1. IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità da prodotti difettosi, il consumatore ha diritto di chiedere il risarcimento integrale del danno subito a chiunque si presenti come produttore del bene, e, quindi, non solo al reale produttore. La responsabilità è solidale.
É quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della Unione Europea, V° sez. civ. 19 /12/2024, nella causa C-157/2023, avente ad oggetto la interpretazione dell′articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione.
2. IL CASO
Il giudizio pendente innanzi al giudice italiano vedeva protagonista Tizia, coinvolta in un sinistro stradale nel corso del quale l′airbag in dotazione del proprio autoveicolo Ford non aveva funzionato.
Il veicolo era stato prodotto da Ford WAG, azienda tedesca, e fornito alla concessionaria Alfa tramite la Ford Italia, società faciente parte dello stesso gruppo di Ford WAG, che distribuiva in Italia i veicoli prodotti dalla società tedesca.
A seguito del sinistro, Tizia conveniva in giudizio Ford Italia e Alfa onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del mancato funzionamento dell′airbag. Ford Italia eccepiva di non essere produttore del veicolo, ma semplice distributore, tant′è che sulla fattura di vendita emessa a Tizia aveva specificato che il produttore era Ford WAG, pertanto, essa non poteva essere ritenuta responsabile ai sensi dell′art. 3, par. 3 dir. CE 85/374/CEE. Sia in primo grado che in Appello i giudici davano ragione delle pretese di Tizia, motivando che Ford Italia, in quanto fornitore del veicolo, aveva nel caso di specie una posizione equiparabile a quella di produttore.
4. IL QUESITO POSTO DALLA CORTE DI CASSAZIONE AL GIUDICE EUROPEO
Proposto ricorso in Cassazione da parte di Ford Italia, i giudici di legittimità sollevavano questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE avente ad oggetto la portata esatta dell′espressione apponendo il proprio nome di cui all′articolo 3, comma 3, del decreto n. 224/1988 e all′articolo 3, paragrafo 1, della direttiva CE 85/374.
In altre parole, il giudice del rinvio chiedeva se l′art. 3 della direttiva UE 85/374, recepita dall′ordinamento italiano col DPR 224/1988, vada interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una persona che si presenta come produttore di tale prodotto qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su detto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest′ultimo coincida, da un lato, con il nome di detto fornitore o con un elemento distintivo di quest′ultimo e, dall′altro, con il nome del produttore.
5. LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte di Giustizia rileva in primis che l′art. 1 della direttiva CE 85/374 imputa al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi e il successivo articolo 3 estende tale responsabilità ad ogni altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Pertanto, ai fini della responsabilità da prodotto difettoso, la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del bene non è necessaria se, agli occhi del consumatore, si è presentata come tale per aver apposto sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Di fatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore, carpendo la fiducia dei consumatori, dà l′impressione di essere implicata nel processo di produzione e di assumerne la responsabilità.
Tuttavia, il caso di specie presenta talune peculiarità, atteso che Ford Italia, distributore del veicolo difettoso, non ha materialmente apposto al bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, in quanto il marchio figurante sull′auto incidentata, vale a dire Ford, è stato apposto direttamente dal fabbricante e corrisponde al suo nome. La questione pertanto, assume contorni differenti, atteso che occorre verificare se il fatto che tale marchio corrisponda anche a un elemento distintivo del nome del distributore sia sufficiente affinché quest′ultimo possa essere qualificato come persona che si presenta come produttore, ai sensi dell′articolo 3 della direttiva CE 85/374
Marchio apposto sul veicolo dal fabbricante = FORD; Marchio del distributore = FORD ITALIA)
All′uopo, la Corte di Giustizia rileva che ai fini della responsabilità da prodotto difettoso, non è sempre necessario che la persona abbia attivamente apposto il proprio nome, marchio o segno distintivo sul bene per dar l′impressione di essere coinvolta nel suo processo produttivo. Infatti, quando detta persona è distributore del prodotto e il suo nome corrisponde, in tutto o in parte, al nome del produttore che ha apposto il marchio, sfrutta la coincidenza tra il marchio sul prodotto e la propria denominazione per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto; in altre parole come se fosse venduto direttamente dal suo produttore. Anche in questo caso quindi, il fornitore deve essere considerato una persona che si presenta come produttore, ai sensi dell′articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
Di conseguenza, larticolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dellobiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di persona che si presenta come produttore, ai fini della responsabilità da prodotto difettoso, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto... In particolare, si deve ritenere che il fornitore di un prodotto si presenti come produttore quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di questultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dallaltro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da questultimo . Il consumatore, quindi, ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni da prodotto difettoso nei confronti di chiunque si presenti come produttore del bene, senza alcuna limitazione, essendo la responsabilità del tutto solidale.
6. IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Alla luce di tanto si trae da Corte di Giustizia, V° sez. civ. 19 /12/2024, causa C-157/2023, il seguente principio di diritto:
larticolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una persona che si presenta come produttore di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su questultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di questultimo e, dallaltro, con il nome del produttore.
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