Ecco la sentenza della Corte di Appello di Messina, sez.II, 19-09-2024, n. 808 da cui si traggono tali principi:
App. Messina, sez. II, sent., 19 settembre, n. 808
Presidente Minutoli - Relatore Lau
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 477/2018 il Tribunale di Patti ha respinto l′impugnazione proposta dalla (omissis) avverso la delibera adottata in data 19.10.2013 dall′assemblea dei proprietari del (omissis) , sito nel Comune di Oliveri, con la quale si era dato mandato all′amministratore di condominio di incaricare un tecnico per la redazione di un progetto di revisione delle tabelle millesimali, da sottoporre poi alla stessa assemblea per la eventuale approvazione.
Il primo Giudice, ha ritenuto che la delibera condominiale impugnata deve ritenersi valida e legittima in quanto è stata approvata con la maggioranza prevista dall′art. 1136, comma 2, c.c. e l′attore non ha dimostrato che le tabelle millesimali allegate al regolamento del Condomino abbiano derogato al disposto normativo di cui all′art. 1123, comma 1, c.c. come richiesto dalla Corte di Cassazione.
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 10/06/2019, la (omissis)ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto la riforma, insistendo nella richiesta di declaratoria di invalidità della delibera impugnata perché adottata in violazione del disposto normativo previsto dall′art. 69 disp. att. c.c., che prevede l′approvazione dei condomini all′ unanimità.
Si costituiva il (omissis) chiedendo la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All′udienza di precisazione delle conclusioni del 7.12.2023, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Con un articolato gravame l′appellante lamenta contraddittorietà nella motivazione della sentenza e violazione dell′art. 69 disp. att. c.c., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto pretendere l′applicazione della regola dell′unanimità, dato che la delibera dava corso ad un iter che avrebbe modificato le precedenti tabelle.
Il gravame è infondato.
La Corte richiamando la natura meramente programmatica (e non immediatamente costitutiva/modificativa) della delibera assemblea impugnata dalla (omissis) avente ad oggetto il conferimento di un incarico professionale (e non la modifica diretta delle tabelle) ribadisce che per la sua approvazione non occorre l′unanimità dei consensi, essendo sufficiente la maggioranza cui all′art. 1136 c.c.
Ed invero, come si legge dal verbale della riunione del 19 ottobre 2013, il punto n. 7 dell′o.d.g. reca il seguente argomento: Discussione e deliberazione circa la revisione delle tabelle millesimali e relativo incarico al tecnico. L′assemblea, dopo la discussione sul tema, deliberava: Pertanto, con la maggioranza predetta di n° 152 condomini [n.d.r.: su un totale di 165 partecipanti] pari ad 590,27 millesimi, viene approvato il settimo punto all′ordine del giorno così rimanendo onere dell′amministratore di dare incarico ad un tecnico di fiducia È evidente, quindi, che in quella sede i condomini non abbiano inteso operare una diretta ed immediata modifica delle tabelle, quanto piuttosto conferire un incarico volto alla futura redazione di una bozza di nuove tabelle da sottoporre al vaglio assembleare.
Pertanto, ne caso de quo, non occorre l′unanimità dei consensi di tutti i condomini e non sussiste la lamentata violazione dell′art. 691 comma disp att. c.c.
Ad ulteriore comprova che la delibera è meramente programmatica, oltre il criterio di interpretazione letterale, soccorre la produzione in giudizio del postumo verbale di assemblea del (omissis) del 6 aprile 2019, di approvazione delle nuove tabelle millesimali (punto n. 3 all′o.d.g.; pagg. 8-9) e atto di citazione della (omissis) per l′impugnazione del predetto verbale assembleare del 26.7.2019 con il ministero dell′avv. (omissis) e citazione innanzi al Tribunale di Patti per l′udienza del 18.1.2020.
In ogni caso, la delibera impugnata è stata approvata anche con la maggioranza qualificata di cui all′art. 1136, comma 2°, c.c. (ovvero con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresentava almeno un terzo del valore dell′edificio); maggioranza idonea a modificare le tabelle millesimali.
L′unanimità è infatti necessaria soltanto ove si intenda derogare ai criteri di cui all′art. 1123 c.c., statuizione questa sulla quale era pervenuta da tempo la giurisprudenza di legittimità, che la riforma del (omissis) di cui alla legge n. 220/2012 non ha modificato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 401/2019, concernente l′impugnativa della sentenza n. 477/2018, pubblicata il 12/12/2018 dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto: condominio, tabelle millesimali, così provvede:
- rigetta l′appello;
- condanna (omissis) in liquidazione persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore le spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 4.423,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
- ai sensi dell′art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.9.2024.
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