L′art.6 bis.1 e 2 Direttiva98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti loro offerti, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2161, dev′essere interpretato nel senso che: esige che una riduzione di prezzo di un prodotto, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato, sia determinata sulla base del prezzo precedente, ai sensi del par.2 di tale articolo. É il principio che si trae da Corte di Giustizia UE, Case EU:C:2024:804, C- 330/23, 26 settembre 2024
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED INTERPRETAZIONE DELLA COMMISSIONE
L′art. 6 bis della Direttiva 98/6/CE, ai commi 1 e 2, prevede:
"1.Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell′applicazione di tale riduzione.
2.Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell′applicazione della riduzione del prezzo" .
La Commissione, fornendo orientamenti sulla interpretazione ed applicazione dell′articolo 6 bis su citato, con comunicazione GU 2021, C 526, pag.130, sezione 2, specifica gli scopi della nozione ed indicazione di prezzo precedente: "Lo scopo di tale periodo di riferimento, la cui durata deve essere di almeno 30 giorni, è di evitare che i professionisti alterino i prezzi e ne presentino riduzioni fasulle, ad esempio aumentando un prezzo per un breve periodo di tempo per poi ridurlo e presentarlo come una riduzione (significativa) che induce i consumatori in errore. Il periodo di 30 giorni per determinare il prezzo precedente di riferimento garantisce dunque che tale prezzo di riferimento sia effettivo e non semplicemente uno strumento commerciale che serve per rendere appetibile la riduzione.
IL GIUDIZIO PRINCIPALE
Il giudizio principale, in cui è stata posta questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla interpretazione dell′art. 6 bis Direttiva UE 98/6/CE, verteva innanzi al giudice tedesco tra una nota catena di supermercati discount ed una locale associazione dei consumatori, la quale contestava una pratica pubblicitaria in cui veniva reclamizzato lo sconto speciale applicato al prezzo di banane ed ananas. In particolare, l′associazione contestava che la riduzione del prezzo non era stata effettuata sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, così come imposto dalla direttiva comunitaria 98/6/CE, art. 6 bis, a tutela dei consumatori; anzi, confrontando le variazioni del prezzo che la merce pubblicizzata aveva subito nel mese precedente alla promozione, emergeva che il prezzo reclamizzato come superscontato era comunque superiore a quello praticato per 7 giorni del mese precedente di riferimento.
Reputando quindi illegittima la vendita di prodotti alimentari indicando riduzioni di prezzo sotto forma di percentuale quando la riduzione non sia determinata sulla base del prezzo più basso praticato nei negozi nei 30 giorni precedenti l′applicazione di tale riduzione, l′associazione chiedeva condannarsi la società di discount a non pubblicizzare, direttamente o tramite terzi, la riduzione di prezzo di un prodotto alimentare come prezzo sensazionale, indicando un prezzo superiore a quello praticato nei punti vendita nei 30 giorni precedenti.
Il giudice del rinvio giudicava essenziale ai fini della decisione chiedere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la corretta interpretazione della nozione di prezzo precedente di cui all′art. 6 bis Direttiva 98/6/CE.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
A tal uopo, la Corte di Giustizia rileva che un′interpretazione dell′articolo 6bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6 nel senso che sarebbe sufficiente, in un annuncio di riduzione di prezzo, menzionare il prezzo precedente, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, a titolo di mera informazione, senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base del prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni, consentirebbe ai professionisti di indurre i consumatori in errore attraverso annunci di sconti che non sono reali.
Ne consegue che, per rispettare gli obiettivi di tutela dei consumatori e di pratiche commerciali corrette, l′articolo 6bis, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 98/6/CE, "dev′essere interpretato nel senso che, in un annuncio relativo a una riduzione del prezzo di vendita di un prodotto, tale riduzione dev′essere determinata con riferimento al prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti. Ne consegue che il prezzo di vendita di un prodotto presentato in un annuncio come prezzo ridotto non può essere, in realtà, lo stesso del prezzo precedente o essere addirittura superiore ad esso".
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