19-09-2022

La produzione in giudizio di un contratto effettuata dalla parte che non l′ha sottoscritto ne comporta il suo riconoscimento ed accettazione tacita perfezionandolo in ogni sua parte, ad eccezione delle clausole vessatorie eventualmente previste

La produzione in giudizio di un contratto per adesione non sottoscritto ma comunque posto a fondamento della domanda, non può sanare la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto

La produzione in giudizio da parte dell′attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l′esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un′inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all′efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un′eccezione d′incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta; è quanto statuito dalla Corte di Cassazione sez. VI, sottosez. III, con la ordinanza del 28/01/2022, n.2666. La vicenda sottoposta all′attenzione del Collegio vedeva protagonista la società Alfa, la quale proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Ravenna per dei compensi non pagati dalla società Beta, che aveva noleggiato dalla suddetta due escavatori attraverso due distinti contratti; al decreto si opponeva con rituale giudizio la società Beta, ma il Tribunale con sentenza si dichiarava incompetente, atteso che i contratti in contestazione contemplavano clausole compromissorie che derogavano la competenza del giudice ordinario, deferendo ad arbitri la decisione delle controversie da essi scaturenti. In particolare, rilevava il Tribunale che la società Alfa, pur avendo disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle pagine dei contratti di noleggio, perché non riferibili a soggetti abilitati ad impegnare la società fornitrice, li avesse tacitamente riconosciuti ed accettati attraverso la relativa produzione in giudizio, i cui effetti giuridici sono equivalenti alla sottoscrizione. Quanto alle clausole compromissorie, di natura evidentemente vessatoria, le reputava specificamente accettate ed approvate attraverso il richiamo in blocco negli elenchi correlativi. In virtù di tanto, il Tribunale di Ravenna revocava il decreto ingiuntivo, declinando la propria competenza in favore di arbitri. Alfa, quindi, proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la decisione, sollevando, per quanto in questa sede interessa, due censure: a) il principio del riconoscimento tacito dei contratti non è suscettibile di applicazione relativamente alle clausole compromissorie, trattandosi di negozi giuridici autonomi rispetto ai contratti che li contemplano; b) in ogni caso, le stesse sono da considerarsi clausole vessatorie inserite in contratti per adesione e non sono state approvate specificamente e separatamente per iscritto. Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato, in virtù delle considerazioni che seguono. In primo luogo, il Collegio rileva la correttezza dell′operato del giudice di merito nel ritenere tacitamente accettati e riconosciuti da Alfa i contratti attraverso la loro produzione in giudizio; in effetti, la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l′aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (ex multis, vedasi Cass., 15/05/1998, n.4905; Cass., 11/03/2000, n.2826; Cass., 22/01/2018, n.1525). Tale principio, non posto in discussione dal ricorrente, è delimitato e definito in relazione a due precisazioni essenziali: 1) il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (Cass., n. 1525/2018 cit.; v. anche Cass., 03/01/2017, n.36; Cass., 24/03/2016, n. 5919); 2) la produzione del documento non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all′intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di farlo valere, ossia come più precisamente affermato in giurisprudenza - di versarlo in causa con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore (Cass. 1/12/1992, n. 12819; Cass., 23/12/2004, n. 23966). Alla luce di tanto, osserva la Corte, la produzione in giudizio dei contratti da parte di Alfa esprime il riconoscimento della loro efficacia giuridica quale fonti di obbligazione reciproca e fondamento della pretesa giudiziale avente ad oggetto il pagamento rimasto inadempiuto, ma non può altresì significare l′intento di avvalersi anche delle clausole compromissorie, del tutto in contrasto con l′esercizio dell′azione giudiziaria; è, in effetti, del tutto illogico ritenere il riconoscimento esteso anche alle clausole in oggetto, giacché la società Alfa adiva il giudice ordinario al fine di far valere le proprie pretese; in altre parole, risulta del tutto contrario al principio di razionalità considerare, nella specie, la produzione in giudizio, che e′ effettuata per sorreggere presso il giudice ordinario la pretesa materiale, come volontà di riconoscimento della clausola arbitrale, che negherebbe, simultaneamente, la stessa proposizione della domanda presso il giudice. Improprie, di contro, le osservazioni svolte dalla società Beta a sostegno della giustezza della impugnata decisione: la resistente, in particolare, richiamava il principio espresso dalla ordinanza 24/03/2015, n. 5906 della Corte di Cassazione, ai sensi della quale "La ratifica dell′operato del rappresentante senza potere ex articolo 1399 c.c., si estende all′intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l′operativita′ per certe clausole e non per altre"; a tal riguardo, precisa la Corte, sebbene la correttezza del principio richiamato rimane intatta, in quanto nega l′arbitraria separazione interna al negozio e, quindi, che la parte possa ad libitum stabilire quali parti fare valere presso il giudice e quali no, il caso oggetto della decisione del 2015 è del tutto diverso da quello affrontato nella fattispecie, atteso che esso riguardava la non scindibilità di una clausola sulla competenza territoriale, quindi di una pattuizione sul versante processuale del programma contrattuale che però non metteva in discussione la competenza della giurisdizione ordinaria; nel caso oggetto della ordinanza qui commentata, invece, la clausola compromissoria, pur configurando una questione di competenza, non elimina le distinzioni tra giudice ed arbitro, atteso che tale clausola esprime una rinunzia alla giurisdizione ordinaria, precostituendo in caso di conflitto tra i contraenti un percorso alternativo. Pertanto, l′argomento della inscindibilità del contratto, se vale in relazione a clausole sostanziali o sulla competenza comune, non può operare sulle clausole compromissorie per arbitrato rituale, che devono essere sempre oggetto di separata disamina in ordine alla effettiva riferibilità alla volontà delle parti. Nell′analizzare il secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione rileva la erroneità del ragionamento posto in essere dai giudici di merito, laddove affermavano che la produzione dei contratti nel corso del giudizio monitorio equivale anche a ratificare la competenza arbitrale prevista dalle clausole compromissorie; all′uopo, richiama il consolidato principio espresso dalla Corte con la sentenza 15/06/1979, n.3373, secondo cui La produzione in giudizio da parte dell′attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne la esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un′inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all′efficacia di clausole vessatorie od onerose (articolo 1341 c.c., comma 2), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un′eccezione d′incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta". Nel caso di specie, secondo il Collegio le clausole in oggetto non sono state approvate specificamente per iscritto; è, in effetti, consolidato il principio secondo cui l′esigenza della specificità e separatezza dell′approvazione delle clausole vessatorie, prevista dall′art.1341 c.c., non può ritenersi soddisfatta con il richiamo in blocco delle stesse. In altre parole, la legge prevede che le clausole vessatorie siano approvate in modo specifico e separato dalle altre clausole, sicché tale requisito non può ritenersi soddisfatto qualora la sottoscrizione del contraente debole si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste dagli articoli 1341 e 1342 c.c., attraverso il richiamo cumulativo numerico delle stesse; ciò in quanto la norma impone la predisposizione di una tecnica redazionale idonea a suscitare l′attenzione del contraente debole sul significato di siffatte clausole a lui sfavorevoli. Secondo Cass., ord. 09/07/2018, n.17939, è ammissibile il richiamo numerico in un′unica sottoscrizione purché associato ad una indicazione, pur sintetica, del contenuto delle singole clausole vessatorie. Nel caso di specie, le clausole compromissorie oggetto di esame contemplano la competenza arbitrale e individuano un foro esclusivo convenzionale, sintetizzando il tutto attraverso due enunciati ambigui e potenzialmente contraddittori, ovvero Risoluzione delle controversie e Foro convenzionale; ebbene, detti enunciati non richiamano in modo idoneo il contenuto ed il senso delle clausole contestate. In virtù di tanto, la Corte di Cassazione considera fondato il ricorso dichiarando la competenza del Tribunale di Ravenna; ciò stante, si traggono da Cass., sez. VI ter civ., ord. 28/01/2022, n. 2666, i seguenti principi di diritto: La produzione in giudizio da parte dell′attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l′esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un′inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all′efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un′eccezione d′incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta. La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l′ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, ma solo in relazione all′intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale, e non già con riferimento alla clausola compromissoria "ivi" eventualmente presente, dal momento che la produzione in giudizio della scrittura, effettuata per far valere davanti al giudice ordinario i diritti da essa derivanti, è incompatibile con l′intento di attivare la competenza arbitrale. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da:Immagine di storyset su Freepik