Con la ordinanza 8/11/2024, n. 28838 la Corte di Cassazione ribadisce importanti principi in ordine alle conseguenze che produce il vittorioso esperimento dell′azione di risoluzione per vizi del contratto di compravendita.
Nel caso di specie l′azione di risoluzione per vizi, con annessa richiesta di risarcimento dei danni, era stata proposta dal compratore di un′autovettura, il quale ne aveva fatto comunque uso per ben 26 mesi. Ebbene, in relazione a tale utilizzo prolungato del bene, i giudici di legittimità affermano che la risoluzione del contratto di acquisto per vizi ex art. 1490 c.c. produce senz′altro per il venditore l′obbligo di restituire il prezzo versato, tuttavia, esso va proporzionalmente ridotto in considerazione dell′uso che mediotempore il compratore ha fatto del bene.
In particolare, afferma la Cassazione che "In virtù dell′operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita e, in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell′uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l′equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un′illegittima locupletazione dell′acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene, determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".
Tale obbligo restitutorio del prezzo è altresì connesso alla corresponsione degli interessi, i quali, costituendo elemento dei doveri di restituzione e non già effetto risarcitorio conseguente a responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, ed in mancanza comunque di prova della mala fede dell′accipiens (ovvero del venditore), vanno corrisposti non dal momento del pagamento, ma da quello della proposizione della domanda giudiziale.
Leggesi in particolare nella sentenza:
"Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224,1493,1458,2033 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (in relazione all′art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Errata affermazione che in seguito alla risoluzione del contratto per inadempienza gli interessi sulla somma da restituire sono dovuti dall′accipiens in buona fede dal momento dell′esborso, anziché dal giorno della domanda. La Corte di Appello ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla statuizione circa gli interessi sull′importo da restituire che il giudice di primo grado ha fissato con decorrenza dal 17.12.2004 (epoca di stipula del contratto di acquisto del veicolo). A motivo del rigetto il giudice del gravame ha affermato che "la restituzione dell′intero prezzo pagato ed il rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita, con gli interessi dal momento dell′esborso al saldo, costituisce l′effetto restitutorio e non risarcitorio scaturito dalla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall′art. 1493 c. civile". L′affermazione integrerebbe una manifesta violazione degli 1224, 1403, 1458, 2033cod. civ. e dell′art. 115cod. proc. civ. come interpretati dalla Corte di cassazione, atteso che nella fattispecie concreta la restituzione degli esborsi è stata disposta in conseguenza della risoluzione per inadempimento contrattuale e non come effetto di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e che non è stata allegata, né tanto meno provata o accertata, la mala fede dell′accipiens; pertanto, gli interessi sulla restituzione dell′intero prezzo pagato e sul rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita dovevano decorrere dalla domanda giudiziale e non dal momento dell′esborso.
4.1. - Il motivo è fondato.
Ai sensi dell′art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l′accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall′altro contraente (Cass., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6911;Cass., Sez. II, 14 settembre 2004, n. 18518). Risulta pertanto errata la condanna al pagamento degli interessi dal momento del pagamento della somma al saldo, interessi liquidati a titolo di effetto restitutorio e non risarcitorio".
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