24-11-2020

Nei giudizi di separazione il coniuge interessato può accedere senza vincoli ai documenti reddituali, finanziari e patrimoniali dell′altro coniuge per accertare i suoi redditi e quantificare l′ammontare dell′assegno di mantenimento.

Tale documentazione rientra tra gli atti e documenti amministrativi ex lege 241/1990.

Nell′ambito dei giudizi di separazione, il coniuge interessato può accedere senza limitazioni e vincoli ai documenti inerenti l′altro coniuge presenti nell′anagrafe tributaria, ai fini di verificarne i redditi e della consequenziale determinazione dell′assegno di mantenimento. Tali sono i principi espressi da tre distinte pronunzie dell′Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 19, 20, 21 del 25/09/2020) - aventi ad oggetto fattispecie analoghe sorte nell′ambito di giudizi civili di separazione personale dei coniugi - che hanno in buona sostanza affrontato questioni su cui la giurisprudenza e la dottrina hanno sempre avuto opinioni contrastanti. In particolare, il tema centrale, attorno al quale poi si sono sviluppati tutti gli altri argomenti, attiene alla possibile qualificazione come atti e documenti amministrativi, dunque soggetti alla disciplina sull′accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/90, della documentazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dei due coniugi che controvertano in un procedimento di separazione personale. Appare di limpida evidenza che la risposta affermativa a tale quesito apra una serie di questioni che, in buona sostanza, sono relative ai rapporti tra la disciplina processuale del rito civile e quella prevista in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, alla luce del fatto che anche nel codice di procedura civile sono contenute disposizioni inerenti l′acquisizione al processo civile, inteso in senso lato, di documenti ed atti della P.A. (si pensi ad esempio all′ordine di esibizione o a quanto previsto, sia pure in tema di esecuzione forzata, dall′art. 492 bis c.p.c.). In altri termini, qualificati i documenti reddituali, finanziari e patrimoniali dei coniugi come atti e documenti amministrativi, l′Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si trova nella necessità di affrontare la questione inerente le modalità della loro acquisizione in concreto nel procedimento giudiziale, ovvero se la stessa debba avvenire esclusivamente secondo la disciplina probatoria del codice di procedura civile oppure, alternativamente e indipendentemente, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990. Su tali problematiche l′Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha elaborato, nelle tre decisioni summenzionate, interessanti principi di diritto che si ritiene opportuno trascrivere stante la loro evidente rilevanza ed incidenza. Attesa la improbabilità di racchiudere in un unico scritto, che sia conciso e completo, un′analisi dettagliata dei casi affrontati, si ritiene opportuno invitare alla diretta lettura delle sentenze n. 19,20,21 del 25/09/2020 per maggiori e senz′altro dovuti approfondimenti. "Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell′amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell′anagrafe tributaria, ivi compreso l′archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell′accesso documentale difensivo ai sensi degli artt.22 e ss. della legge n. 241/1990. L′accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall′esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt.210, 211 e 213 cod. proc. civ.. L′accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell′anagrafe tributaria, ivi compreso l′archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall′esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall′esercizio dei poteri istruttori d′ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. L′accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell′anagrafe tributaria, ivi compreso l′archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia". "Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall′amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell′anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell′accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall′esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dalla previsione dall′esercizio dei poteri istruttori d′ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell′amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari e inseriti nelle banche dati dell′anagrafe tributaria, ivi compreso l′archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell′accesso documentale difensivo ai sensi degliarticoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990". "L′accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall′esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degliarticoli 210, 211 e 213 del Cpc". "L′accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell′anagrafe tributaria, ivi compreso l′archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall′esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 155-sexies delle disposizioni di attuazione al Cpc e492-bis del Cpc, nonché, più in generale, dalla previsione e dall′esercizio dei poteri istruttori d′ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia". "L′accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell′anagrafe tributaria, ivi compreso l′archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia". Si informa che le massime sopra riportate sono tratte da Consiglio di Stato, Sez. AP, Sent., 25/09/2020,n. 19; quelle contenute nelle sentenze n. 20 e 21 hanno pari contenuto e senso. 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