06-11-2020

Azione di risarcimento danni causati da fauna selvatica: la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione.

I danni vanno risarciti dall′ente Regione ai sensi dell′art.2052 c.c.

Nell′azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell′art.2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica; è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza del 31/08/2020, n.18107. La fattispecie sottoposta all′analisi dei giudici di legittimità vedeva protagonista Tizio, il quale conveniva la Regione Abbruzzo innanzi al Giudice di Pace di Casalbordino al fine di ottenere il ristoro dei danni riportati dalla propria auto in seguito alla collisione con un cinghiale; il giudice di Pace accoglieva la domanda di Tizio, sicché la Regione impugnava la emessa sentenza innanzi al Tribunale di L′Aquila, il quale rigettava il proposto gravame; consequenzialmente, la Regione proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, censurandola nella parte in cui la individuava quale ente sostanzialmente legittimato, dal lato passivo, a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica all′auto di Tizio. In particolare, la Regione Abbruzzo riteneva che l′ente locale di competenza, nella specie la Provincia, fosse tenuta a risarcire il danno subito da Tizio, essendo, a suo dire, il soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell′area in cui era avvenuto l′incidente; da tanto discendeva la evidente violazione e falsa applicazione da parte dei giudici di merito delle previsioni di cui alla legge 11/02/1992, n. 157, artt. 1 e 9 e art. 2043 c.c.. La Cassazione rigettava integralmente il proposto ricorso, giacché l′individuare la Regione quale ente pubblico tenuto a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica era (ed è) conforme all′orientamento espresso più volte dal Giudice di legittimità; all′uopo, la Cassazione richiamava diversi suoi precedenti a mente de quali: a) la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica in virtù dell′art.2052 c.c., giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà o sull′utilizzo dell′animale; b) le specie selvatiche protette, tutelate dalla Legge n.157 del 1992, rientrano del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell′ambiente e dell′ecosistema ; c) la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell′esercizio di funzioni proprie o delegate, l′adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno ; d) ai sensi dell′art. 2052 c.c., è onere del danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la condotta dell′animale e il danno, mentre la Regione deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero dimostrare che la condotta dell′animale è stata talmente imprevedibile ed eccezionale tale da porsi come causa del tutto autonoma dell′evento, non evitabile, quindi, nemmeno tramite l′adozione delle più diligenti ed adeguate misure compatibili con la funzione di protezione dell′ambiente e dell′ecosistema (per approfondimenti, vedasi Cass. Civ, Sez.III, 20/04/2020 n.7969; Cass. Civ., Sez.III, 29/04/2020 n. 8384). In virtù di siffatti principi, la Cassazione rigettava in toto il ricorso proposto dalla Regione Abbruzzo, privo di censure specifiche in ordine all′affermazione, operata dai giudici di merito, della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai danni subiti dall′attore, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell′area in cui è avvenuto l′incidente, onde, a fortiori, deve ritenersi senz′altro dimostrato il nesso causale tra la condotta dell′animale selvatico oggetto di proprietà pubblica e i suddetti danni. Accertata la esclusiva responsabilità e legittimazione passiva dell′ente Regione, il ricorso veniva dichiarato manifestamente infondato, atteso che la ricorrente si era limitata ad eccepire la propria mancanza di legittimazione sostanziale, indicando la Provincia come ente a suo avviso effettivamente responsabile, ma non ha provveduto ad esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti di detto ente. Ciò considerato, si trae dall′ordinanza in questa sede esaminata la seguente massima: "Nell′azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell′art.2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell′esercizio di funzioni proprie o delegate, l′adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno". L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: Albero vettore creata da brgfx - it.freepik.com