I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono esercitare attività di impresa nella forma della società di persone e i beni conferiti al corpo sociale appartengono al patrimonio della società, sicché il socio che intenda recedervi obbliga la società a procedere alla liquidazione della sua quota, il cui valore va determinato ai sensi dell′art. 2289 c.c., tenuto conto del suo valore patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale. In tale circostanza, infatti, il soggetto imprenditore è la società stessa, unica titolare dei beni, e i diritti del socio receduto, ancorchè coniuge in regime di comunione, si concretano nella liquidazione della sua quota ai sensi dell′art. 2289 c.c. Con ordinanza del 27 aprile 2020, n. 8222, la I sezione civile della Corte di Cassazione, sulla domanda proposta dal coniuge receduto di accertamento della circostanza "che i beni, gia′ facenti parte del patrimonio della snc, erano di proprieta′ anche dell′attrice e che pertanto andava dichiarata la proprietà comune degli stessi...", affrontando questioni in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato e valutando in particolare i profli di ultra ed extra petizione della impugnata sentenza, statuisce i seguenti principi di diritto: "Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica. Il recesso di un socio comporta l′obbligo della liquidazione, a carico della società, della quota di questi, il cui valore va determinato ai sensi dell′articolo 2289 c.c., tenuto conto del valore patrimoniale della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale; La domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo al socio receduto può essere interpretata dal giudice del merito, ove ne sussistano i presupposti, come domanda di liquidazione della quota sociale. Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma l′unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio illimitatamente responsabile".