06-11-2020

Caduta accidentale di pizza bollente sul braccio della cliente: il ristoratore risponde dei danni quale responsabile della salute degli avventori.

Il caso fortuito non esclude la responsabilità del ristoratore.

Il titolare di un ristorante risponde delle ustioni cagionate alla cliente a causa della caduta di una pizza bollente, accidentalmente sfuggita dalle mani della cameriera per uno spintone ricevuto da un turbolento amico della danneggiata, e ciò in quanto il suddetto titolare è sempre responsabile della salute dei propri clienti; è quanto statuito dalla VI Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 28/05/2020, n.9997, la quale, affrontando le problematiche e la configurazione giuridica del rapporto tra fatto del terzo e caso fortuito, quale causa esimente dell′inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e del modo in cui l′elemento della colpa si inserisca in tale rapporto, delinea, tra l′altro, in cosa consista la prestazione di cui è creditore l′avventore che stipula un contratto di ristorazione. Ebbene, osserva la Corte che il ristoratore stipula per facta concludentia col cliente, nel momento in cui quest′ultimo accede al suo locale, un contratto d′opera, dal quale deriva l′obbligo di salvaguardarne l′incolumità; nello specifico, l′obbligo di salvaguardare l′incolumità altrui deriva da tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all′altra, come, ad esempio, nei contratti di spedalità o di trasporto di persone, così come nei contratti di albergo, spettacolo, appalto o, per l′appunto, di ristorazione. All′uopo, la Suprema Corte distingue il contratto di ristorazione dalla semplice compravendita di cibi preparati o da preparare, poiché solo dalla prima tipologia contrattuale derivano gli obblighi di dare ricetto ed ospitalità all′avventore, atteso che nella sua struttura socialmente tipica l′elemento caratterizzante è rappresentato dall′affidamento della persona del cliente alla cura e diligenza del ristoratore; tali elementi sono più che sufficienti a far sorgere, in capo a quest′ultimo, l′obbligo di garantire l′incolumità dell′avventore, ai sensi dell′art.1374 c.c.. Orbene, osserva la Corte che eventuali inadempimenti connessi all′obbligo de quo possono esimere il ristoratore da responsabilità laddove il fatto del terzo, qualificabile come caso fortuito, si inserisca nelle dinamiche casuali che hanno provocato il danno al cliente. Non caso, l′ordinanza della Corte di Cassazione qui commentata prende atto che indubbiamente la condotta maldestra dell′amico della danneggiata può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo, quindi, ad escludere ogni responsabilità in capo al titolare del ristorante; tuttavia, aggiunge che il caso fortuito esclude la responsabilità del danneggiante solo laddove abbia le seguenti caratteristiche: a) non può essere previsto né evitato; b) il danneggiante deve avere l′obbligo, legale o contrattuale, di prevederlo o evitarlo; pertanto, se il caso fortuito è prevedibile o evitabile il danneggiante non è esentato da responsabilità. Tra l′altro, la prevedibilità ed evitabilità del caso fortuito va accertata in concreto, sicché è necessario verificare se il professionista medio, nella medesima fattispecie, avrebbe potuto prevedere l′evento nonché adottare condotte diverse da quelle in concreto tenute ed idonee ad evitarlo, ai sensi dei crismi dettati dall′art.1176, secondo comma, c.c.. Nel caso in oggetto, la Cassazione ha sottolineato come siffatto accertamento sia mancato, giacché la decisione d′appello non ha indagato se la esagitazione della persona che urtò la cameriera fu subitanea o si protraesse da tempo, ed in tal caso da quanto tempo; non ha stabilito in che cosa sia consistita; non ha accertato se fu la cameriera ad avvicinarsi incautamente ad uno scalmanato, o se fu quest′ultimo a raggiungerla imprevedibilmente ed urtarla, allontanandosi dal posto fino a quel momento occupato; non ha accertato se vi erano stati precedenti richiami all′ordine da parte del gestore del ristorante, o se questi avesse colpevolmente tollerato l′ineducazione dei suoi avventori... In mancanza di questi accertamenti, la Corte d′appello ha falsamente applicato gli artt. 1176 e 1218 c.c., perché ha escluso in iure l′efficacia esimente del caso fortuito, senza accertare in facto se quel caso fortuito fosse prevedibile od evitabile; in virtù di tanto, accoglieva parzialmente i motivi del ricorso, cassando la sentenza e rinviandola alla Corte di Appello di Roma. Dal complesso delle argomentazioni svolte nell′ordinanza n. 28/05/2020, n.9997, è tratta la seguente massima: Il titolare del ristorante risponde sempre della salute dei clienti. E dunque anche per il caso fortuito dovuto alla caduta della pizza bollente sulla gamba della commensale dovuta ad uno spintone dato alla cameriera dai suoi amici turbolenti. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: Albero vettore creata da brgfx - it.freepik.com