1.I PRINCIPI
La sentenza in esame sancisce due principi fondamentali: a) le regole sulla competenza e giurisdizione di cui all′art.10, paragrafo 1, lettera a), del Reg. n.650/2012/UE, si applicano solo quando il defunto al momento della morte risiedeva abitualmente in uno Stato non vincolato al citato regolamento o, in ogni caso, non membro UE;
b) il giudice di grado inferiore non deve conformarsi all′interpretazione del diritto della Unione data dal giudice di grado superiore quando essa contrasti con l′orientamento della Corte di Giustizia della Unione Europea; è quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, sez.X, con la sentenza 17/07/2023, n.55.
2.I FATTI
Tizio, cittadino polacco, decedeva ad Amburgo (Germania); successivamente, la sorella Caia instaurava un giudizio in Polonia al fine di individuarne gli eredi.
Nel corso del giudizio, Caia allegava che l′ultima residenza abituale del fratello si trovava ad Amburgo, che aveva beni immobili in Polonia e che suo figlio, sua moglie, sua madre, nonché lei stessa, avevano dichiarato innanzi ad un giudice tedesco di aver rinunciato alla eredità. Il giudice rigettava la domanda per carenza di competenza sulla materia, ritenendo competente il giudice del luogo ove il defunto aveva la sua ultima residenza abituale, ovvero la Germania; riteneva, altresì, non applicabile la norma sussidiaria di cui all′art.10, par.1, lett.a), del Reg.N.650/2012/UE, applicabile invece solo qualora il defunto non avesse la residenza abituale in uno Stato membro. Pertanto, Caia impugnava la sentenza innanzi al giudice polacco di secondo grado, che la riformava, avendo reputato che la norma di cui all′art. 10 reg. UE 650/2012 conferisca la competenza sussidiaria a regolare la successione al giudice dello Stato membro ove il defunto aveva lasciato dei beni e di cui era cittadino, anche se non risiedeva abitualmente in detto Stato; in virtù di ciò, rinviava nuovamente al giudice di primo grado, che, per obbligo di legge, avrebbe dovuto uniformarsi ai principi sanciti dal giudice di appello.
Tuttavia, il giudice del rinvio, ritenendo che tali principi contrastassero con il significato letterale dell′art.10, riteneva opportuno sollevare due questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia UE, aventi ad oggetto, da un lato, l′interpretazione del contestato art.10, e, dall′altro, l′obbligo di qualunque organo giurisdizionale di osservare l′interpretazione del diritto dell′Unione Europea così come fornita dalla Corte di Giustizia UE, anche laddove tale interpretazione vada in contrasto con una decisione resa da un superiore organo giurisdizionale del diritto interno.
In particolare, il giudice del rinvio sospendeva il giudizio e sottoponeva due questioni alla Corte di Giustizia UE: "1) Se l′articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che si applichi solo nel caso in cui il defunto non era residente in nessuno Stato membro vincolato dal regolamento o se invece conferisca una competenza sussidiaria allo Stato membro in cui il defunto aveva lasciato beni e di cui aveva la cittadinanza al momento della morte, anche se risiedeva abitualmente in un altro Stato membro vincolato dal regolamento.
2) Se il diritto dell′Unione, in particolare l′articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina di diritto nazionale secondo la quale un giudice è vincolato dalla valutazione giuridica di un organo giurisdizionale di grado superiore riguardo all′interpretazione del diritto europeo, allorché tale interpretazione è in contrasto con l′interpretazione adottata dalla Corte di giustizia in una pronuncia emessa in via pregiudiziale anche in un caso concreto" .
3.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Prima di esaminare la decisione della Corte, è opportuno analizzare preventivamente gli articoli del regolamento UE 650/2012 applicabili alla fattispecie in esame, ovvero quelle norme comunitarie che regolano la competenza, la legge applicabile, l′esecuzione delle decisioni e l′accettazione degli atti pubblici in materia successoria.
Art.4: stabilisce la regola generalmente applicabile a mente della quale sono competenti a decidere sull′intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
Art.5: Se il defunto ha scelto la Legge di uno Stato membro per regolare la sua successione, le parti interessate possono decidere che gli organi giurisdizionali di tale Stato regoleranno in via esclusiva qualsiasi questione attinente alla successione del de cuius.
Art.10: pone regole sussidiarie applicabili in mancanza dei presupposti della norma generale di cui all′art. 4; in particolare, se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, possono comunque regolare la sua successione gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nel quale sono presenti beni ereditari a condizione che: a) il defunto aveva la cittadinanza di quello Stato al momento della morte; b) aveva avuto in passato la residenza abituale in quello Stato e non siano trascorsi più di cinque anni dal cambiamento di essa. Ad ogni modo, il medesimo articolo 10 prevede che se nessuna delle condizioni citate sussiste, sono, comunque, competenti gli organi giurisdizionali dello Stato in cui sono presenti i beni ereditari (limitatamente, però, ai beni presenti sul territorio nazionale).
4.LA DECISIONE DELLA CORTE
4.1. PRIMA QUESTIONE
In merito al primo quesito, la Corte preliminarmente rileva che gli artt. 4 e 10 del Reg. UE 650/2012 hanno lo scopo di fornire criteri di competenza giurisdizionali uniformi per giudicare su di una intera successione; tuttavia le regole di cui all′art. 10 sono sussidiarie rispetto a quanto stabilito dal precedente art.4. Epperò, tra di essi non sussiste alcun rapporto gerarchico, giacché le fattispecie contemplate sono del tutto diverse; i criteri sanciti dall′art.10 sono altrettanto vincolanti, ma acquistano vigore nelle fattispecie concrete in caso di inapplicabilità di quelli elencati nell′art. 4, qualora, ovviamente, ne sussistano i presupposti. Peraltro, gli eredi del defunto non possono scegliere il foro di uno Stato membro per regolare la successione, poiché la legge riserva tale scelta solo al de cuius (art. 22 reg. UE 650/2012).
Nella fattispecie in esame, l′ultima residenza abituale del defunto era localizzata in Germania ed egli non aveva scelto la legge applicabile alla sua successione; pertanto, l′interpretazione letterale dell′art.10 non consente di applicarlo al caso in esame, poiché al momento della morte il defunto aveva la residenza abituale in uno Stato vincolato al regolamento UE 650/2012, ovverosia la Germania.
4.2. SECONDA QUESTIONE
Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda che l′art.267 TFUE conferisce ampia facoltà ai giudici nazionali di adire la Corte di Giustizia UE quando un caso loro sottoposto sollevi dubbi circa l′interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie; del resto, la pronuncia della Corte è sempre vincolante per il giudice nazionale. Ciò significa che il giudice nazionale deve decidere il caso a lui sottoposto secondo l′interpretazione fornita dalla Corte delle norme e degli atti comunitari, discostandosi, eventualmente, dalle valutazioni dell′organo giurisdizionale di grado superiore. Inoltre, in virtù del primato del diritto dell′Unione Europea, se la normativa nazionale non può essere interpretata in modo conforme alle prescrizioni del diritto dell′Unione, deve di propria iniziativa disapplicare qualunque disposizione nazionale contrastante con il diritto comunitario, senza chiederne o attenderne la rimozione in via legislativa.
Alla luce dei principi testé citati, in presenza di una norma di diritto interno che vincoli il giudice nazionale ad adeguarsi all′interpretazione fornita da un giudice di grado superiore del diritto dell′Unione Europea che sia in contrasto con quest′ultimo, il giudice nazionale deve disapplicarla; al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell′Unione Europea, i giudici nazionali hanno, quindi, l′obbligo di modificare ogni consolidato orientamento giurisprudenziale che imponga una interpretazione delle norme interne contrastanti con il diritto dell′Unione Europea.
Nella fattispecie in esame, quindi, il giudice polacco del rinvio, dovendo garantire la piena efficacia dell′art.267 TFUE, deve di propria iniziativa disapplicare ogni norma processuale interna che gli impone di adeguarsi alla interpretazione delle norme interne e comunitarie fornite da un giudice di grado superiore, qualora detta interpretazione contrasti con il diritto dell′Unione Europea.
Pertanto, la Corte di Giustizia, in Corte di Giustizia UE, sez.X, 17/07/2023, n.55, così provvede:
1) L′articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all′esecuzione delle decisioni e all′accettazione e all′esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, dev′essere interpretato nel senso che: la norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione trova applicazione soltanto quando, al momento della morte, il defunto risiedeva abitualmente in uno Stato membro non vincolato da tale regolamento o in uno Stato terzo.
2) Il diritto dell′Unione, in particolare l′articolo 267 TFUE, dev′essere interpretato nel senso che: osta a che un giudice nazionale che statuisca a seguito dell′annullamento, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, di una decisione da esso emessa, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, dalle valutazioni giuridiche svolte da detto organo giurisdizionale di grado superiore, qualora tali valutazioni non siano conformi al diritto dell′Unione, come interpretato dalla Corte.
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