"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l′onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". É quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 18/09/2020 n.19596, che pone fine, almeno nelle intenzioni, ai contrasti giurisprudenziali non dipanati neppure dalla precedente decisione n.24629 del 03/12/2015 della stessa Corte di Legittimità, sez. III.
La vicenda sottoposta all′attenzione della Corte di Cassazione vedeva protagonisti Tizio e Caio, i quali proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Treviso avverso il decreto ingiuntivo col quale gli era stato ingiunto, in favore della società Gamma s.p.a (poi divenuta Theta s.p.a.), il pagamento della somma di 52.500 a carico di entrambi, nonché di 36.251,46 a carico del solo Tizio; oltre a ciò, ritenendo che la banca avesse applicato interessi usurari, agivano in riconvenzionale al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale, una volta la concessa la provvisoria esecuzione limitatamente ad una parte dell′importo ingiunto, assegnava termine per la proposizione di domanda di mediazione, la quale, però, mai veniva presentata; sicché il Tribunale dichiarava improcedibili tanto l′opposizione quanto la domanda riconvenzionale, col consequenziale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, in linea con l′orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione con la sentenza 03/12/2015, n.24629, a mente della quale l′onere di presentare l′istanza di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ricade sull′opponente. Gli opponenti proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Venezia ma senza successo, giacché quest′ultima lo rigettava integralmente, confermando la sentenza di primo grado; pertanto, Tizio e Caio proponevano ricorso per Cassazione.
All′esito della discussione del ricorso innanzi alla Terza Sezione della Corte di legittimità, la procedura veniva tuttavia rimessa alle Sezioni Unite, atteso che veniva ravvisata una questione di massima di particolare importanza in ordine all′individuazione della parte - opponente o opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ad ogni modo, nel ricorso introduttivo si concludeva che la conseguenza della mancata proposizione della istanza di mediazione non potesse essere il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo bensì la sua revoca.
Le Sezioni Unite, con la sentenza qui commentata del 18/09/2020 n.19596, dopo aver ricordato che la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica prima delle deliberazioni in merito alla concessione della provvisoria esecuzione, esaminano scrupolosamente entrambe le tesi prevalenti in materia, ovvero, sia quella che considera l′opponente la parte interessata al giudizio di opposizione e, pertanto, onerato a proporre l′istanza di mediazione, sia quella che individua nell′opposto l′attore in senso sostanziale della controversia e, quindi, di contro, tenuto ad attivare il procedimento di conciliazione.
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite ha come punto di partenza la disamina della sentenza n. 24629 del 2015 emessa della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che individuava, in ultima analisi, nell′opponente il soggetto onerato a presentare l′istanza di mediazione obbligatoria, in quanto parte realmente e sostanzialmente interessata ad instaurare il giudizio a cognizione piena; già in quella decisione, tuttavia, si rilevava contestualmente che siffatto orientamento non fosse affatto pacifico, tant′è che molti giudici di merito avevano spesso adottato la soluzione contraria, ponendo l′onere a carico dell′opposto.
Sulla base di tale premessa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rilevano in primis che la Giurisprudenza di merito che si è conformata a quanto statuito dalla ben nota pronunzia n.24629 del 2015 fonda le proprie decisioni sul presupposto concettuale che l′opponente è l′unica parte interessata alla instaurazione del giudizio di merito in quanto esclusivo titolare dell′interesse ad impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Viceversa, la Giurisprudenza di merito contraria rileva come sia il creditore opposto il vero attore sostanziale della controversia e, pertanto, la mancata proposizione della istanza di mediazione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione, comporterebbe la sola revoca del decreto ingiuntivo, attesa la possibilità del creditore di ottenerne un altro successivamente; in effetti, si argomenta, che ritenere passato in giudicato un decreto ingiuntivo in relazione al quale nessuna parte ha attivato il procedimento di mediazione porrebbe il debitore in una situazione irragionevolmente pregiudizievole.
Fatte le doverose premesse, le Sezioni Unite compongono il contrasto giurisprudenziale optando per la soluzione che vede parte onerata alla instaurazione del procedimento di mediazione l′opponente, e ciò sia in virtù di considerazioni che attengono all′interpretazione del dato normativo, sia per motivazioni di ordine logico-sistematico e costituzionale.
In primo luogo, sono le stesse norme che regolano la materia a suggerire siffatta soluzione, in quanto vi sono alcune disposizioni del Decreto Legislativo n.28/10 che mal si conciliano con l′orientamento espresso dalla sentenza 24629/15. In particolare, l′art.4, comma 2, dispone che l′istanza di mediazione deve indicare l′organismo, le parti, l′oggetto e le ragioni della pretesa; appare anomalo che debba essere il debitore, il quale si limita a resistere alla iniziativa del creditore, ad indicare l′oggetto e le ragioni di una pretesa che sostanzialmente non gli appartengono. D′altro canto, l′art.5, comma 1 bis, Decreto Legislativo cit., dispone che chi intende esercitare un′azione nelle materie ivi elencate deve esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; posto che la Legge pone l′onere a carico di chi esercita l′azione, ovvero l′attore, non si comprende perché nella procedura monitoria in esame debba applicarsi un criterio diverso, atteso che l′attore sostanziale è il creditore opposto. L′ultima disposizione analizzata dal Collegio è l′articolo 5, comma 6, Decreto Legislativo cit., il quale dispone che dal momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione si producono sulla prescrizione i medesimi effetti della presentazione della domanda giudiziale; è contrario alla logica che un effetto favorevole per il creditore, ovvero la interruzione della prescrizione, si produca grazie alla iniziativa del debitore.
Per quanto concerne le considerazioni di ordine logico-sistematico il Collegio rileva che, giuridicamente, le conseguenze che derivano dalla mancata presentazione della domanda di mediazione sono differenti a seconda del soggetto che si reputi onerato a tanto; in effetti, se l′onere è a carico dell′opponente la mancata espletazione della procedura di mediazione comporta la irrevocabilità del decreto ingiuntivo, mentre se l′onere è a carico dell′opposto la inerzia di quest′ultimo non può che determinare l′improcedibilità della procedura e l′annessa revoca del decreto ingiuntivo; a ben vedere, nel primo caso si producono effetti definitivi, mentre nel secondo caso il creditore potrà comunque agire nuovamente, restando impregiudicato ogni suo diritto.
In merito, le Sezioni Unite osservano che "I Tribunali italiani hanno discusso ampiamente su questo punto, che ha diviso anche la dottrina. Uno degli argomenti che sono stati portati in adesione alla sentenza n. 24629 del 2015, infatti, è che il decreto ingiuntivo, per sua stessa attitudine, è un provvedimento idoneo a passare in giudicato; ciò risulta sia dall′art. 647 c.p.c. - in base al quale il decreto diventa esecutivo in caso di mancata opposizione - sia dall′art. 653 c.p.c., il quale ricollega un identico effetto all′estinzione del processo di opposizione al decreto stesso. Tale argomento, indubbiamente suggestivo, risulta però recessivo in considerazione della diversità delle situazioni. Come correttamente ha rilevato il Procuratore generale nella requisitoria scritta, "non vi è possibilità di assimilazione tra l′inerzia "sanzionata" con l′esecutività del decreto a norma dell′art. 647 cit., perchè un processo non è stato neppure instaurato o, se lo è stato, si è estinto de iure per mancata costituzione, e la attivazione del giudizio seguita da tempestiva costituzione, espressione, all′opposto, della volontà di difendersi". In altri termini, poichè l′opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione - che è, in concreto, l′unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio - ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico appare un′evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni".
Infine, le Sezioni Unite osservano che la interpretazione che vede l′opposto onerato a proporre la procedura di mediazione è maggiormente conforme alla Costituzione; all′uopo, rammenta che la sentenza n.98 del 2014 della Corte Costituzionale statuiva che il subordinare l′accesso alla giurisdizione alla previa attivazione di procedimenti non giurisdizionali (come la mediazione) è legittimo fin quando il mancato esperimento di essi non comporti la decadenza dalla azione giudiziaria. Pertanto, a ben vedere, l′orientamento che vede l′opposto parte onerata ad attivare la procedura di mediazione è senz′altro più conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In virtù di tali presupposti, le Sezioni Unite pronunciavano la seguente massima: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n.28 del 2010, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l′onere di promuovere la procedura di mediazione e′ a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilita′ di cui al citato comma 1-bis conseguira′ la revoca del decreto ingiuntivo".
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