08-01-2021

Vendita beni di consumo: sussistendo i presupposti di cui al codice del consumo, la disciplina applicabile è quella ivi prevista, adottandosi, invece, la normativa del codice civile in materia di vendita solo in via sussidiaria per quanto non previsto dalla legge speciale

I difetti del bene che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono sussistenti già da tale data

In tema di compravendita di beni di consumo, si applica la disciplina speciale contemplata dal codice del consumo ex d.lgs. n. 206/2005, acquisendo valore meramente sussidiario quanto previsto dal codice civile in materia di compravendita, che si adotta solo per quanto non regolato dalla normativa speciale; pertanto, ove ricorrano i presupposti per l′applicabilità del codice del consumo, se il bene manifesta difetti entro sei mesi dalla consegna, il d.lgs. 206/2005 presume che fossero sussistenti sin da tale data; è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda, sentenza 30/06/2020, n.13148. La vicenda sottoposta all′attenzione del Collegio vedeva protagonisti Tizio e Tizia, acquirenti presso la società Delta s.r.l. di un′autovettura usata, la quale poco dopo l′acquisto manifestava vizi occulti, regolarmente denunciati ma non riparati; chiedevano, pertanto, il rimborso di quanto speso per noleggiare un mezzo alternativo nonché le somme spese per il ripristino dell′auto. Le domande proposte venivano rigettate sia in primo che secondo grado, avendo i giudici ritenuto applicabili alla fattispecie le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita e non già le norme speciali di cui al codice del consumo; gli attori, di conseguenza, proponevano ricorso per Cassazione. Ebbene, il Collegio accoglieva le doglianze dei ricorrenti, rilevando gli errores commessi nei precedenti gradi di giudizio; i giudici di merito, in effetti, erroneamente applicavano alla fattispecie in esame la normativa relativa al contratto di compravendita anziché quella speciale contemplata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005. Invero, l′articolo 135 del Codice del Consumo espressamente prevede, in tema di contratto di vendita, che le disposizioni del codice civile si applicano per quanto non previsto dal presente titolo; coerentemente, l′art.1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile comprese nel titolo Dei contratti in generale trovano sì applicazione nell′ambito dei contratti del consumatore, ma solo ove non derogate dal codice del consumo o, più in generale, da disposizioni più favorevoli per il consumatore. Ovviamente, prosegue il Collegio, devono sussistere i presupposti che giustificano l′applicarsi del codice del consumo; all′uopo, l′art. 128 del d.lgs. n.206/2005 definisce bene di consumo qualsiasi bene mobile e per venditore qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell′esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 stessa disposizione (vendita, permuta, somministrazione, ecc.). In presenza di siffatti presupposti, alle disposizioni civilistiche di cui agli artt.1490 e seguenti, relative alle garanzie connesse al contratto di vendita, si affiancano quelle di maggior tutela per il consumatore previste dal codice del consumo; nella specie e per quanto rilevante nel caso in esame, dal combinato disposto degli articoli 129 e seguenti del menzionato codice, deriva la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi vizio di conformità che il bene dovesse manifestare entro due anni dalla consegna, purché il consumatore li denunci al venditore entro due mesi dalla scoperta. La denunzia apre al consumatore un ventaglio di rimedi così come previsti dall′art. 130, graduati secondo un preciso ordine: in primis può proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. In tale contesto, l′art.132, comma III, presume che i vizi di conformità siano già sussistenti al momento della consegna qualora si manifestino entro sei mesi da essa, salvo che l′ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità; la disposizione, dunque, introducendo una presunzione iuris tantum a favore del consumatore, superabile tramite prova contraria, lo colloca in una posizione di agevolazione probatoria, dovendo lo stesso, in presenza dei menzionati presupposti, semplicemente allegare la sussistenza di un vizio; dovrà essere, di converso, il venditore a dimostrare la conformità del bene consegnato. Trascorsi sei mesi dalla consegna, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale prevista dall′art.2697 c.c.; cio′ implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Corollario di questo principio e′ che il consumatore deve provare l′inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l′esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013 (Rv. 627467 - 01). Da quanto osservato deriva che la responsabilità da prodotto difettoso ha sì natura presunta, ma non oggettiva, poiché, sebbene non richiede l′accertamento relativo alla colpevolezza del venditore, non può prescindere dall′accertamento relativo alla sussistenza di un difetto del prodotto. Conseguentemente, il consumatore deve fornire la prova del collegamento causale non tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; il produttore, dal canto suo, deve fornire la prova liberatoria che il prodotto non era difettato nel momento in cui veniva messo in commercio, o che all′epoca il vizio non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche. La ratio legis è di semplice comprensione: il produttore può avvalersi di competenze tecniche e mezzi che il consumatore non possiede, il che gli rende molto più agevole l′approntamento di prove a suo favore; ciò, tra l′altro, è perfettamente in linea con tutta la disciplina posta a tutela dei consumatori, che si trovano, inevitabilmente, in una posizione di debolezza rispetto ai produttori, non potendo accedere, a differenza di questi ultimi, a dati e assistenza tecnica specializzata che sono indispensabili per comprendere e rilevare la natura effettiva del difetto. Dal quadro testé esaminato, d′altra parte, da applicarsi conformemente alla direttiva europea 1999/44/CE di cui il codice del consumo rappresenta trasposizione e alla giurisprudenza comunitaria, discende che il solo onere gravante sul consumatore è quello di denunciare tempestivamente, ovvero entro due mesi dalla scoperta, la sussistenza del difetto di conformità, non dovendo fornire né la causa né la prova precisa dello stesso, giacché assolvere a tale onere sarebbe, in assenza di dati, mezzi e competenze tecniche, impossibile o comunque irragionevolmente oneroso. A tal riguardo, precisano i giudici di legittimità nella decisione qui commentata che i principi fondamentali in relazione alla denunzia del consumatore sono senz′altro ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia 4 giugno 2015, causa c-497/13 (nota come il caso Faber), in cui i giudici di Lussemburgo (cfr. punti 62 e 63) ricordano che l′onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l′esistenza di un difetto di conformità. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell′inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso e′ stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l′informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato". Sicché, richiamata la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia innanzi citata, sulla scorta di tutte le argomentazioni e osservazioni qui riassunte, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato da Tizio e Tizia, avendo erroneamente i giudici di merito applicato alla fattispecie in esame le disposizioni del cod.civ. sulla vendita anziché la normativa speciale prevista dal codice del consumo, poiché l′auto veniva venduta da una concessionaria, ovvero un operatore commerciale, a persone fisiche che l′avevano acquistate per ragioni personali; ne consegue che essendosi manifestati i vizi entro tre mesi dalla consegna doveva applicarsi il regime probatorio agevolato previsto dall′art.132 codice del consumo; in effetti, l′autovettura veniva consegnata in data 7/03/2006 e i vizi venivano denunciati il mese di giugno 2006. L′unico accertamento che avrebbero dovuto compiere i giudici di merito doveva essere relativo alla denuncia del vizio al produttore, ovvero se, conformemente al codice del consumo, essa era stata effettuata entro due mesi dalla scoperta; pertanto, la Corte cassava e rinviava la decisione al giudice di merito. In ultima analisi, da Cass., sez.II, 30/06/2020, n.13148, si traggono si seguenti principi di diritto: "Nell′attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall′art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell′esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anziché la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un′autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l′aveva acquistata per ragioni personali)"; "In tema di vendita di beni di consumo, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l′onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall′art.2697 cod. civ. (F.Cia)"; "In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (articoli 128 e seguenti), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale e il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l′onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Diritto, 2020, annotata da Mario Piselli)". L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: Persone vettore creata da rawpixel.com - it.freepik.com