"In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell′art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l′apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l′efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l′entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l′eventuale tutela dei legittimari". Il principio della unitarietà ed indivisibilità della successione, proprio della disciplina interna al sistema ordinamentale nostrano, può trovare pertanto la sua deroga nella regolamentazione di fenomeni successori mortis causa in cui siano esistenti elementi di estraneità. É quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2867 dello 05/02/2021, nell′ambito di una vicenda vertente intorno alla eredità di un cittadino inglese, il quale, già residente in Italia, si era recato in Londra nel 1997 onde redigere il proprio testamento, con cui aveva disposto di tutti i suoi beni mobili ed immobili a favore dei suoi cinque figli, lasciando invece a Terenzia, sua compagna Italiana all′epoca della redazione del testamento e divenuta in seguito sua moglie, un legato di 50.000 sterline. Per quel che rileva nella presente sede, si precisa che tutti i beni immobili del de cuius erano siti in Italia. Il giudizio era stato intrapreso proprio da Terenzia che, esercitando l′azione della petitio hereditatis domandava l′accertamento dell′avvenuta revoca del testamento del 1997 per successivo matrimonio del testatore, in base a quanto disposto dal Will Act del 1837. Infatti, deduceva l′attrice, la fattispecie successoria andava regolata esclusivamente in base al diritto inglese attesa la nazionalità del testatore, conformemente a quanto tra l′altro prescritto dalla L. 218/1995. In particolare, considerato revocato il testamento in base al Will Act del 1837 per successivo matrimonio, la successione del de cuius andava reputata ab intestato, con attribuzione a Terenzia di tutti i beni mobili del defunto, nonché di un terzo dei beni immobili, siti questi esclusivamente in Italia, in base all′art. 581 c.c., applicabile alla fattispecie stante il rinvio indietro operato dall′ordinamento inglese in favore di quello italiano in relazione ai beni immobili. Il Tribunale di primo grado, condividendo in sostanza la prospettazione di Terenzia, accolse quasi in toto la domanda. Proposta impugnazione da parte dei figli convenuti, il giudice d′appello confermò la sentenza di primo grado rilevando in particolare che alla successione de qua doveva applicarsi il diritto inglese, reputarsi pertanto revocato il testamento ai sensi del Will Act, attribuirsi di conseguenza i beni mobili secondo la legge del domicilio del testatore (inglese), mentre quelli immobili, per il rinvio indietro operato dall′ordinamento d′oltremanica a favore di quello italiano, secondo la legge nostrana. Per quel che in questa sede rileva, si precisa che la Corte d′Appello, in applicazione del diritto straniero e alla luce degli artt. 13 e 15 L. 218/1995 reputava che la revoca del testamento del 1997 era questione attinente ai rapporti patrimoniali tra coniugi e non a questioni successorie e che tale qualificazione non poteva essere influenzata dall′ordinamento italiano, incompetente in materia. Uno dei figli del de cuius proponeva ricorso per Cassazione evidenziando l′erronea applicazione degli artt. 13, co. I e art. 15 L.218/1995, atteso che, una volta accertata l′applicabilità della legge italiana, anche la questione relativa alla revoca del testamento andava disciplinata da quell′ordinamento, ovvero dalla lex rei sitae dei beni immobili. Il ricorso, tra l′altro, nell′articolazione dei complessi motivi, metteva altresì in evidenza che la corretta interpretazione dell′art. 13 L. 218/1995 avrebbe dovuto impedire di applicare le norme di conflitto inglese che frazionano la successione ereditaria. Il tema della "frazionabilità" della successione, reputato non pertinente all′ordinamento italiano, veniva posto in evidenza anche nel ricorso incidentale proposto da un altro figlio del cuius, il quale riteneva che alla successione de qua doveva applicarsi solo il diritto inglese, stante il principio di unitarietà di cui all′art. 46 L.218/1995, senza quindi riconoscere alcun diritto alla coniuge sulla proprietà immobiliare. In particolare, "La legge italiana, quale lex rei sitae, avrebbe dovuto rilevare solo per le procedure di acquisto dei beni, per gli atti di autorizzazione o di immissione in proprietà, per le formalità di controllo e vidimazione, e non invece per l′attribuzione della qualità di erede". Anche la coniuge del defunto proponeva ricorso incidentale, subordinato all′accoglimento di uno o più dei motivi sollevati dagli altri ricorrenti. Sulla scorta di tali problematiche, qui riportate solo negli aspetti più significativi ai fini del presente lavoro, la II Sez. della Corte di Cassazione, rilevando temi di primaria importanza, rimetteva la causa innanzi alla Sezioni Unite prospettando, nella relativa ordinanza, le seguenti questioni di diritto: a) se la collocazione dell′istituto della revoca testamentaria nell′ambito della materia successoria debba operarsi in base ai criteri di qualificazione della legge italiana, ovvero di quella straniera; b) se il principio di unitarietà della successione, proprio del diritto italiano e recepito anche dalla l. 218/1995, impedisca l′applicazione della legge inglese, che è incline, invece, a scindere lo statuto successorio; c) se, ai sensi degli artt. 13, co.I e 46 co. I, L.218/1995, "sia corretto anteporre l′operatività della norma sostanziale inglese, riguardante la revoca testamentaria, alla disciplina successoria individuata per gli immobili con riferimento alla lex rei sitae... In particolare, la conclusione di applicare la legge materiale inglese riguardante la revoca del testamento per susseguente matrimonio all′intera successione non sembra considerare la norma di rinvio contenuta nella legge di diritto internazionale privato inglese, che non è volta a disciplinare la devoluzione degli immobili situati in Italia, anche riguardo alle questioni concernenti l′efficacia del titolo testamentario"; d) se la lex rei sitae sia essa stessa idonea a disciplinare la intera successione, e non solo le modalità di acquisto dei beni ereditari, per effetto del rinvio indietro operato da quei sistemi che contemplano la possibilità di scindere la successione. Ebbene, nell′accogliere parzialmente il ricorso principale e quello incidentale proposto dai figli del de cuius e nell′affrontare le questioni prospettate dall′ordinanza della II Sez. della Corte innanzi riassunte, la Sezioni Unite, in primis, affermano che la fattispecie de qua va regolata esclusivamente in base alla L. 218/1995, non essendo applicabile né il Reg. UE n. 650/2012, per il mancato opt-in del Regno Unito, né la Convenzione dell′Aja dello 01/08/1989, non essendone l′Italia parte contraente. Osservano le sezioni Unite che la qualificazione dell′istituto della revoca testamentaria nell′ambito della materia successoria (in luogo di quella attinente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, come accade nell′ordinamento del Regno Unito e come sostenuto dai giudici di merito), perciò da affrontare alla luce dell′art. 46, L. 218/1995, va operata esclusivamente in base al diritto materiale italiano. Infatti, la Legge 218/1995, art. 15, a mente del quale "la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione ed applicazione nel tempo", postula che il diritto straniero, operante nell′ordinamento italiano per effetto delle norme di diritto internazionale privato, deve, per l′appunto, essere interpretato ed applicato secondo le sue proprie norme e i suoi propri strumenti interpretativi, ma nulla dice in ordine al tema della qualificazione del diritto estero e quindi della natura giuridica della disposizione dell′ordinamento straniero di volta in volta rilevante ai fini della risoluzione della quaestio iuris posta innanzi al giudice del Belpaese. Tali problematiche, in effetti, vanno affrontate secondo i principi ed i canoni della lex fori. "Pertanto, nel decidere quale norma di conflitto prevista dalla L. n. 218 del 1995 funzioni in rapporto alla specifica domanda proposta, il giudice deve determinare il significato delle espressioni giuridiche che connotano le categorie di fattispecie sulla base della lex fori, e cioè secondo i canoni di qualificazione propri dell′ordinamento italiano, cui tale norma appartiene (e non già sulla base della lex causae, e cioè adoperando i canoni ermeneutici dell′ordinamento straniero di volta in volta richiamato). Nella specie, individuate dapprima nella L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 le norme di conflitto, alla stregua della qualificazione compiuta secondo la lex fori, occorre poi considerare che la medesima legge inglese richiamata intende regolare la successione dei beni mobili, mentre rinvia indietro all′Italia la disciplina della successione dei beni immobili. La qualificazione, alla luce dell′ordinamento inglese richiamato, della questione preliminare attinente alla revoca del testamento come inerente ai rapporti tra coniugi (cosiddetta seconda qualificazione o qualificazione di rinvio) può rilevare, quindi, soltanto nei limiti in cui le norme di conflitto dapprima individuate portino a dare applicazione alla legge straniera". Quest′ultima osservazione apre le porte all′analisi del principio dell′unitarietà ed universalità della successione, proprio dell′ordinamento Italiano, accolto altresì anche dalla L. n.218/1995, art. 46, il cui comma 1 precisa che la successione mortis causa è regolata (soltanto) dalla legge nazionale del defunto al momento della morte, senza che abbiano rilievo la natura e la situazione dei beni che ne costituiscono oggetto. Ai fini che ci occupa, pare opportuno precisare che "il principio di unità della successione comporta che la legge non considera nè le caratteristiche dei beni, nè le qualità dei successibili per disciplinare la vocazione. Esso inoltre implica l′unicità della successione, che si apre solo una volta, e l′unitarietà della sua regolazione normativa, cioè l′utilizzazione di un unico meccanismo di allocazione delle situazioni comprese nel compendio ereditario". Il principio della unitarietà ed universalità delle successioni si pone come alternativa a quello della pluralità, adottato per lo più nei paesi di common law, che ha invece come suo corollario la separazione tra la legge regolatrice della proprietà mobiliare e legge regolatrice della proprietà immobiliare; in particolare, accade che di solito tali ordinamenti disciplinano la successione dei beni mobili attraverso la legge dell′ultimo domicilio o cittadinanza del defunto, mentre quella dei beni immobili attraverso la lex rei sitae. Purtuttavia, osservano le Sezioni Unite che nel nostro sistema giuridico il principio della unitarietà ed universalità della successione non sembra avere carattere inderogabile, quantomeno nella regolamentazione di fenomeni successori aventi elementi di estraneità, atteso che l′art. 13 della L.218/1995, disciplinando il meccanismo del cd. "rinvio" operato dalla legge di diritto internazionale privato dell′ordinamento straniero rilevante, accetta la possibilità che siano modificate le stesse regole del conflitto: "ciò è quel che avviene, ad esempio, proprio allorchè la legge nazionale del defunto (ovvero, la legge che rinvia ad altra, n.d.r.) adotti il criterio della scissione e così postuli l′assoggettamento della successione a discipline diverse in base alla natura ed alla situazione dei beni compresi nell′eredità". Nell′ambito delle successioni internazionali è allora possibile che il principio della unitarietà della successione debba essere coordinato con il meccanismo del rinvio ex art. 13 L. 218/1995; in particolare, ciò può verificarsi allorché, come nel caso sottoposto all′attenzione della Suprema Corte (peraltro reputato un caso scuola dalla dottrina e dagli studiosi) un cittadino inglese muoia lasciando beni immobili siti in territorio italiano: "la successione è regolata dalla legge inglese secondo la L. n. 218 del 1995, art. 46 ma la conflict law inglese non codificata valevole per i beni immobili rinvia, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 13 alla lex rei sitae, ovvero alla legge italiana". Sulla scorta di tanto, è possibile inferire che il nostro ordinamento, tranne che nelle ipotesi previste dall′art. 13, comma II, lett. a) e art. 46, comma II, L. 218/1995 - che fanno riferimento ad una espressa scelta, evincibile in maniera inequivoca dalla scheda testamentaria, della legge materiale che il testatore vuole applicare alla sua successione - accetti il rischio che una successione internazionale mini i principi di unitarietà e universalità della successione. In particolare, nel caso sottoposto all′attenzione della Sezioni Unite, manca una determinazione di volontà in tal senso del testatore in ordine alla legge applicabile alla sua successione, posto che la scelta della forma del testamento, redatto in effetti in Inghilterra secondo i canoni del diritto inglese, non rivela altresì una volontà di applicare anche la legge materiale di quello stato alla sua successione. Ecco quindi che in fattispecie analoghe a quella analizzate dalla Suprema Corte emerge che il diritto internazionale privato divenga "il terreno elettivo dello scontro tra unità e pluralità delle successioni mortis causa. Questo scontro si avvera, infatti, quando, nelle successioni transnazionali, entra in gioco il rinvio consentito ed accettato anche di ritorno (contraddittoriamente, ad avviso di alcuni commentatori) dalla L. n. 218 del 1995, art. 13. Nel caso in esame..., le norme di conflitto, di cui alla L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 individuano preliminarmente la lex successionis nella legge inglese, la quale poi trattiene la regolamentazione dei beni mobili e rinvia indietro alla lex rei sitae la disciplina dei beni immobili. In sostanza, quale conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest′ultimo, si determina l′effetto della cosiddetta "scissione" tra i beni immobili e i beni mobili del defunto, senza che, per quanto detto, emerga alcun contrasto con l′ordine pubblico internazionale L. n. 218/95, ex art. 16: la legge che governa la successione inerente ai beni immobili è la legge italiana, ovvero quella dello Stato in cui i beni si trovano (lex rei sitae); la legge che governa la successione inerente ai beni mobili, per contro, è la legge inglese, legge del domicilio del defunto". Per effetto, quindi, del meccanismo di cui all′art. 13 L.218/1995 il nostro ordinamento "accetta", quale possibile conseguenza del "rinvio indietro" in riferimento alla regolamentazione di una successione che contenga elementi di estraneità, che una medesima successione sia disciplinata da due diverse leggi, nel caso di specie, quella inglese, in relazione al patrimonio mobiliare del de cuius, quella italiana, per il patrimonio immobiliare. La conseguenza di tale sistema dualista, proseguono le Sezioni Unite nella qui commentata decisione, non è altro che l′apertura di due successioni e "la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi chiamate a verificare la validità e l′efficacia del titolo successorio, ad individuare gli eredi, a determinare l′entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità. In particolare, la lex successioni individuata per le due successioni disciplina tutti i momenti del procedimento successorio: devoluzione, trasmissione ereditaria e divisione, con tutto quanto a ciò connesso in ordine ai legati, rinunzia e revoca del testamento". Osservano quindi le Sezioni Unite che l′error della impugnata decisione sta nell′aver ritenuto che l′intera successione del de cuius sia regolata dal diritto inglese, con conseguente revoca del testamento per successivo matrimonio ed apertura della successione ab intestato "secondo le regole di diritto internazionale privato della stessa - applicate dunque prima di quelle sostanziali per risolvere il conflitto - che individuano per i beni mobili le disposizioni della legge inglese in considerazione del domicile del de cuius e per gli immobili le disposizioni della legge italiana per il rinvio senza distinzioni alla lex rei sitae". In tal modo, i giudici del merito hanno finito per regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla legge inglese, relegando l′operatività della lex rei sitae alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità di acquisito". Invece, la corretta risoluzione della quaestio iuris posta innanzi ai giudici di merito avrebbe dovuto condurre all′accertamento dell′esistenza di due distinte successioni, ciascuna regolata, in ogni suo aspetto, ivi compresa la questione della revoca del testamento, da due distinte leggi: quella inglese per i beni mobili, quella italiana per i beni immobili. Sulla scorta di tali osservazioni, è possibile dunque trarre da Cass., Sez. Un., 05/02/2021, n. 2867 i seguenti principi di diritto: "In tema di successione transazionale, per l′individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell′ordinamento italiano, cui tale norma appartiene". "Allorchè la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell′eredità, si verifica l′apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l′efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l′entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l′eventuale tutela dei legittimari". L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: https://stock.adobe.com/it/