Ecco il principio di diritto che si trae da Cassazione civile sez. I, 26/08/2024, n.23083:
Va riconosciuto l′assegno divorzile alla ex moglie non in funzione assistenziale bensì in funzione perequativa-compensativa, proprio per le scelte da lei operate durante il matrimonio, avendo sacrificato la sua attività di veterinaria - iniziata solo a seguito della separazione dal marito - per dedicarsi alla cura dei figli e quindi della famiglia, permettendo quindi all′allora marito di incrementare la sua attività di veterinario con la gestione di una propria clinica .
Di seguito il testo della sentenza per maggiori approfondimenti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere-Relatore
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7643/2023 R.G.
proposto da: Cr.An., domiciliato, rappresentato e difeso dall′avvocato (Omissis)
-ricorrente-
contro
Se.Ba., domiciliata, rappresentata e difesa dall′Avvocato (Omissis)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D′APPELLO MILANO n. 113/2023 depositata il 17/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Cr.An. e Se.Ba. con sentenza n. 10010/2021 emessa in data 17 novembre 2021 e pubblicata il successivo 2 dicembre 2021, che così statuiva: "1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti; 2) dispone l′assegnazione dell′abitazione coniugale di proprietà esclusiva di Cr.An. a Se.Ba.; 3) pone a carico di Cr.An. il pagamento di 600,00 mensili - come già rivalutati all′epoca della separazione - a titolo di mantenimento per la figlia Ca.Cr., da versare entro il 5 di ogni mese alla made oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo; 4) pone a carico di Cr.An., il pagamento di 800,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di Se.Ba., rivalutati annualmente con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza."
La Corte di Appello di Milano confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, n. 113/2023 emessa in data 22 giugno 2022 e pubblicata il 17 gennaio 2023, ha proposto ricorso in cassazione Cr.An.
Se.Ba. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono:
1) Ai sensi dell′art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per violazione dell′art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, e comunque assente con omessa considerazione di risultanze e/o richieste istruttorie aventi carattere decisivo, tenuto conto che le sentenze di primo e secondo grado non sono speculari in quanto non hanno a fondamento le stesse ragioni e i medesimi fatti.
2) Ai sensi dell′art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto storico, principale, risultante dal testo della sentenza e/o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti ed avente natura decisiva, tenuto conto che le sentenze di primo e secondo grado non sono speculari in quanto non hanno a fondamento le stesse ragioni e i medesimi fatti. Il fatto consisterebbe nella la nascita dei due figli gemelli del ricorrente che, per quanto, come rilevato dalla Corte, lo stesso possa contare, per la loro crescita, sull′apporto della compagna sig.ra Di., hanno comportato il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico che incidono pesantemente sulla situazione economica complessiva del Cr.An. e che andavano attentamente considerati.
3) Ai sensi dell′art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell′art. 5 comma sesto, della L. 898/1970 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte in modo erroneo e illegittimo riconosciuto in capo a Se.Ba. l′assegno divorzile applicando in maniera erronea, al caso di specie, i presupposti che lo legittimano e per essere la Corte incorsa in un evidente errore di giudizio e di valutazione ed interpretazione delle prove dedotte (componente compensativa). Il ricorrente rileva come non vi sia prova alcuna che la Se.Ba. abbia sacrificato la propria vita professionale per agevolare l′attività del marito per mancanza di prova della perdita di occasioni professionali della Se.Ba. in ragione della scelta maturata all′esito del matrimonio e condivisa di dedicarsi alla famiglia. La Se.Ba. non avrebbe provato in alcun modo il suo sacrificio o l′accordo con il marito e, non essendo stata disposta istruttoria ulteriore dal giudice di prime cure non sussiste il presupposto per l′assegno divorzile che è stato concesso. Tantopiù che ella, negli anni e con il lavoro di veterinaria, avrebbe messo da parte almeno 200.000,00 oltre ad essere proprietaria dell′immobile locato all′ex marito che le produce reddito.
Il ricorso è infondato per tutti e tre i motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti sostanzialmente miranti all′eliminazione dell′assegno divorzile riconosciuto alla Se.Ba. nella misura di euro 800 mensili.
La Corte di merito sul punto cosi ha motivato: "I coniugi Cr.An. e Se.Ba. si sono sposati il 12 ottobre 1991 ed il loro matrimonio è durato 25 anni; all′epoca delle nozze il Cr.An., medico veterinario aveva aperto con il collega dott. Pi. la clinica a M nell′attuale sede di Via (), mentre la sig.ra Se.Ba. - neolaureata anch′essa in veterinaria - aveva iniziato il praticantato in un ambulatorio veterinario a S del dott. Pi. ma, per agevolare l′attività professionale del marito, si è trasferita a vivere nella villetta in B () lasciando il lavoro a S per cercarlo in luogo diverso dalla clinica del marito , per volontà dello stesso -circostanza non contestata - ma rimane incinta dapprima di Cr.Lo. (nato il 13 dicembre 1993) e poi di Ca.Cr. (nata l′8 giugno 1999) dalla cui nascita, per scelta condivisa dai coniugi, la sig.ra Se.Ba. sacrificherà definitivamente le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia, contribuendo nei 25 anni di vita matrimoniale a soddisfarne i bisogni con il suo lavoro di casalinga e vivendo interamente mantenuta dal marito circostanza sulla quale non è stato documento il contrario.
La sig.ra Se.Ba. ha dato un contributo economico importante alla crescita professionale del marito ed al consolidamento del suo patrimonio devolvendo i suoi risparmi per l′acquisto nel 1994 - circostanza non contestata dall′appellante - (doc. 12 di Se.Ba.) dell′immobile in M di via () ove era ed è ancora ubicata la clinica del dott. Cr.An. e rinunciando ad incassare il pagamento dei canoni di locazione maturati nei 22 anni successivi (dal 1994 al 2016) - circostanza non contestata - aiutandolo così ad incrementare i suoi risparmi e nulla ricevendo in cambio fino al 2016."
Se questi sono i fatti emersi e riconosciuti da parte dei Giudici di Appello, come anche correttamente statuito dai Giudici di primo grado (che richiamano ovviamente gli stessi principi stabiliti dal Supremo Collegio) che hanno riconosciuto l′assegno divorziale quantificandolo in 800,00 mensili, l′assegno divorzile spetta alla sig.ra Se.Ba. non in funzione assistenziale bensì in perequativa-compensativa proprio per le scelte operate dalla stessa durante il matrimonio, avendo sacrificato la sua attività di veterinario - iniziata a novembre 2015 solo a seguito della separazione - per dedicarsi alla cura dei figli e quindi della famiglia permettendo quindi al Cr.An. di incrementare la sua attività di veterinario con la gestione della clinica veterinaria. Infatti appare altresì opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, nr. 18287 del 11/07/2018) hanno affermato "Il riconoscimento dell′assegno di divorzio in favore dell′ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell′art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l′accertamento dell′inadeguatezza dei mezzi dell′ex coniuge istante, e dell′impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell′assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all′età dell′avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch′essa assegnata dal legislatore all′assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall′ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019).
Ciò premesso nel caso concreto, le censure risultano infondate posto che risulta accertato nel merito il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell′ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa avendo la richiedente fornito la prova del contributo offerto alla comunione familiare; la rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; l′apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell′ex coniuge (Cassazione SS.UU. nr. 32198 del 5/11/2021). In base alla comparazione delle condizioni economiche delle parti, sussiste poi una evidente condizione di disparità reddituale e patrimoniale, che porta a ritenere corretta la corresponsione dell′assegno divorzile anche tenuto conto che la sperequazione è dovuta anche per il contributo, non economico, fornito dalla Se.Ba. che ha sacrificato le proprie aspettative professionali, per dedicarsi alla famiglia ed ai figli durante i 25 anni di matrimonio consentendo al Cr.An., fino al 2016, di incrementare il patrimonio con la gestione della clinica in associazione professionale ove la Se.Ba. non ha operato per volontà del marito, pur ricevendo il versamento dei contributi previdenziali in previsione di una pensione .
La censura relativa all′omessa prova testimoniale risulta non autosufficiente non essendo stati riprodotti i capitoli di prova o indicato dove tra la documentazione in atti essi si potevano reperire.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.
Ai sensi dell′art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall′art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell′ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 ove dovuto.
Dispone altresì che ai sensi dell′art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 5 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2024.
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