Da Cass., sez. I, 07/08/2024, n. 22291 si traggono interessanti principi in materia di giudizio di separazione e divorzio con richiesta di addebito aventi ad oggetto, in particolare, gli oneri probatori a carico di ciascun coniuge.
Ebbene, il coniuge che fondi la richiesta di addebito sulla infedeltà dell′altro ha l′onere di dimostrare, oltre al fatto incriminato, che la crisi coniugale e, dunque, l′intollerabilità della convivenza, sia positivamente da attribuire al tradimento, quale circostanza che ha materializzato la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio. Invece, l′altro coniuge che contesti la richiesta di addebito ha l′onere di provare sia l′inefficacia causale del tradimento nella determinazione della crisi coniugale, sia le circostanze concrete su cui la sua eccezione si fonda, ovvero che la intollerabilità della convivenza sia dipesa da fattori anteriori rispetto alla già accertata infedeltà. Di fatti, la prova dell′anteriorità della crisi coniugale rispetto alla infedeltà esclude il nesso causale tra tradimento, condotta di per sé violativa dei doveri nascenti dal matrimonio, e intollerabilità della convivenza. Peraltro, l′inefficacia del tradimento nella determinazione della crisi tra i coniugi, ove allegata dalla parte, configura eccezione in senso lato ed è quindi rilevabile d′ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere - Rel.
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18297/2023 R.G. proposto da:
Ro.Da., elettivamente domiciliato in Monfalcone Corso del Popolo n, presso lo studio dell′avvocato BELLETTI CATERINA (Omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente-
contro
Co.Al., elettivamente domiciliata in GORIZIA VIA VITTORIO VENETO 14, presso lo studio dell′avvocato GAGGIOLI SILVANO (Omissis) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D′APPELLO di TRIESTE n. 56/2023 depositata il 02/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
Fatto
RILEVATO CHE:
1.- La Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2023, per quanto interessa, ha parzialmente confermato la decisione di primo grado, nel giudizio di separazione personale dei coniugi Ro.Da. e Co.Al.; segnatamente, ha mantenuto ferma la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito e ha ridotto, nel contempo, l′assegno di mantenimento previsto in favore della moglie da Euro 700,00= ad Euro 500,00= mensili, oltre ISTAT.
Ro.Da. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. Co.Al. ha replicato con controricorso.
È stata disposta la trattazione camerale.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
2.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell′art. 143 c.c. e dell′art. 151, secondo comma, c.c. e la violazione e falsa applicazione dell′art. 2697 c.c.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia accertato l′infedeltà dell′appellante ed abbia ritenuto provato il relativo addebito della separazione, sulla scorta di quanto emerso da una fotografia.
3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell′art. 143 c.c. e dell′art. 151, secondo comma, c.c. e l′omessa valutazione di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo in relazione alla pronuncia di addebito della separazione, individuato nel progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi.
Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tributato rilievo alle argomentazioni da lui esposte, volte a provare come la disgregazione del nucleo familiare fosse già da tempo in atto oltre che a negare la violazione dell′obbligo di fedeltà.
4.- I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l′addebito l′onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l′efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l′inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell′infedeltà nella determinazione dell′intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l′eccezione si fonda, vale a dire l′anteriorità della crisi matrimoniale all′accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che l′anteriorità della crisi della coppia rispetto all′infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest′ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l′intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un′eccezione in senso lato, è rilevabile d′ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021).
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente espresso le ragioni della pronuncia di addebito evidenziando gli elementi probatori (evidenza del reperto fotografico, contegno processuale del resistente ex art.116 c.p.c.) e ne ha tratto le conseguenze sul piano dell′addebito: le due censure, sia pure svolte come violazioni di legge, sollecitano una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Invero, nel caso di specie, la Corte d′Appello ha evidenziato gli elementi probatori (foto, contegno processuale del resistente, ex art. 116 c.p.c.) dai quali ha tratto il convincimento che la rottura dell′unione coniugale fosse ascrivibile al tradimento posto in essere da quest′ultimo. La Corte ha altresì evidenziato che nessun elemento di segno contrario, che potesse fornire una spiegazione alternativa dei fatti era stato fornito dall′odierno ricorrente. Tali elementi non sono stati individuati - nel senso di averli sottoposti al giudice di appello - neanche nel ricorso per cassazione, che - del tutto genericamente - deduce che la crisi coniugale sarebbe più risalente del preteso tradimento, senza evidenziare - con autosufficiente allegazione - alcun elemento di riscontro al riguardo fornito nel giudizio di seconde cure, palesemente sollecitando una inammissibile rivisitazione del merito. Al riguardo, va peraltro ribadito che l′indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell′intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall′art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 2960/2017); vizio, nella specie, chiaramente insussistente.
5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell′ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile, il giorno 14 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2024.
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