08-01-2021

Tutela del consumatore: la corretta interpretazione dell′art.6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, impone al giudice nazionale di non esaminare d′ufficio la totalità delle clausole presenti in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista.

Il giudice nazionale deve limitarsi ad esaminare le clausole espressamente impugnate e quelle connesse all′oggetto della controversia, disponendo, ove necessario, l′integrazione dell′istruttoria.

La Corte di Giustizia dell′Unione Europea, con la sentenza 11/03/2020, nella causa C-511/17, ha offerto la corretta chiave di lettura dell′art.6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, per quanto concerne l′estensione dei poteri d′ufficio del giudice nazionale nell′analizzare le clausole potenzialmente abusive di un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista; in particolare, il giudice nazionale, investito di un ricorso proposto da un consumatore al fine di far accertare la abusività di determinate clausole presenti in un contratto stipulato con un professionista, non è obbligato ad analizzare d′ufficio quelle che non sono state espressamente impugnate, ma solo quelle strettamente connesse all′oggetto della controversia; qualora lo facesse, infatti, violerebbe, da un lato, il principio dispositivo, in virtù del quale sono le parti a delimitare l′oggetto della controversia, dall′altro, il divieto di pronunciarsi ultra petita. La fattispecie posta all′attenzione della Corte di Giustizia vede protagonista una cittadina ungherese, la quale stipulava un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera che prevedeva, tra l′altro, la facoltà per l′istituto di credito di modificare unilateralmente il contratto; ella chiedeva, pertanto, accertarsi la invalidità, con effetto retroattivo, delle clausole che tale potere conferivano. Dopo una serie di pronunce contrastanti e consequenziali impugnazioni, la questione giungeva innanzi alla massima autorità giudiziaria ungherese, ovvero la Corte di Budapest Capitale, la quale riteneva necessario adire la Corte di Giustizia dell′Unione Europea al fine di stabilire, alla luce della sovra menzionata direttiva, se ed in che misura il giudice nazionale debba procedere all′esame del carattere abusivo di ogni clausola di un contratto, talune clausole del quale sono oggetto di un ricorso proposto dal consumatore e, dall′altro, se esso sia vincolato, nell′ambito di tale esame, dalle conclusioni della ricorrente. In altre parole, la questione atteneva alla sussistenza o meno di un obbligo, in capo ai giudici ungheresi, di analizzare singolarmente ed individualmente ogni clausola contrattuale potenzialmente abusiva, nonostante il consumatore non le abbia espressamente censurate e né tale analisi risulti necessaria ai fini della decisione. Ebbene, la Corte di Giustizia dell′Unione Europea, interpellata sul punto, rilevava che in primo luogo e secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d′ufficio, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell′ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista... In particolare, l′esame d′ufficio obbligatorio che il giudice nazionale adito deve effettuare in forza della direttiva 93/13 è limitato, in un primo tempo, alle clausole contrattuali il cui carattere abusivo può essere accertato sulla base degli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo di cui dispone detto giudice nazionale. Quest′ultimo, infatti, se non dispone di tutti questi elementi, non sarà in grado di procedere a tale esame. Un siffatto esame deve, in un secondo momento, rispettare i limiti dell′oggetto della controversia, inteso come il risultato che una parte persegue con le sue pretese, lette alla luce delle conclusioni e dei motivi presentati a tal fine. Sulla base di tale premessa concettuale, la Corte sviluppava le sue argomentazioni precisando che, sebbene il giudice nazionale deve in primo luogo aver riguardo al contenuto della domanda proposta dal consumatore, lo stesso, tuttavia, deve, altresì, esaminare le clausole che, quand′anche non espressamente impugnate, siano connesse all′oggetto della controversia, così come definito dalle parti con le loro pretese, una volta che, si dà il caso, disponga degli elementi di fatto e diritto necessari a tal fine. Pertanto, se nell′analizzare le risultanze del fascicolo d′ufficio il giudice ritenga che possano sussistere anche altre clausole abusive oltre quelle espressamente impugnate, egli può decidere di integrare ulteriormente l′attività istruttoria già espletata; in altre parole, il giudice nazionale può esaminare le clausole non contestate dal consumatore, disponendo, altresì, l′eventuale integrazione dell′attività istruttoria, a condizione che dette clausole siano connesse all′oggetto della controversia e siffatta connessione emerga in qualche modo dalle allegazioni e conclusioni delle parti, i documenti prodotti o l′attività istruttoria già espletata, pena la violazione del divieto di ultra petita. La Corte, infine, non ometteva di ricordare che, allo scopo di offrire ai consumatori la più ampia tutela possibile, gli Stati membri possono legiferare prevedendo poteri d′ufficio più ampi di quelli contemplati dalla direttiva in esame. In virtù di tali principi, si trae il seguente principio di diritto: l′articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di un ricorso proposto da un consumatore e volto a far accertare il carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto che quest′ultimo ha concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d′ufficio e individualmente l′insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all′oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie.