30-06-2022

Deficienze cognitive, carenze culturali e scarsa capacità di ragionamento e osservazione dei genitori non sono fattori sufficienti a determinare lo stato di adottabilità dei figli

Solo lo stato di abbandono materiale e morale dei minori giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità

Deve essere cassata la pronunzia che ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore attribuendo rilievo decisivo a circostanze - stigmatizzate come immodificabili e irrecuperabili - obiettivamente irrilevanti, legate alla deficitaria dotazione cognitiva e alle profonde carenze culturali ed espressive del genitore naturale; è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. I, con la ordinanza del 31/12/2021, n. 42142. Con sentenza del 17/07/2019, il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità di tre minori, figli di Tizia e Caio, giacché questi ultimi erano stati dichiarati inidonei alla funzione genitoriale. In particolare, il Tribunale rilevava: a) che la madre Tizia si disinteressava dei figli dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale che l′aveva portata ad allontanarsi da casa; b) che il padre Caio era privo di risorse anche intellettive - per sostenere i figli; c) che i nonni materni, i quali pure avevano chiesto l′affidamento dei minori o comunque il riconoscimento di un ruolo di sostegno nella loro educazione, erano da reputarsi inidonei per incapacità di costante impegno e difetto di autonomia dell′iniziativa, preordinata solo al recupero della figlia. A mezzo di distinti atti, Caio e i nonni materni impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di Appello, la quale, però, ne confermava integralmente il contenuto; pertanto, Caio proponeva rituale gravame alla Corte di Cassazione, cui devolveva le proprie doglianze articolate in sei motivi. In sintesi, il ricorrente lamentava violazione o falsa applicazione di legge in relazione all′articolo 30 Cost., comma 2, alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10 e 15 e all′articolo 132 c.p.c., per essere incorsi i giudici di appello nei seguenti errores: a) omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenerlo nelle funzioni genitoriali; b) mancata considerazione del rapporto affettivo padre-figli in relazione al principio di eccezionalità del ricorso all′adozione legittimante; c) mancata valutazione di un elemento decisivo rappresentato dal cambiamento della condizione esistenziale del padre e dalla concreta possibilità di significative evoluzioni; d) valutazione di inidoneità′ genitoriale basata esclusivamente sulla fragilità cognitiva del padre. In effetti, il ricorrente lamentava, nell′articolazione dei motivi di impugnazione, che nel corso del giudizio di merito non era stato predisposto alcun programma volto a sostenerlo nell′esercizio delle funzioni genitoriali, nonostante la sua espressa richiesta, evidenziando altresì il mancato supporto nella ricerca di una congrua soluzione abitativa (problema poi risolto) e la mancata esplorazione di interventi di sostegno integrativo (come ad es. l′educazione domiciliare e/o l′inserimento diurno in struttura con rientro serale presso l′abitazione paterna). Censurava l′operato dei giudici di merito laddove non si era preso in considerazione il profondo e solido rapporto di affetto che lega i figli al padre, accertato, tra l′altro, dai servizi sociali e dal consulente tecnico di ufficio, ma del tutto obliterato dalla Corte di Appello, la quale, invece, si soffermava esclusivamente sul suo handicap culturale e cognitivo; stigmatizzava poi la mancata rilevanza attribuita al cambiamento della sua condizione esistenziale, profondamente mutata nel corso dei giudizi di merito, essendo stato nelle more assunto quale bracciante agricolo e avendo ottenuto dal datore di lavoro una dignitosa abitazione; infine, metteva in rilievo che la valutazione della inidoneità genitoriale non poteva basarsi sulle carenze cognitive che affliggono la figura paterna, essendo illegittimo dar rilievo preminente agli elementi assunti dai giudici di merito, in particolare la sua scarsa capacità di osservazione e ragionamento e la sua fragilità cognitiva, derivanti probabilmente dalla scarsa scolarizzazione e dallo svolgimento per anni della professione di bracciante agricolo. Ebbene, il supremo Collegio valuta fondato il ricorso, rilevando in primis che la dichiarazione di adottabilità costituisce un rimedio di natura eccezionale, da adottare solo in presenza di situazioni estreme, poiché la Legge n.184 del 1983 riconosce il diritto del minore a crescere ed essere educato nella sua famiglia di origine. Pertanto, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l′effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, dando rilievo sia alle condizioni reddituali ed abitative dell′interessato, che comunque non hanno valore scriminante, sia alla condizione psichica dello stesso da valutarsi mediante perizia tecnica, "estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell′intervento dei servizi territoriali". Di conseguenza, il minore può essere dichiarato adottabile "solo quando ogni altro rimedio risulti inadatto con l′esigenza dell′acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l′esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest′ultimo appaia inadeguata per il suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 8 e la rescissione del legame familiare è l′unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio". A sostegno di quanto innanzi, la Corte richiama, tra le altre, la sentenza delle S.U. del 17/11/2021, n.35110, la quale precisa che ai sensi del combinato disposto dell′art.8 CEDU, dell′articolo 7 della Carta di Nizza e dell′articolo 18 della Convenzione di Istanbul, la dichiarazione di adottabilità rappresenta una extrema ratio utilizzabile solo quando, all′esito di un approfondito accertamento che attesti lo stato di abbandono morale e materiale - del minore, fondato su fatti precisi e gravi, la capacità genitoriale è irreversibilmente compromessa e non più recuperabile. Alla luce di tali considerazioni, prosegue la Corte, è evidente che i giudici di merito non hanno osservato siffatti principi, giacché non hanno verificato se mezzi alternativi alla dichiarazione di adottabilità, come ad esempio un supporto assistenziale, peraltro richiesto e sollecitato dallo stesso ricorrente, fossero, nel caso di specie, utili a recuperare la capacità genitoriale di Caio; in particolare, non hanno dato alcun rilievo al profondo legame di affetto intercorrente tra i figli e il padre, comprovato, come i servizi sociali ed il consulente tecnico hanno attestato, dalla sua assidua presenza nella frequentazione dei bambini presso la struttura di collocamento, fattori, questi, di rilevanza fondamentale. I giudici di merito non hanno, altresì, considerato che Caio ha mutato la propria condizione nel corso del giudizio: egli, infatti, ha ottenuto un lavoro stabile ed una abitazione dignitosa, con ciò dimostrando di voler effettivamente espletare al meglio la funzione di padre. I giudici di merito hanno fondato la propria decisione su elementi irrilevanti che non intaccano la capacità genitoriale di Caio, ovvero le deficienze cognitive, le carenze culturali e la sua scarsa capacità di osservazione e ragionamento; detti fattori, di per sé, non possono compromettere la capacità genitoriale, né tanto meno sono sintomatici di uno stato di abbandono dei minori. Tali fattori di arretratezza cognitiva e culturale non dovevano avere un rilievo decisivo ai fini dell′esclusione della capacita′ genitoriale e dell′accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori, "perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere, come osserva correttamente il ricorrente, la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato". Il ricorso di Caio, pertanto, è accolto. Alla luce di quanto sopra, si trae da Cass., sez.I, ord. 31-12-2021, n. 42142 la seguente massima: "deve essere cassata la pronunzia che ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore attribuendo rilievo decisivo a circostanze - stigmatizzate come immodificabili e irrecuperabili - obiettivamente irrilevanti, legate alla deficitaria dotazione cognitiva e alle profonde carenze culturali ed espressive del genitore naturale (In particolare, nella specie, riprendendo le osservazioni contenute nella consulenza d′ufficio, la Corte del merito ha parlato di limiti cognitivi, scarse capacità di osservazione, di ragionamento e di integrazione di informazioni e di valutazioni alternative. Tali fattori di arretratezza cognitiva e culturale, peraltro - ha evidenziato la Suprema corte - non dovevano essere valutati o almeno non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini della esclusione della capacità genitoriale e dell′accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato. (M.Fin.)". L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: Persone vettore creata da pch.vector - it.freepik.com