L′articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l′esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un′azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d′uso dell′unità immobiliare condominiale di sua proprietà, come prevista dal contratto condominiale, senza il consenso degli altri condomini, dev′essere considerata un′azione in materia di diritti reali immobiliari, ai sensi di tale disposizione, purché tale destinazione sia opponibile non soltanto agli altri condomini, bensì anche erga omnes, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. L′articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d′uso di un′unità immobiliare condominiale prevista da un contratto condominiale non sia opponibile erga omnes, un′azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, dev′essere considerata un′azione in materia contrattuale, ai sensi della suddetta disposizione. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il luogo di esecuzione dell′obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui detto bene è situato. Tali sono i principi espressi da Corte di Giustizia della Unione Europea, Sentenza 11/11/2020, Causa C-433/2019, a seguito di domanda di pronunzia pregiudiziale devolutale dall′Oberster Gerichtshof (Corte Suprema dell′Austria) concernente l′interpretazione ed applicazione dell′articolo 24, punto 1, e dell′articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l′esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La domanda di pronunzia pregiudiziale era formulata nell′ambito di un giudizio che vedeva contrapposti la Ellmes Property Service Limited, società con sede in UK proprietaria di un appartamento da essa destinato a fini turistici all′interno di un condominio sito in territorio Austriaco, e SP, parimenti proprietaria di un appartamento dello stesso condominio, la quale aveva convenuto innanzi al giudice austriaco la Ellmes Property al fine di ottenere una pronunzia che la inibisse dall′utilizzare per finalità turistiche il suo immobile. SP deduceva che il soggiorno per turismo era in palese violazione della destinazione d′uso del bene quale risultava dal contratto condominiale e, comunque, non era mai stato consentito dagli altri comproprietari, sicché tale comportamento in quanto tale avrebbe violato il suo diritto di proprietà. Sebbene la decisione qui commentata contenga tutti i riferimenti normativi al riguardo rilevanti, sia di diritto interno austriaco, sia di diritto comunitario, appare importante annotare, da un lato che, a mente del diritto austriaco, la proprietà di un′unità immobiliare sita all′interno di un condominio può fondarsi anche su un contratto condominiale (Wohnungseigentumsvertrag), il quale può disciplinare altresì le destinazioni consentite dei singoli appartamenti e del condominio unitariamente considerato; dall′altro che l′art. 4, par. 1, reg. UE 1215/2012 pone il principio generale che A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro (salvo poi le successive previsioni in materia di competenza esclusiva). Posto quanto innanzi, la questione devoluta alla Corte Europea atteneva, in via di estrema sintesi, alla individuazione del giudice avente giurisdizione nel caso di specie; ebbene, SP conveniva detta società innanzi al Giudice austriaco ritenendo radicata la sua giurisdizione e competenza esclusiva ex art. 24, punto 1 reg. UE 1215/2012; di converso, Ellmes contestava che l′autorità giurisdizionale avente competenza e giurisdizione fosse invece il giudice inglese. Il giudice austriaco di primo grado declinava la propria competenza, considerando che la controversia di cui era stata investita vertesse su un accordo di diritto privato sulla destinazione d′uso stipulato dai condomini e non incidesse direttamente sulla situazione giuridica di questi ultimi con riguardo a un diritto reale. Il giudice della impugnazione, invece, riformando la precedente ordinanza, riteneva che il contratto condominiale che preveda anche una destinazione d′uso degli immobili disciplini situazioni giuridiche di diritto reale aventi efficacia erga omnes, sicché applicabile nel caso di specie era la clausola di giurisdizione esclusiva ex art. 24, punto 1 reg. UE 1215/2012. Investita della questione, la Corte Suprema dell′Austria rilevava in via preliminare che nel caso di specie erano applicabili in via teorica sia l′art. 24 punto 1 del reg. UE 1215/2012 (Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l′immobile è situato); sia l′art. articolo 7, punto 1, lettera a), dello stesso regolamento (Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all′autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell′obbligazione dedotta in giudizio). In particolare, i giudici dell′′Oberster Gerichtshof rilevavano che ciascun proprietario di una unità immobiliare condominiale può proporre azione avverso altro condomino onde ottenere una pronunzia che lo inibisca, o gli imponga di astenersi, da qualsivoglia comportamento arbitrario che apporti modifiche alla sua proprietà, ivi comprese quelle relative alla sua destinazione, in assenza del consenso di tutti gli altri condomini o di una decisione giudiziaria passata in giudicato che si sostituisca a detto consenso. Ciò in quanto la destinazione d′uso di un′unità immobiliare condominiale e la conformità all′uso così stabilito rientrano nel diritto, protetto come assoluto, di ogni condomino. Ciò premesso, l′uso turistico di un appartamento condominiale, laddove non previsto nel relativo contratto condominiale, costituiva modifica della sua destinazione d′uso. Sulla base di tali argomentazioni, l′Oberster Gerichtshof sospendeva il procedimento giudiziario principale e sottoponeva alla Corte di Giustizia della Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l′articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che le azioni promosse da un condomino dirette a vietare ad un altro condomino di modificare unilateralmente l′unità immobiliare condominiale di sua proprietà, e in particolare la sua destinazione d′uso, senza il consenso degli altri condomini, hanno come oggetto l′esercizio di un diritto reale. 2) In caso di risposta negativa: Se l′articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che le azioni di cui alla prima questione hanno ad oggetto diritti di natura contrattuale che devono essere soddisfatti nel luogo in cui si trova l′immobile. Ai fini di chiarezza espositiva, nello sviluppo del presente commento si seguirà la medesima articolazione seguita dalla Corte di Giustizia e, dunque, verranno esposti i ragionamenti svolti per ciascuna questione pregiudiziale. QUESTIONE N. 1. La Corte di Giustizia rilevava in via preliminare che la prima questione si incentra sulla possibile qualificazione dell′azione promossa da un condomino avverso altro condomino che avesse alterato arbitrariamente la destinazione d′uso del suo immobile come azione in materia di diritti reali immobiliari ai sensi e per gli effetti dell′art. 24, punto 1 reg. UE 1215/2012. A tal uopo, premettendo che la clausola di giurisdizione esclusiva di cui al citato art. 24 costituisce deroga alla regola generale prevista dall′art. 4 reg. UE 1215/2012, la Corte osservava altresì che ai fini dell′applicazione della norma speciale non è sufficiente che l′azione riguardi un diritto reale immobiliare o che presenti un nesso con un immobile per determinare la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l′immobile è situato. Occorre, al contrario, che l′azione sia fondata su un diritto reale (tutelabile quindi erga omnes, n.d.r.) e non su un diritto di natura obbligatoria (sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a., C-722/17, EU:C:2019:577). Alla luce di tale presupposto concettuale e dogmatico, il giudice europeo argomentava la risposta al primo quesito deducendo anzitutto che la destinazione d′uso di un′unità immobiliare condominiale, risultante da un accordo di diritto privato tra tutti i condomini..., e la conformità all′uso definito da tale destinazione, rientrano nel diritto, protetto come assoluto, di ogni condomino. Sicché, per stabilire se l′azione connessa alla tutela di tale prerogativa sia qualificabile come azione in materia di diritti reali immobiliari, è fondamentale e dirimente verificare, da parte del giudice del rinvio, se la destinazione d′uso di un bene immobile in condominio prevista da un contratto condominiale... produca effetti erga omnes, opponibile pertanto, non solo agli altri condomini, ma anche alla generalità dei consociati. L′opponibilità, quindi, costituisce quell′articolazione del diritto del condomino attraverso cui stabilire la materia della sua azione. In conclusione, sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Giustizia dell′Unione Europea rispondeva alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l′articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un′azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d′uso dell′unità immobiliare condominiale di sua proprietà, come prevista dal contratto condominiale, senza il consenso degli altri condomini, dev′essere considerata un′azione in materia di diritti reali immobiliari, ai sensi di tale disposizione, purché tale destinazione sia opponibile non soltanto agli altri condomini, bensì anche erga omnes, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. QUESTIONE N. 2. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio era collegata alla mancata opponibilità erga omnes della destinazione d′uso dell′immobile prevista nel contratto condominiale, dalla quale discendeva logicamente la impossibilità di applicare l′art. 24, punto 1, reg. UE 1215/2012. In particolare, l′Oberster Gerichtshof chiedeva al giudice europeo se nella fattispecie concreta la competenza delle Corti Austriache potesse essere fondata sull′art. 7, punto 1, lett. a), reg. UE 1215/2012, interpretandolo nel senso che nel caso in cui la destinazione d′uso di un′unità immobiliare condominiale prevista da un contratto di condominio non sia opponibile erga omnes, un′azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione d′uso, senza il consenso degli altri condomini, costituisce un′azione in materia contrattuale ai sensi di tale disposizione; in caso affermativo, chiedeva alla Corte di Giustizia della Unione Europea se il luogo di esecuzione dell′obbligazione dedotta in giudizio sia quello in cui detto bene è situato. In merito, il giudice europeo, premettendo che il presupposto per l′applicazione della norma de qua è la volontaria assunzione di una obbligazione, dichiarava che: a) nel caso di specie l′adesione al condominio, e alle obbligazioni a ciò connesse, era avvenuta per il semplice acquisto volontario di un appartamento e delle quote di comproprietà delle parti comuni; b) irrilevante era, ai fini dell′applicazione del suddetto art. 7, la circostanza che un condomino non fosse parte del contratto di condominio, atteso che ogni condomino di un immobile in condominio accetta, infatti, di vincolarsi all′insieme delle disposizioni dell′atto che disciplina il condominio in questione, nonché alle decisioni assunte dall′assemblea dei condomini di tale immobile (sentenza dell′8 maggio 2019, Kerr, C-25/18, EU:C:2019:376, punto 29, nonché ordinanza del 19 novembre 2019, INA e a., C-200/19, non pubblicata, EU:C:2019:985, punto 29). Pertanto, rilevava la Corte che l′azione promossa innanzi al giudice austriaco era un′azione in materia contrattuale ai fini e per gli effetti dell′art. 7, punto 1, lett. a) reg. UE 1215/2012, ed era intesa ad obbligare Ellmas Property Services ad utilizzare il proprio immobile in maniera conforme alla destinazione d′uso prevista dal contratto condominiale, al fine di assicurare in ultima analisi all′istante SP il pacifico godimento del proprio appartamento. Ebbene, rilevava la Corte che motivi di opportunità e prevedibilità dell′applicazione delle norme europee impongono di reputare quale luogo di esecuzione della obbligazione di utilizzare il proprio immobile in condominio conformemente alla destinazione d′uso di cui al contratto condominiale il luogo in cui trovasi detto immobile, apparendo altresì evidente che tale obbligo giuridico sia pertinente all′utilizzo in concreto del bene. D′altronde, aggiungeva la Corte che, per i motivi di prevedibilità innanzi citati, un condomino vincolato da un contratto di condominio che determini una simile destinazione d′uso può, qualora modifichi arbitrariamente e unilateralmente quest′ultima, ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è situato il bene immobile interessato. Inoltre, tenuto conto dello stretto collegamento esistente tra tali autorità giurisdizionali e la controversia principale, risulta che queste ultime si trovano nella posizione migliore per conoscere di tale controversia e che un′attribuzione di competenza a detti giudici è idonea ad agevolare una buona amministrazione della giustizia. Ciò considerato, la Corte di Giustizia della Unione Europea, sentenza dell′11/11/2020, Causa C-433/19, rispondeva alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che L′articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d′uso di un′unità immobiliare condominiale prevista da un contratto condominiale non sia opponibile erga omnes, un′azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, dev′essere considerata un′azione in materia contrattuale, ai sensi della suddetta disposizione. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il luogo di esecuzione dell′obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui detto bene è situato. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da:
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