09-06-2020

Assegno spedito tramite posta ordinaria: sussiste il concorso di colpa del mittente in caso di incasso abusivo.

La spedizione per posta di un assegno espone ai rischi connessi il mittente.

La spedizione di un assegno tramite posta ordinaria, quand′anche riportante la dicitura non trasferibile, comporta concorso di colpa del mittente e dell′istituto di credito in caso di incasso abusivo ad opera di terzi non legittimati. La spedizione per posta, infatti, considerate le sue modalità di trasmissione e consegna, sottopone il mittente ad un rischio maggiore rispetto a quello previsto dalle regole di comune prudenza, nonché dall′obbligo di preservare gli interessi dei soggetti terzi; in buona sostanza, tale atteggiamento imprudente può configurarsi quale antecedente necessario all′evento dannoso concorrente con l′eventuale comportamento colposo tenuto dalla banca al momento della identificazione del soggetto che presenta l′assegno. Tali principi sono stati affermati dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione con sentenza del 26/05/2020 n.9769 nel decidere sulla domanda proposta dalla Assicurazione Alfa nei confronti della Banca Beta al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di xxx a titolo di risarcimento danni, avendo il predetto istituto di credito negoziato tre assegni di traenza non trasferibili emessi dalla Banca Gamma su incarico dell′attrice; tuttavia, i suddetti titoli, inviati ai beneficiari tramite posta ordinaria, venivano sottratti da terzi nel corso della spedizione per poi essere presentati all′incasso presso la Banca Beta, la quale in effetti provvedeva al pagamento previa esibizione di documenti falsificati. Le Sezioni Unite nella pronuncia in esame non hanno mancato di sottolineare come i profili in oggetto siano stati più volte analizzati dalla Corte di Cassazione, giungendo quasi sempre ad esiti contrastanti. Riassumendo in maniera sintentica - e non di certo esaustiva - il ragionamento della Suprema Corte, nella predetta decisione si rileva che, in effetti, parte della giurisprudenza di legittimità tendeva ad attribuire valore predominante alla condotta colposa degli istituti di credito, sulla scorta del fatto che il titolo e la configurazione giuridica della responsabilità della banca trattaria assorbono totalmente le modalità di trasmissione del titolo; in alcune pronunce si è addirittura esclusa la configurabilità del nesso di causalità in relazione alla condotta del mittente il titolo, in virtù del fatto che essa non assume alcuna rilevanza causale rispetto all′evento dannoso, il quale si verifica esclusivamente a causa del comportamento colposo dell′istituto di credito, qualificabile come fatto sopravvenuto rispetto alla trasmissione del titolo tramite posta ordinaria ed in quanto tale idoneo ad interrompere il nesso di casualità (ex multis., vedasi Cass. Sez.I,, 16/05/2003 n.7653; Cass., Sez.III, 22/08/2018 n.20911). Altre pronunce, invece, pur non escludendo in linea di massima la configurabilità di un concorso di colpa tra banca e mittente, dichiaravano inammissibile la predetta questione in quanto attinente al merito (Cass., Sez.I, 11/03/2019 n.6979), oppure tendevano ad applicare l′art.83 del D.P.R. n.156 del 1973 (divieto di includere nelle corrsipondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore) anche ai titoli all′ordine, in virtù di una interpretazione analogica di tale disposizione (Cass., Sez.III, 21/12/2017 n.30665). Con la pronuncia in oggetto le Sezioni Unite hanno rilevato che gli orientamenti testé citati conferivano rilevanza, anche se a volte solo velatamente, alla clausola d′intrasferibilità, la quale si reputava aver la funzione di garantire il richiedente o il prenditore da eventuali smarrimenti, furti o distruzioni del titolo, e che, per come strutturata, appariva del tutto incompatibile con l′accollo, sia pure parziale, della relativa responsabilità in capo al mittente; pertanto, avendo la suddetta clausola la funzione di garantire il pagamento al creditore, si interpretavano restrittivamente i dettami dell′art.43, secondo comma, r.d. n.1736 del 1933, in virtù dei quali il pagamento di un assegno non trasferibile in favore di una persona diversa dal prenditore non libera il solvens, pagando quest′ultimo a suo rischio e pericolo, escludendosi, di tal guisa, natura risarcitoria dell′obbligazione gravante sulla banca trattaria, ravvisandosi, in sua vece, la medesima obbligazione cambiaria originaria. In virtù di tanto, ogni indagine in merito al comportamento eventualmente colposo della banca trattaria nell′identificazione del prenditore si rilevava del tutto superflua, dovendo, in ogni caso, pagare di nuovo. Tuttavia, analizzando i suoi precedenti in materia, le Sezioni Unite osservano che, progressivamente, prendeva corpo l′opinione che l′obbligazione di pagamento della banca trattaria avesse natura non cartolare (o cambiaria) bensì contrattuale da cd. contatto sociale, con la conseguenza che la stessa banca trattaria veniva reputata legittimata a provare la non imputabilità dell′inadempimento a proprio carico, avendo osservato la diligenza che l′art.1176, comma secondo, c.c., impone agli operatori professionali nell′adempimento delle proprie obbligazioni. Ebbene, ragionando sulle varie correnti giurisprudenziali che, nel tempo, si erano formate sul punto, ed argomentando sulla disciplina e la interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale degli artt. 40 e 41 c.p., in considerazione dei criteri dettati dall′art. 1227 c.c., comma I, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella qui commentata sentenza n.9769 del 26/05/2020, deducono che le modalità di trasmissione di un assegno non trasferibile non consegnato nelle mani del prenditore possano sicuramente agevolare manovre truffaldine tese alla sottrazione del titolo ed al consequenziale illegittimo incasso; pertanto, non può negarsi che le modalità prescelte per la trasmissione del titolo siano, al pari della erronea identificazione del presentatore, un antecedente necessario all′evento dannoso. La scelta di avvalersi della posta ordinaria per la spedizione, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell′individuazione della causa dell′evento dannoso, alla luce dei parametri di cui all′art.1227, comma I. In buona sostanza, il rischio che il titolo sia presentato all′incasso da un soggetto non legittimato non è scongiurato né dalla clausola di intrasferibilità, la cui unica funzione è quella di impedire la circolazione del titolo ( e non, quindi, quella di garantire il richiedente o il prenditore da eventuali smarrimenti, furti o distruzioni del titolo), né dall′obbligo della banca di procedere alla identificazione del presentatore, giacché oramai esistono tecniche di contraffazione dei documenti di riconoscimento estremamente avanzate. Quanto dedotto, ragiona la Corte, consente di asserire che non vi è dubbio che l′utilizzo della posta ordinaria per trasmettere un assegno costituisca senz′altro una scelta in contrasto con le regole della comune prudenza. Alla luce di tanto, può affermarsi che "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d′intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l′affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l′esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell′evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell′identificazione del presentatore.