri un durevole sentimento di disistima nei suoi confronti. Pertanto, in presenza di tali presupposti a nulla rileva la liceità del comportamento del donatario" .
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