29-10-2020

Formazione o uso consapevole di testamento falso: scatta l′indegnità a succedere se non si prova che le disposizioni riflettono la reale volontà del de cuius e che quest′ultimi aveva autorizzato l′altrui compilazione della scheda testamentaria.

La mancanza di firma e data rende il testamento nullo per assenza di elementi essenziali.

La formazione o l′uso consapevole di un testamento falso è causa d′indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d′indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell′eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato". (Nella specie, la Corte ha affermato l′indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal "de cuius", vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso). É quanto statuito da Corte di Cassazione, sez. VI, sent. 14/09/2020, n. 19045 - ribadendo principi già peraltro enunciati da Cass. n. 24752/2015 e da Cass. n. 15375/2000 - in una controversia sorta nell′ambito di un giudizio di petizione d′eredità con contestuale domanda di nullità del testamento olografo della de cuius per falsità della reltaiva sottoscrizione. I convenuti costituiti ampliavano l′oggetto del giudizio avendo a loro volta proposta domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria di indegnità a succedere della controparte (marito della de cuius), ai sensi dell′art. 463, n.6, c.c., condizionata alla ritenuta fondatezza dell′avversa domanda di nullità del testamento. Preme precisare che le disposizioni della scheda testamentaria de qua erano state redatte personalmente dalla de cuius; risultavano apocrife la sottoscrizione e la data (secondo la ctu espletata, vi era elevata probabilità di attribuire tali elementi grafici alla mano del marito, attore del giudizio). Ebbene, in primo grado il Tribunale accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità del testamento olografo e, conseguentemente, l′appartenenza all′attore, per i due terzi, ed ai convenuti, per un terzo, dei beni devoluti dalla defunta. La decisione della Corte d′Appello, nel giudizio di impugnazione proposto dai convenuti in primo grado, ribaltava del tutto la precedente sentenza dichiarando, di contro, l′indegnità a succedere del marito della de cuius e, pertanto, la esclusione dalla relativa successione. Ad colorandam, rileva aggiungere che nel corso del giudizio di impugnazione l′attore decedeva, sicché le sue controparti provvedevano a riassumerlo nei confronti degli eredi. Quest′ultimi, regolarmente evocati in causa, chiedevano di essere estromessi dal giudizio in quanto non eredi del deceduto attore, il quale aveva disposto per testamento a favore di altro soggetto. Ciò stante, nel costituirsi in giudizio tale erede testamentario eccepiva la estinzione del processo per tardività della riassunzione per l′inesistenza e/o l′omessa notifica dell′atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell′udienza all′erede effettivo, chiedendo altresì, nel merito, la conferma integrale della sentenza impugnata. La Corte d′Appello rigettava pure tali eccezioni e richieste disponendo secondo quanto già innanzi esposto. Avverso la sentenza resa in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione l′erede testamentario dell′originario attore, ribadendo le richieste ed eccezioni spiegate nel corso dell′intero giudizio. Ebbene, la decisione qui commentata della Corte di legittimità conferma in toto il ragionamento seguito dal giudice d′appello, evidenziando altresì l′error in cui era invece incorso il Tribunale nell′accogliere la domanda attorea. Nello specifico, il giudice di prime cure, pur recependo le risultanze della consulenza tecnica d′ufficio, che aveva accertato l′apocrifia della sottoscrizione della scheda testamentaria, da ricondursi, con elevato grado di probabilità, al marito, nel dichiarare la nullità del testamento non dichiarava al contempo l′indegnità a succedere dell′attore, configurabile, a suo parere, soltanto quando l′alterazione venga ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace. Al contrario, nel caso posto alla sua attenzione l′apocrifia della sottoscrizione rendeva l′atto già ex se nullo. Epperò, il giudice di Appello, pur condividendo gli accertamenti in fatto compiuti nel grado precedente e pur giudicando corretta la sussunzione della fattispecie concreta nell′ambito di operatività dell′art. 463, n. 6, c.c., essendosi in presenza di una scheda testamentaria non riconducibile alla disponente, evidenziava, tuttavia, che il Tribunale non aveva tratto le corrette conseguenze giuridiche. Atteso che il documento de quo non poteva essere reputato un testamento per mancanza di elementi considerati essenziali a norma dell′art. 602 c.c., essendo stata creata soltanto l′apparenza di un atto di ultima volontà che in realtà non sussiste in quanto privo della firma del testatore anche se da questo redatto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere l′attore dalla successione della moglie in virtù dell′applicazione dell′art. 463, n. 6 c.c. stante l′irrilevanza, nella fattispecie, del precedente n.5 dello stesso art. 463 c.c.. In particolare, si legge nella decisione della Suprema Corte n.19045 del 14/09/2020 che In realtà, ha osservato la corte d′appello, il caso di specie rientra, come detto dagli appellanti, non già nell′ambito disciplinato dall′art. 463 c.c., n. 5, che prevede come causa di indegnità l′ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata, ma nella diversa ipotesi, prevista dall′art. 463 c.c., n. 6, che regola il caso della formazione o dell′uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all′utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore. E si è in presenza di un testamento falso, ha aggiunto la corte, anche nel caso di apposizione ad un documento, anche se redatto nel suo contenuto dal testatore, di una sottoscrizione apocrifa e/o di una data da parte di persona diversa da quest′ultima, trattandosi di un documento non configurabile come testamento per mancanza di elementi considerati essenziali a norma dell′art. 602 c.c. ... ...Nè, ha aggiunto la corte, è necessario ai fini dell′indegnità a succedere che il testamento contenga disposizioni contrarie alla reale volontà del de cuius: in effetti, non è possibile conoscere quali fossero concretamente gli intendimenti della Mo. la quale, redatta la scheda di proprio pugno, si è astenuta dal sottoscriverla, e tale circostanza, ha concluso la corte, esclude in radice la riferibilità del testamento alla volontà della Mo., nè è stata fornita la prova, che grava su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi d′indegnità, circa la corrispondenza delle disposizioni contenute nel testamento alle effettive ultime volontà della redattrice. La corte, pertanto, ha ritenuto la configurabilità del caso di indegnità previsto dall′art. 463 c.c., n. 6, con la conseguente esclusione dell′attore dalla successione della moglie. Sulla base di tale premessa espositiva la Corte di Cassazione, con la decisione n. 19045/2020, conferma il ragionamento condotto dalla Corte d′Appello e rigetta gli argomenti proposti in ricorso dall′erede dell′originario attore, il quale da un lato, evidenziava come in realtà il ctu avesse formulato solo un giudizio di elevata probabilità circa la riconduzione della sottoscrizione apocrifa della pretesa scheda testamentaria alla grafia del marito della de cuius, attore originario del giudizio, dall′altra, osservava che i giudici di secondo grado non avevano considerato che dall′alterazione del testamento l′attore non avrebbe conseguito alcun vantaggio, atteso che le disposizioni ivi contenute prevedevano a suo favore il solo usufrutto dei beni e una quota di proprietà del magazzino. A tal uopo, il ricorrente rilevava che l′indegnità a succedere non scaturisce dall′automatica falsificazione di una scheda testamentaria o dal consapevole uso della stessa ma postula anche una sostanziale divergenza tra il suo contenuto e la vera intenzione del de cuius. Nel rigettare entrambe le argomentazioni le Corte di Cassazione rilevava, quanto alla prima, che le deduzioni del ricorrente, così come erano state articolate, implicavano un esame in merito delle risultanze probatorie del giudizio, inammissibile in sede di legittimità; quanto alla seconda, osservava che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di un fatto decisivo, ha ritenuto che non era stata fornita la prova, che grava su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi d′indegnità, circa la corrispondenza delle disposizioni contenute nel testamento alle effettive ultime volontà della redattrice, facendo, in tal modo, corretta applicazione del principio, più volte affermato in sede di legittimità, secondo il quale la formazione o l′uso consapevole di un testamento falso è causa d′indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione d′indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius perchè il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell′eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n. 15375 del 2000)". Per completezza espositiva, si rileva che anche in sede di legittimità era stato riproposta dal ricorrente la questione relativa alla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell′udienza. Anche tale capo di impugnazione è stato tuttavia rigettato dalla Corte; si rinvia all′uopo alla lettura della sentenza n. 19045/2020 non essendo l′argomento oggetto del presente articolo. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti è tratta da: https://stock.adobe.com/it