12-07-2020

Chiusura di fondo servente tramite cancello automatico: è una possibile illegittima limitazione e/o riduzione del diritto di servitù.

Il proprietario del fondo servente è, in tal caso, obbligato a dotare il proprietario del fondo dominante degli strumenti atti a consentire il libero e comodo accesso.

In materia di servitù, il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di un cancello automatico, è tenuto all′installazione di dispositivi ovvero all′individuazione di modalità atti a garantire, ai sensi dell′art.1064 secondo comma c.c., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù. Infatti, La costruzione di un cancello automatico sul fondo servente, che il proprietario del fondo dominante deve superare per accedere alla sua proprietà, costituisce un aggravamento dell′esercizio del diritto alla servitù.Tale condotta è illecita se, contemporaneamente alla costruzione del manufatto, il responsabile non fornisce al proprietario del fondo dominante i dispositivi (telecomando, chiavi) utili per azionare il cancello. É quanto statuito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza del 02/09/2019, n.21928, attraverso una profonda disamina di quanto previsto dall′art.1064 c.c., comma secondo. In effetti, la Corte osserva come la disposizione in parola, al comma II, espressamente preveda che Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l′ingresso a chi ha un diritto di servitu′ che renda necessario il passaggio per il fondo stesso; dal tenore della norma, i giudici di legittimità deducono che se è vero che il proprietario del fondo servente è libero di chiuderlo per ragioni di sicurezza, è altrettanto vero che, allo stesso tempo, è obbligato a fornire il proprietario del fondo dominante degli strumenti atti a consentire un libero e comodo esercizio del diritto, di modo che le pur legittime ragioni che lo hanno indotto alla chiusura del fondo non si traducano in una limitazione e/o compressione dei diritti del proprietario del fondo dominante. Osservano, inoltre, i giudici che al fine di valutare la eventuale eccessiva compressione del diritto di servitù, è necessario comparare la situazione attuale con quella pregressa, ovvero quella esistente prima della installazione del cancello, allorquando il passaggio era completamente libero. Ebbene, nel caso in oggetto non può dubitarsi che il titolare del fondo servente ha violato le disposizioni di cui all′art.1064 c.c., comma secondo, atteso che e′ in re ipsa la gravita′ di una limitazione dovuta all′apposizione di cancello sulla strada, situato alla distanza di 110 metri rispetto alla casa, che comporta, quanto meno, la costosa creazione di un citofono con apertura a distanza; in effetti, data la distanza tra il cancello e l′abitazione del proprietario del fondo dominante, quest′ultimo avrebbe dovuto senz′altro provvedere alla installazione di un impianto citofonico con apertura a distanza, al fine di poter consentire l′accesso a parenti e affini, sostenendone, quindi, i consequenziali costi connessi. In buona sostanza, così come non può impedirsi al proprietario del fondo servente di chiuderlo, allo stesso tempo, non possono limitarsi in modo eccessivo i diritti del proprietario del fondo dominante; la soluzione alla problematica è fornire il titolare del fondo dominante degli strumenti adatti ad impedire eccessivi disagi, come, ad esempio, essere costretti a percorrere 110 metri per consentire le visite di amici e parenti; tuttavia, precisa attentamente la corte, detti strumenti non devono comportare, neppure in via tendenziale, un aumento delle facoltà che costituiscono il contenuto del diritto di servitù, ma solo un più comodo esercizio delle stesse. Sulla scorta di tali osservazioni, è dato il seguente principio di diritto: In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all′installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell′art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù .