02-04-2024

Matrimonio dichiarato nullo e diritti ereditari del coniuge superstite: i suoi diritti successori sulla eredità del coniuge defunto recedono solo se vi è mala fede al momento della celebrazione delle nozze

Chi ha interesse alla dichiarazione di nullità deve allegare e positivamente dimostrare la mala fede del coniuge superstite , dacché la buona fede si presume

1.IL PRINCIPIO.

Quando la nullità del matrimonio è stata dichiarata dopo la morte di uno dei coniugi per motivi diversi dall′accertamento della mala fede in capo al superstite, a quest′ultimi spetta la quota di eredità attribuita al coniuge dalle disposizioni del codice civile: trattasi nel caso di specie di successione putativa. Pertanto, l′interesse ad agireexart. 117, comma 1, c.c.da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell′applicazione dell′art. 584 c.c.a favore del coniuge putativo, si configura come legittimo ed attuale solo ove l′azione proposta al fine di sentir dichiarare la nullità del matrimonio del proprio dante causa abbia come fondamento l′accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, da allegare, dedurre e dimostrare. Solo in presenza di queste due circostanze, ovvero matrimonio nullo ed accertamento della malafede, il diritto successorio del coniuge superstite recede. É quanto statuito da Cass. Sez.I, 17/01/2024, n. 1772.
2. FATTI E I GIUDIZI DI MERITO.

Flavia agiva in giudizio avverso Mevia innanzi al Tribunale di Cagliari al fine di sentir pronunziare l′accertamento della nullità del matrimonio dalla convenuta contratto con il padre Caio nel 2009 dacché celebrato in assenza del requisito della libertà di stato, non essendo ancora passata in giudicato all′epoca della celebrazione delle nozze la sentenza di divorzio emessa tra il padre di Flavia e la sua precedente moglie. Il Tribunale accoglieva la domanda pronunziando la nullità del matrimonio, ma, su appello proposto da Mevia, il giudice di secondo grado riformava la decisione in quanto aveva ritenuto che Flavia, figlia di prime nozze di Caio, non era legittimata all′azione, promossa adducendo un interesse di natura successoria in conseguenza dell′avvenuto decesso del padre. Segnatamente la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza in capo all′attrice dell′interesse ad agire ex art. 117 cod. civ. rispetto al pregiudizio da ella allegato scaturito dalla celebrazione delle nozze. Nello specifico, il giudice del gravame aveva escluso la sussistenza dell′interesse successorio prospettato da Flavia in quanto la declaratoria di nullità del matrimonio non avrebbe potuto incidere, in forza dell′art. 584 cod. civ. che regola il caso del matrimonio putativo, sulla consistenza della quota ereditaria spettante alle due parti in causa e pertanto non poteva realizzare l′interesse per il quale la domanda di nullità era stata proposta ; peraltro, non poteva dubitarsi della sussistenza in capo a Mevia della buona fede in riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio tra il marito e la sua precedente moglie. Avverso la decisione della Corte di Appello, Flavia proponeva ricorso in Cassazione, adducendo, per quanto di interesse nella presente sede, violazione degli artt 86, 117,128 e 584 cod. civ.. Ebbene, la Corte di Cassazione reputa il ricorso infondato, in virtù delle motivazioni che seguono.

3. LA DECISIONE DELLA CORTE.

Il ragionamento dei giudici di legittimità parte dalla corretta interpretazione dell′art. 117 c.c., il quale prevede che il matrimonio contratto in violazione degli artt. 86, 87, 88 cod. civ. può essere dichiarato nullo su azione proposta dai coniugi stessi, i loro prossimi ascendenti, il p.m. e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale. Ribadito che il giudizio intentato da Flavia si incentra sulla violazione dell′art. 86 c.c., che il p.m. non può impugnare il matrimonio dopo la morte di uno dei coniugi e che l′azione di nullità del matrimonio è intrasmissibile agli eredi se non quando la causa sia già pendente al momento del decesso del coniuge, la Corte rileva che nel caso di specie, al momento del giudizio intrapreso da Flavia, da un lato, il rapporto di coniugio tra Caio e Mevia era già sciolto, dall′altro, gli effetti giuridici dell′apertura della successione già si erano verificati; ebbene, tale peculiare situazione è espressamente disciplinata dall′art. 584 cod. civ., a mente del quale "Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono ; pertanto, i diritti ereditari del coniuge superstite putativo in buona fede sono salvi. Orbene, rispetto a tale disposizione, l′interesse ad agire di Flavia è rappresentato dalle proprie aspettative successorie lese dall′applicazione dell′art. 584, primo comma, cod. civ.. Chiariti i termini della questione, i giudici di legittimità ricordano che in tema degli effetti del matrimonio dichiarato nullo, l′art. 128 c.c. prevede che il cd. matrimonio putativo produce gli effetti del matrimonio valido in favore dei coniugi fino alla sentenza che ha pronunciato la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede. Analogamente, valorizzando il canone della buona fede, l′art. 584 c.c. stabilisce che il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge superstite - rispetto alla disponibilità della quale la ricorrente ha prospettato il suo interesse ad agire - viene meno solo ove ricorrano due condizioni concorrenti ed intrinsecamente connesse e cioè: I) la nullità del matrimonio; ii) la mancanza di buona fede del coniuge superstite. Da ciò si evince che la declaratoria di nullità del matrimonio, ove non sia accertata la mancanza di buona fede, è priva di effetti ai fini successori. Orbene, a proposito di tale accertamento, la Corte evidenzia che è principio generale in giurisprudenza che anche alla materia matrimoniale si applica il criterio di cui all′art. 1147, IV° co., c.c., ragion per cui la buona fede dei coniugi al momento della celebrazione delle nozze va presunta, con la conseguenza che l′onere di provare l′inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega (cfr.Cass. n. 33409/2021;Cass. n. 2077/1985;Cass. n. 4889/1981; Cass. n. 1298 del 1971). Del pari, anche la prova dell′esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l′assenza di buona fede (cfr. Cass. n. 4649/1985). Pertanto, può reputarsi legittimo ed attuale l′interesse ad agire ex art. 117, I° comma, cod. civ., al fine di conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo onde evitare i pregiudizi di natura successoria conseguenti all′applicazione dell′art. 584 cod. civ. a favore del coniuge putativo, solo laddove l′azione proposta miri ad accertare, oltre alla nullità del matrimonio, anche la mala fede del coniuge superstite, che l′attore ha l′onere di allegare, dedurre e dimostrare. Nel caso in esame, la stessa ricorrente aveva ammesso che nel giudizio di primo grado il tema della buona fede non era stato mai oggetto di discussione, al pari del giudizio di appello, atteso che la domanda di accertamento della nullità del matrimonio celebrato dal padre era ancorata solo alla mancanza del requisito della libertà di stato di cui all′art.86 c.c., non essendo ancora passata in giudicato all′epoca della celebrazione delle nozze la sentenza di divorzio emessa tra il padre di Flavia e la sua precedente moglie: da ciò si evince la carenza dell′interesse legittimo ed attuale di Flavia perché l′azione proposta avrebbe potuto contrastare il pregiudizio prospettato (conseguente all′applicazione dell′art. 584 cod. civ.) solo in quanto atta a dimostrare non solo la nullità del matrimonio, ma anche la malafede del coniuge superstite. La decisione risulta pertanto immune da vizi.
Tanto esposto, si traggono da Cass. Sez.I, 17/01/2024, n. 1772 i seguenti principi di diritto: a) In tema di nullità del matrimonio, l′interesse ad agireexart. 117, comma 1, c.c.da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell′applicazione dell′art. 584 c.c.a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l′azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l′accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l′onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede ;
b) Il diritto di ricevere l′eredità in capo al coniuge superstite può venire meno a seguito di due motivi: il primo è la nullità del matrimonio, il quale è strettamente connesso col secondo motivo, cioè la mancanza di buona fede del coniuge superstite. Infatti,exarticolo 584 del Cc, quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni del Cc. Tuttavia, il coniuge superstite è escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legato da valido matrimonio al momento della morte. Pertanto, in questi casi si parla di successione del coniuge putativo, che si verifica quando vi è stata una sentenza di annullamento del matrimonio e tale sentenza sia stata pronunziata dopo la morte delde cuius, e diversamente non vi sarebbe la delazione ereditaria nei confronti del soggetto estraneo ;
c) L′interesse ad agireexart. 117, comma 1, c.c.che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell′applicazione dell′art. 584 c.c.a favore del coniuge "putativo", si configura come ′legittimo ed attuale′ solo ove l′azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l′accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l′onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.
L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti, è tratta da: Immagine di freepik