24-03-2025

É valido ed efficace l′accordo di separazione omologato dal Tribunale che attribuisce agli ex coniugi quote di proprietà diseguali su uno stesso bene immobile

Fermo restando gli obblighi nei confronti della prole, con l′accordo di separazione i coniugi hanno piena autonomia negoziale nel regolare i rapporti economico-patrimoniali tra loro

"Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighiex legeriguardanti la prole, in relazione ai quali l′autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l′accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell′ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità".

É quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I, con la ordinanza n. 2546 del 3 febbraio 2025, ribadendo, peraltro, principi già sanciti dalle Sezioni Unite, sentenza n. 21761/2021.

Nella fattispecie, era accaduto che Tizio conveniva in giudizio la ex moglie, da cui si era dapprima separato giusta accordo di separazione omologato dal Tribunale di Napoli nel 1998 e, successivamente, divorziato con sentenza stessa Corte nel 2006, onde ottenere lo scioglimento della comunione e, quindi la divisione, dell′immobile in comproprietà con Mevia.
Quest′ultima, costituitasi in giudizio, rilevava che la comunione sul bene non era in parti eguali, poiché con l′accordo di separazione a Tizio veniva attribuito il 29% dell′appartamento, mentre a ella convenuta il 71%.
Il Tribunale di Napoli, per quanto di interesse nella presente sede, dichiarava la nullità dell′accordo di separazione nella parte in cui prevedeva l′attribuzione ai coniugi di quote di proprietà di misura non eguale per insanabile contrasto con l′art. 210 c.c., il quale espressamente prevede l′inderogabilità delle norme che regolano la comunione legale relative all′uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
La corte di Appello confermava quanto deciso in primo grado.

Proposto ricorso in Cassazione da Mevia, i giudici di legittimità, nel rilevarne la fondatezza, osservano che la sentenza resa dalla Corte di Appello contrasta con principi consolidati nel nostro ordinamento, così come sancito dalla su richiamata decisione delle Sezioni Unite.
Invero, deduce preliminarmente la Corte di Cassazione che "Nell′assetto normativo vigente, la comunione legale è un istituto la cui caratteristica essenziale consiste nell′attribuzione ex lege in proprietà comune dei coniugi dei beni indicati nell′art. 177 c.c.e che è altresì caratterizzata dall′affidamento alla volontà comune di entrambi i coniugi di qualunque atto dispositivo dei beni facenti parte della comunione (art.180 c.c.) con la previsione solo in caso di contrasto di un intervento autorizzatorio del giudice nell′interesse della famiglia. Di notevole rilievo, ai fini della configurazione dell′istituto, è il sistema delle modificazioni convenzionali dei regimi patrimoniali dei coniugi che, secondo la vigente normativa, possono essere liberamente cambiati, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, ovvero ad una comunione legale pattiziamente modificata nei limiti consentiti dall′art.210 c.c.".
Orbene, la sentenza di separazione determina con efficacia ex nunc lo scioglimento della comunione legale. Nell′omologare gli eventuali accordi di separazione, il giudice deve reputare validi ed efficaci, anche in relazione ai beni mobili ed immobili ricompresi nella originaria comunione legale, le clausole che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili nel complessivo riassetto degli interessi economico - patrimoniali, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. L′accordo, inserito nel verbale d′udienza, assume valore e forma di atto pubblico ed è idoneo titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Da tanto consegue che, una volta sciolta la comunione legale con la separazione personale, i coniugi hanno piena autonomia negoziale nel disciplinare i propri rapporti economici che siano estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole; pertanto, con l′accordo di separazione omologato "possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell′ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità".

La sentenza della Corte di Appello di Napoli va dunque cassata perché in contrasto con tali principi.

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