18-07-2023

Il trust discrezionale istituito all′estero dal dante causa quando era in vita è atto inter vivos che può essere impugnato dai legittimari che ritengono lesa la propria quota di riserva mediante l′azione di riduzione, e non già quella di nullità

Legittimati passivi dell′azione sono il trustee se il trust non è stato completamente eseguito, i beneficiari in caso contrario

1. IL PRINCIPIO. I legittimari che ritengono lesi i propri diritti successori da un trust discrezionale istituito all′estero dal dante causa quando era ancora in vita, possono tutelarsi non chiedendo la nullità dello stesso e, quindi, il suo mancato riconoscimento per contrarietà all′ordine pubblico, bensì tramite l′azione di riduzione; i legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, qualora il trustee abbia già dato esecuzione alle disposizioni del disponente procedendo alle attribuzioni a favore dei beneficiari, ovvero nello stesso trustee qualora il trust non abbia ancora avuto esecuzione. É quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. II, con la ordinanza del 17/02/2023, n.5073. 2. I FATTI. La fattispecie sottoposta all′attenzione del Collegio vedeva protagonista Tizia, rappresentata dalla madre Caia esercente la potestà genitoriale, la quale conveniva in giudizio innanzi al Tribunale le società Trustee Alfa e Beta Capital Trustee, nonché Gaia, Sempronio e Diocleziano; ella voleva ottenere la declaratoria di nullità dell′atto con cui Diomede (padre di Sempronio e Diocleziano), morto ab intestato il 24/01/2020, marito di Gaia nonché padre di Tizia, concepita all′esito di una relazione extraconiugale intrattenuta dal suddetto con Caia, trasferiva alla Holding Diomede delle azioni della società Delta, idonee ad assicurare il controllo del gruppo Diomede, ai trustee del trust Epsilon, istituito a Londra nel 2000 da Diomede e dalla moglie Gaia; oltre a ciò, Tizia chiedeva la declaratoria di nullità anche dell′atto istitutivo del trust Epsilon, con la consequenziale impossibilità di poter riconoscere in Italia l′atto istitutivo del trust. Chiedeva altresì che, una volta accertata la nullità, tutti i beni confluiti nel trust fossero invece ricompresi nellasse relitto. Il Trust Epsilon conferiva al trustee il potere di decidere liberamente come dividere tra i beneficiari il capitale del trust; in effetti, nell′atto veniva specificato che poteva concederlo a tutti, ad alcuni soltanto o anche ad uno solo ed in qualsivoglia proporzione nel termine massimo di 80 anni. 3. I GIUDIZI DI MERITO. Tizia agiva dunque al fine ultimo di garantire l′integrità della quota di legittima spettantele sull′asse ereditario di Diomede e tutelata inderogabilmente dalla legge italiana. Le sue doglianze si incentravano soprattutto sulla eccessiva discrezionalità concessa al trustee, tale da rendere del tutto incerta la quota a lei spettante sui beni confluiti nel trust. Infatti, sebbene il trustee avrebbe anche potuto attribuire ad ella medesima una quota del capitale del trust financo superiore rispetto a quella di legittima,ricorreva l′interesse della stessa a chiedere il ripristino di una condizione di certezza, ritenuta preferibile rispetto ad una situazione di incertezza. Sulla base dell′interesse ad agire come sovra determinato, ella chiedeva quindi dichiararsi il trust nullo sulla scorta di motivi attentamente analizzati ed esaminati dai giudici di merito le cui decisioni si riassumono sinteticamente come segue. Il Tribunale dichiarando la parziale nullità dell′atto di citazione, rigettava tutte le domande attoree. I giudici rilevavano che il trust in parola era un trust discrezionale che conferiva al trustee ampi poteri. Nell′atto istitutivo del trust venivano indicati quali beneficiari dei fondi i disponenti (ovvero Gaia e Diomede), nonché i loro figli e discendenti; tuttavia la clausola riguardante questi ultimi, doveva evidentemente reputarsi frutto di un errore nell′uso di un modello preconfezionato, giacché prima faceva riferimento alla generalità dei figli e discendenti, ma subito dopo era aggiunta l′esclusione di qualsiasi persona illegittima e dei suoi discendenti. Ad ogni modo, le domande di declaratoria di nullità del trust per contrarietà ai limiti posti dall′ordinamento interno al mandato a donare (art. 778 c.c. che sancisce la nullità del mandato che attribuisce la facoltà di designare la persona del donatario o determinare l′oggetto della donazione, essendo la donazione un atto personale e connotato dallo spirito di liberalità ) e per violazione delle norme inderogabili che riguardano i testamenti e la devoluzione dei beni successorii, in particolare la legittima (art. 15, comma 1, lett. c, della Convenzione dell′Aja 1.7.1985,) erano da reputarsi infondate e la risoluzione di tale questione assorbiva anche quella relativa alla eventuale nullità degli atti con cui il gruppo di società fu posto sotto legida del trust, in quanto solo con riferimento al trust, e non anche agli altri atti negoziali, si poneva un profilo di nullità intrinseca, che prescinde dal collegamento funzionale con gli altri atti. Nel motivare il rigetto delle doglianze attoree, il Tribunale osservava che il trust in oggetto è da considerarsi quale trust esterno, essendo stato stipulato all′estero con lo scopo di gestire diverse società e i cui trustee erano soggetti di diritto straniero; nulla impediva, in astratto, il pieno riconoscimento dello stesso, purché la sua causa concreta non fosse contraria ai principi ed alle norme inderogabili dell′ordinamento Italiano. Ebbene, relativamente alla presunta contrarietà dello stesso al divieto del mandato a donare, il Tribunale rilevava l′assoluta diversità del trust rispetto al mandato, trattandosi di due istituti del tutto distinti e non assimilabili; pertanto, riconosciuta in astratto la compatibilità della sua causa concreta con l′ordinamento interno, non può esserne negata la riconoscibilità in quanto avente una disciplina difforme da quella di un altro istituto dell′ordinamento interno. Il riconoscimento non può essere negato o limitato soltanto perché la disciplina del trust risulta difforme da quella di altro e diverso istituto dell′ordinamento interno, la cui differente disciplina non può di per sé essere considerata un tertium comparationis per giudicare la validità del trust. In relazione alla domanda di nullità per pretesa violazione delle norme inderogabili in materia di successione necessaria, il ragionamento del Tribunale partiva dal presupposto concettuale che non avendo l′attrice proposto azione di riduzione, si rendeva necessario verificare se la causa concreta del trust avesse come finalità quella di eludere o rendere inattuabili le norme sulla tutela dell′erede legittimario, e non se l′attribuzione dei beni al trust avesse comportato concretamente la lesione della quota di legittima di Tizia; ebbene, anche in tal caso la doglianza risultava infondata, giacché le attribuzioni a favore del trust avevano ad oggetto partecipazioni ai capitali di società appartenenti al medesimo gruppo, con l′obiettivo di garantire una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, e non regolare la successione nel patrimonio di Diomede in deroga alle cogenti norme di diritto italiano. In effetti, ove il disponente avesse avuto di mira tale diverso risultato, avrebbe conferito nel trust anche beni diversi dalle sole partecipazioni societarie. Oltretutto, non era coerente con tale scopo il conferimento al trust delle partecipazioni societarie di cui era intestataria anche la moglie di Diomede. Se vi fosse stato l′intento di eludere i diritti successori della figlia nata di recente extramatrimonio non avrebbe avuto senso, per eludere i diritti successori dell′attrice, conferire in un trust cespiti che erano già meglio salvaguardati mediante l′intestazione alla moglie. Infatti, poiché oggetto dei conferimenti in trust furono, per pacifica allegazione di parte attrice, esclusivamente partecipazioni ai capitali di società tutte appartenenti ad un medesimo gruppo creato e coordinato dallo stesso, era quindi ragionevole presumere che il disponente avesse l′obiettivo di garantire continuità ad una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che quello di regolare la successione nel suo patrimonio in deroga alle cogenti norme della legge italiana, e ciò in quanto ove avesse avuto di mira tale diverso risultato, il de cuius avrebbe conferito nel trust anche cespiti diversi rispetto alle partecipazioni societarie. Ma, soprattutto, non vi sarebbe stata ragione perché anche la moglie mettesse sotto il regime del trust, tramite la cessione a International B.V., le azioni a lei intestate della S.p.A., trattandosi di atto incoerente e inutile se, come dedotto da parte attrice, l′intera operazione (istituzione del trust e successivo conferimento nello stesso delle partecipazioni sociali) fosse stata ideata quale rimedio alla recentissima nascita di una figlia fuori dal matrimonio. In conclusione, lo scopo sotteso all′intera operazione era di natura commerciale ed imprenditoriale, e non patrimoniale e successorio. Infine, sotto un profilo diverso ma comunque affine, Tizia riteneva che la violazione delle norme inderogabili in materia di successione necessaria si materializzasse nel fatto che essendo lei stessa tra i (possibili) beneficiari delle discrezionali elargizioni dei trustee, non sarebbe in condizione di denunciare, finché perdura il trust, una effettiva, concreta e misurabile lesione della sua legittima, potendo il trustee elargire i beni a sua totale discrezionalità; ella, invero, non potrebbe, per tutta la sua durata (80 anni), misurare la effettiva lesione della quota di legittima. Ebbene, anche tale allegazione veniva reputata infondata, atteso che il Tribunale rilevava che ogni atto che trasferisce cespiti al trustee è un atto di disposizione patrimoniale e, quindi, astrattamente e singolarmente assoggettabile ad azione di riduzione. In sostanza, quindi, la domanda attrice veniva rigettata in toto. Proposto appello, la Corte di secondo grado integralmente confermava la sentenza resa dal Tribunale. In particolare, la Corte di Appello, conformandosi a quanto disposto dal Tribunale, rilevava che sebbene gli atti di trasferimento della quote societarie al trust possano pregiudicare i futuri diritti della legittimaria, quest′ultima poteva tutelarsi non con l′azione di nullità, bensì con quella di riduzione; trattandosi, infatti, di liberalità non donative, il rimedio apprestato dall′ordinamento a favore del legittimario che si assume leso non era costituito dall′azione di nullità; peraltro, la circostanza che non tutti i beni di Diomede confluivano nel trust era incompatibile con l′affermazione circa la volontà del de cuius di volere rendere impraticabile la tutela dei diritti di legittimaria della figlia tramite la pregressa istituzione del trust. Avverso la sentenza della Corte di Appello Tizia proponeva ricorso per Cassazione, in virtù di tre motivi. 4. RINVIO AL COMMENTO IN PDF. Stante la estensione della sentenza del giudice di legittimità, che ha richiesto un lavoro altrettanto laborioso, si è ritenuto opportuno rinviare il prosieguo al pdf scaribile a piè pagina, in cui è riportato l′intero commento della vicenda giudiziaria innanzi descritta. L′immagine, nel rispetto degli altrui diritti è tratta da: Immagine di fatmawatilauda su Freepik