18-10-2024

La clausola penale opera solo per la ipotesi pattuita nel contratto: se stipulata per il ritardo dell′adempimento, non può essere fatta valere in caso di inadempimento

Se l′appaltatore non inizia affatto i lavori, si configura una ipotesi di inadempimento contrattuale e non di ritardo nell′adempimento

In tema opere di ristrutturazione edilizia pagate tramite il cd. "sconto in fattura", l′inadempimento della impresa appaltatrice che abbia determinato la decadenza del committente dal godimento dei benefici fiscali posti a fondamento dello "sconto", non può determinare il sorgere di una obbligazione restitutoria e/o risarcitoria dell′importo corrispondente in suo favore, dal momento che il committente non ha mai sostenuto tale esborso, bensì eventualmente in favore dell′erario qualora l′amministrazione statale abbia provveduto in concreto al pagamento della somma equivalente al credito fiscale (cd bonus) di cui poteva usufruire il committente.

Tali principi si traggono da Trib. Milano, sez. VII, 24/07/2024. n. 7343.
Ecco di seguito tutta la decisione!

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. (omissis) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ... del Registro Affari Contenziosi dell′anno 2023 vertente

TRA

(omissis) (C.F. ..), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all′atto di citazione, dall′Avv. (omissis) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in (omissis); ATTORE

e

(omissis) (p. iva ..), con sede in (omissis), in persona del titolare (omissis) contumace; CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione e risarcimento danni appalto.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell′udienza del 11.04.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il (omissis), il sig. (omissis) ha adito il Tribunale di (omissis) nei confronti della (omissis) chiedendo:
1 - di dichiarare risolto il contratto di appalto del 19.09.2022 per esclusivo inadempimento della convenuta e quindi condannare l′(omissis) stessa alla restituzione della somma di euro 25.000,00 oltre interessi dalla data di addebito al saldo;
2 - condannare l′(omissis) al pagamento della somma di euro 225.000,00 concessa dallo Stato all′istante per la sua rispondenza ai requisiti di legge, il tutto a titolo restitutorio e/o di risarcimento danni quale perdita dei bonus fiscali 110% e/o 90%, ritenuta nel cassetto fiscale dell′(omissis) e non utilizzabile dall′istante in favore di altre imprese edili, il tutto con interessi e rivalutazione;
3 - condannare l′(omissis) convenuta al pagamento delle penali previste nella scrittura privata di appalto del 19.09.2022 (art.8) per il ritardo nell′inizio delle opere, ovvero 500,00 al giorno dal 20.10.2022 alla notifica della presente citazione pari a 45.000,00 (al 18.01.2023);
4 - condannare la convenuta al pagamento della penale come prevista nella scrittura privata di appalto del 19.09.2022 (art. 9), ovvero 500,00 al giorno dal 31.12.2022 alla data della sentenza;
5 - condannare l′(omissis) al pagamento della penale come prevista nella scrittura privata di appalto del 19.09.2022 (art. 6), ovvero 20.000,00 per ciascun bonus perso in conseguenza dell′inadempimento e condannare inoltre al risarcimento della somma di 63,53 versata al Comune di (omissis);
6 - condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, anche in termini di perdita di chances quale perdita dei bonus fiscali nella misura ritenuta di giustizia dall′ill.mo Giudice adito.

Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace alla udienza del 25.10.2023.
La causa veniva istruita documentalmente e, sulle conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell′udienza del 11.04.2024, veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

I fatti costitutivi delle domande dell′attore sono provati.
Attraverso la produzione del contratto sottoscritto il (omissis) (doc. 19), l′attore ha provato di aver concluso con l′(omissis) un contratto avente ad oggetto l′obbligo della convenuta di eseguire lavori di ristrutturazione, rifacimento facciate, imbiancatura facciata interna, riqualificazione energetica e pompa di calore dell′immobile di proprietà del committente (omissis) e sito in (omissis) alla Via (omissis) n° (omissis), in regime di bonus facciate al 90% e ristrutturazione al 50%.
Tale contratto veniva formalizzato dopo che era già intervenuto, nel settembre 2021, un precedente contratto di appalto avente ad oggetto interventi di riqualificazione energetica dell′immobile del (omissis) che non aveva avuto esecuzione da parte dell′appaltatrice (omissis) nonostante il pagamento in anticipo del corrispettivo da parte dell′attore per euro 225.000,00 (di cui euro 22.500,00 pagato dal committente ed euro 202.500,00 mediante il cd sconto in fattura); per tale motivo nel contratto formalizzato il (omissis) si stabiliva che alcun ulteriore corrispettivo era dovuto all′(omissis).

Dall′ulteriore documentazione prodotta dall′attore e dalla corrispondenza in atti, risulta che la società appaltatrice convenuta non ha eseguito nessuno dei lavori oggetto del contratto di appalto, ha emesso la fattura n. (omissis) del 07.10.2021 per la somma complessiva di euro 22.500,00 (doc. 3) pagata dal committente con bonifico del 21.10.2021 (doc. 4), mentre la restante parte di prezzo (euro 202.500,00) a saldo veniva pagata, tramite cessione del credito concessogli dallo Stato, mediante il cd sconto in fattura previsto dall′art. 16 bis co. 1 lett. a) e b) del (omissis) in applicazione dell′art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 (doc. 5).
Dalla documentazione in atti (si veda, in particolare, comunicazione del D.L. geom. M. del 20.10.2022 sub doc. 21) si evince che la società appaltatrice convenuta non ha neppure iniziato i lavori in questione, nonostante le diffide del committente.
A fronte di ciò, la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all′onere probatorio sulla stessa incombente.
In particolare, la (omissis) non ha provato né la esecuzione della prestazione contrattuale né, ai sensi dell′art. 1218 c.c., che l′inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione ad essa non imputabile.

Non è dubbio che, nella specie, va dichiarato risolto il contratto di appalto per grave inadempimento della (omissis) ai sensi dell′art. 1453 c.c..

Deve rilevarsi, poi, che parte attrice ha dato atto, con le note depositate in data (omissis), che la convenuta ha restituito, nelle more del giudizio, l′acconto versato dal (omissis) di 22.500,00, per cui sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere.

Inoltre, posto che dalla documentazione in atti risulta che la somma di euro 202.500,00 veniva pagata mediante lo sconto in fattura, tale somma non può formare oggetto di un′obbligazione restitutoria e/o risarcitoria in favore del committente - il quale non ha mai sostenuto tale esborso - bensì eventualmente in favore dell′erario qualora l′amministrazione statale abbia provveduto al pagamento dell′importo corrispondente al credito fiscale (cd bonus) di cui poteva usufruire il committente.
Pertanto, va disposta la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza, del contratto di appalto del 19.09.2022 e della fattura n. (omissis) del 07.10.2021 (doc. 19 e 3 dell′attore) all′(omissis) delle (omissis) di (omissis) - nel cui circondario ha sede la (omissis) - affinché proceda all′eventuale recupero di quanto corrisposto alla ditta convenuta in relazione al contratto concluso con (omissis) per opere mai eseguite.

(omissis), poi, con le note depositate in data (omissis), ha dichiarato di rinunciare alle domande di cui ai punti 4 e 6 delle conclusioni contenute nell′atto di citazione, insistendo per la condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui punti 3 e 5.
In particolare, il (omissis) ha chiesto la condanna dell′(omissis) convenuta al pagamento della penale prevista all′art. 8 della scrittura privata di appalto del 19.09.2022 per il ritardo nell′inizio delle opere, ovvero 500,00 al giorno dal 20.10.2022 alla notifica della presente citazione pari a 45.000,00 (al 18.01.2023).
Ebbene, la clausola n. 8 del contratto prevede una penale di 500,00 per ogni giorno di ritardo nell′avvio dei lavori a partire dal 20.10.2023. La disposizione limita pertanto la liquidazione forfettaria del danno all′ipotesi di inesatto adempimento, cioè al caso in cui l′appaltatore, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, inizi e porti a compimento i lavori.
Diversamente, nella fattispecie oggetto di disamina, l′appaltatore non ha proprio iniziato i lavori ed è pertanto configurabile un′ipotesi di inadempimento non già di ritardo nell′adempimento. Va pertanto fatta applicazione del principio in base al quale la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell′ inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l′inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento (cfr per tutte, Cass. n. 23706 2009).
Pertanto, poiché la condotta della convenuta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell′adempimento dell′obbligo di esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione la penale di cui alla clausola n. 8 del contratto. (omissis), inoltre, ha chiesto la condanna dell′(omissis) convenuta al pagamento della penale prevista dall′art. 6 della scrittura privata di appalto del 19.09.2022, ovvero 20.000,00 per ciascun bonus perso in conseguenza dell′inadempimento. (omissis). 6 del contratto prevedeva che qualora l′impresa causasse la perdita anche di uno solo dei bonus precedenti, sarà tenuta a risarcire al Committente il danno da perdita di chances, forfetariamente concordato in 20.000,00 per ciascuno dei tre bonus su citati (cfr. doc. n. 19).
La clausola penale, come noto, assolve la finalità di determinare in via anticipata e forfettariamente il danno in maniera convenzionale.
Nel contratto intercorso tra le odierne parti, la penale di cui all′art. 6 opera una liquidazione anticipata e forfettaria del danno da perdita dei benefici fiscali previsti nel contratto.
Nella specie, deve rilevarsi che la scrittura del 19.09.2022 fa riferimento al bonus facciate al 90% e al bonus ristrutturazione al 50% (v. punto 4 del contratto) e, quindi, a due (e non tre) bonus fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.
Il mancato avvio dei lavori ad opera dell′appaltatrice ha determinato senza dubbio la perdita per il committente di usufruire del bonus facciate al 90%, la cui scadenza definitiva era stata fissata al 31.12.2022 dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e non anche la perdita del bonus ristrutturazioni al 50% la cui scadenza è stata prorogata dalla legge al 31.12.2024.
Deve applicarsi, allora, la penale per la perdita del bonus facciate al 90% e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell′attore della somma di euro 20.000,00.

In base al principio della soccombenza (anche virtuale per la domanda su cui vi è stata cessazione della materia del contendere), la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex dm n. 55/2020 e successive modifiche, in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte (così riducendosi gli importi di cui alla nota spese allegata da parte attrice parametrata su scaglioni superiori).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. (omissis) definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto di appalto stipulato tra le parti a causa del grave inadempimento della convenuta (omissis)
2) DICHIARA cessata la materia del contendere quanto alla domanda di restituzione dell′acconto;
3) CONDANNA la convenuta (omissis) al pagamento, in favore dell′attore (omissis) della somma di 20.000,00 a titolo di penale contrattuale;
4) RIGETTA nel resto quanto richiesto dall′attore;
5) CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 5.572,00 di cui euro 1.214,00 per spese esenti ed euro 4.358,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
6) MANDA alla cancelleria per la trasmissione all′(omissis) delle (omissis) di (omissis) di copia della presente sentenza, nonché del contratto di appalto del 19.09.2022 e della fattura (omissis) del 07.10.2021 prodotti dall′attore come documenti n. 19 e 3.

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